[11] Art. 328, comma 2°, c.p. :"Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.". Si faccia attenzione: il funzionario risponde del reato soltanto se, oltre a non provvedere, non motiva le ragioni del suo ritardo. Non viene invece richiesta una motivazione con un minimo di ragionevolezza. Tuttavia, nel caso di motivazione incongrua, l'interessato potrà più agevolmente ricorrere alla giurisdizione amministrativa.