[6] Le procedure elencate dalla presente circolare riguardano esclusivamente la cremazione di cadavere. Per quanto riguarda invece la cremazione di resti mortali, viene seguita la procedura stabilita da ciascun Comune con ordinanza del Sindaco. Generalmente l'iniziativa di procedere a cremazione spetta al Comune, previo consenso degli aventi diritto. La forma in cui deve essere manifestato il consenso, che è una manifestazione di volontà, è libera, in ossequio al principio della libertà della forma. Infatti, laddove la legge o le parti non richiedano una forma particolare, questa può essere espressa in qualunque modo. Pertanto ogni Comune, nel silenzio dell'attuale DPR n. 285/90 e delle circolari del ministero della sanità n. 24 del 24/06/93 e n.10 del 31/07/98, può prevedere che il consenso sia manifestato come più gli aggrada. Si noti, tuttavia, che è nell'interesse del Comune disporre di una documentazione che faccia prova legale della ricerca del consenso, nel caso si verifichi un contenzioso.