[3] Art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15: "L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art.20.".