ALL. 1
SEFIT-FEDERGASACQUA
Alla Direzione Generale dell'amministrazione Civile del Ministero Interno - Servizio EE.LL.
Roma, 3 marzo 1999
Oggetto: Quesito sulla cremazione
Si fa seguito ai colloqui intercorsi per formulare il seguente quesito.
L'art. 79, comma 1 del regolamento di polizia mortuaria nazionale, approvato con DPR 10/9/1990 n. 285, prevede che la cremazione di ciascun cadavere debba essere autorizzata dal Sindaco sulla base:
a) o della volontà del de cuius;
b) o della volontà manifestata dal coniuge (o in difetto dal parente più prossimo).
Il comma 2 dell'art. 79 prevede che la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali ai sensi delll'art.20 della L. 4/1/1968 n. 15.
Il quesito riguarda la possibilità di accogliere, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 79 del DPR 285/90, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà pervenute per posta o via fax con la produzione della copia del documento di identità, alla luce delle recenti disposizioni di semplificazione previste dalle leggi cosiddette Bassanini.
Difatti il cittadino dichiara stati, fatti e qualità personali e/o relativi ad altri soggetti di cui il cittadino ha diretta conoscenza.
Si tratta di valutare se il comma 2 dell'art. 79 è un caso eccezionale previsto da apposita disposizione di legge per la quale non sia possibile ricorrere alla semplificazione prevista dalla legge Bassanini o se invece essendo il DPR 285/90 fonte regolamentare, secondaria rispetto alla legge Bassanini, debba soccombere rispetto a quest'ultima.
Per completezza si chiarisce che in caso di inumazione o tumulazione il DPR 285/90 nulla prevede al riguardo ed i cittadini presentano al Comune semplice istanza.
Si allega il testo dell'art. 79 del DPR 285/90.
In attesa di Vs. riscontro, porgo distinti saluti.
IL RESPONSABILE
F.to Fogli
ART. 79 del DPR 285/90