Circolare Sefit n. 4073 del 05.05.1999

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 2° DEL DPR N. 403/98 ALL'ART.79, COMMA 2° DEL DPR N. 285/90

 

Si segnala che il Ministero dell'Interno, interpellato in merito all'applicabilità dell'art. 2, 2° comma del regolamento di attuazione della normativa emanata in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi (DPR N. 403/98) [1] al 2° comma dell'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria (DPR N. 285/90) [2], con nota in allegato del 26/3/99, ha dato risposta positiva.

Il Ministero, infatti, alla luce delle modifiche apportate all'art. 4 L. 15/68 [3], dagli artt. 3 L.127/97 [4], 2 L. 191/98 [5] e 2 DPR 403/98, ha ritenuto che la dichiarazione che accompagna l'istanza del coniuge e, in difetto, del parente più prossimo, per il conseguimento dell'autorizzazione alla cremazione della salma [6], appartenga agli atti notori suscettibili di dichiarazione sostitutiva (leggi: dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), in quanto contenente una dichiarazione relativa a stati, fatti e qualità di altri soggetti, di cui però il dichiarante ha diretta conoscenza. In altre parole, secondo l'interpretazione del Ministero, quando i congiunti dichiarano di essere a conoscenza della volontà, espressa in vita dal defunto, di essere cremato, si è in presenza di una dichiarazione di scienza, o verità, vale a dire che tale atto ha la funzione di affermare ciò che è o si sa.

Ne consegue che tale dichiarazione "semplificata", presentata all'Autorità competente contestualmente all'istanza di autorizzazione alla cremazione, o comunque collegata funzionalmente all'istanza citata, può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto [7], previa esibizione di un documento d'identità, senza che sia necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (art. 3, co. 1°, DPR 403/1998); oppure nel caso in cui sia presentata da terzi [8] o inviata (anche per via telematica) vada accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (art. 3, co. 11°, L.127/1997 come modificato dalla L. 191/1998).

Nel caso di manifestazione di volontà espressa in vita nella forma di cui al comma 1 dell'art. 79, cioè nella forma testamentaria, sempre ché, in ogni caso, il testamento sia eseguibile (art.620 c.c.), occorre produrre il testamento. Nel caso non si volesse seguire la procedura di cui al comma 1°, in quanto troppo onerosa o comportante tempi lunghi, si può seguire la procedura "semplificata".

A parere di questa Federazione, nel caso in cui la volontà di procedere alla cremazione appartenga al congiunto, che quindi non si limita ad una funzione di nuncius di quanto voluto dal decuius, va seguita la procedura "non semplificata" dettata dall'art. 79 2°comma, che dispone la forma scritta e la sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale ex art. 20 della legge 4/1/1968 n.15 [9].

In questo caso, infatti, viene posto in essere un negozio giuridico, vale a dire una manifestazione di volontà diretta ad ottenere determinati effetti giuridici. Non rientra pertanto fra gli atti suscettibili di dichiarazione sostitutiva (cioè le normali certificazioni e gli atti notori), di conseguenza trova piena applicazione quanto disposto dall'art. 79 2° comma (atto redatto in carta bollata con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati).

Deve essere sempre seguita la procedura "non semplificata" di cui all'art. 79, 2° comma, nell'ipotesi concernente la cremazione di salma di minorenne. Infatti, in tale caso, i parenti [10] non possono essere portavoce di una volontà che il minore, in vita, non aveva la capacità di esprimere.

In via generale, si coglie l'occasione per ricordare che l'impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio, con conseguenze immediate di carattere disciplinare ma anche penale (ai sensi dell'art. 328, comma 2°, c.p.) [11] qualora il cittadino richieda formalmente il compimento dell'atto e questo non sia compiuto, o non siano date spiegazioni per il rifiuto, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

E' appena il caso di accennare che sono in itinere modifiche normative che possono incidere sensibilmente sugli orientamenti espressi, che si rammenta si riferiscono a legislazione vigente.

Distinti saluti.

 

All. 1

All. 2