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SEFIT-FEDERGASACQUA

Alla Direzione Generale dell'amministrazione Civile del Ministero Interno - Servizio EE.LL.

Roma, 3 marzo 1999

Oggetto: Quesito sulla cremazione

Si fa seguito ai colloqui intercorsi per formulare il seguente quesito.

L'art. 79, comma 1 del regolamento di polizia mortuaria nazionale, approvato con DPR 10/9/1990 n. 285, prevede che la cremazione di ciascun cadavere debba essere autorizzata dal Sindaco sulla base:

a) o della volontà del de cuius;

b) o della volontà manifestata dal coniuge (o in difetto dal parente più prossimo).

Il comma 2 dell'art. 79 prevede che la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali ai sensi delll'art.20 della L. 4/1/1968 n. 15.

Il quesito riguarda la possibilità di accogliere, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 79 del DPR 285/90, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà pervenute per posta o via fax con la produzione della copia del documento di identità, alla luce delle recenti disposizioni di semplificazione previste dalle leggi cosiddette Bassanini.

Difatti il cittadino dichiara stati, fatti e qualità personali e/o relativi ad altri soggetti di cui il cittadino ha diretta conoscenza.

Si tratta di valutare se il comma 2 dell'art. 79 è un caso eccezionale previsto da apposita disposizione di legge per la quale non sia possibile ricorrere alla semplificazione prevista dalla legge Bassanini o se invece essendo il DPR 285/90 fonte regolamentare, secondaria rispetto alla legge Bassanini, debba soccombere rispetto a quest'ultima.

Per completezza si chiarisce che in caso di inumazione o tumulazione il DPR 285/90 nulla prevede al riguardo ed i cittadini presentano al Comune semplice istanza.

Si allega il testo dell'art. 79 del DPR 285/90.

In attesa di Vs. riscontro, porgo distinti saluti.

IL RESPONSABILE

F.to Fogli


ART. 79 del DPR 285/90

  1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
  2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
  5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.