Circolare Sefit n. 4488 del 30.05.2001 

SANZIONI DA APPLICARE IN CASO DI EFFETTUAZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE IN MODO DIFFORME DA QUANTO STABILITO DA LEGGI, REGOLAMENTI OD ORDINANZA

 

Pervengono alla scrivente Associazione richieste di chiarimenti circa il sistema sanzionatorio da applicare in caso di effettuazione di trasporto funebre in modo difforme da quanto la legge, il regolamento o l’ordinanza sindacale dispongano.

In particolare le fattispecie principalmente individuate possono ricondursi a quanto segue:

a) partenza del trasporto funebre senza la prescritta autorizzazione al trasporto;

b) confezionamento errato o utilizzo di materiali difformi da quanto prescritto dalla legge per quanto concerne la bara;

c) arrivo al cimitero in orario difforme da quello assegnato.

Inoltre viene segnalato che in talune situazioni, nelle quali sussiste la privativa comunale per il trasporto funebre, vengono deliberatamente costituiti dei precedenti di violazione di questa per poter impugnare il provvedimento conseguente e ottenere così un pronunciamento da parte della magistratura ordinaria.

Si rammenta che sull’argomento sanzionatorio venne emanata in passato la circolare SEFIT n. 4159 del 4.11.1999 "Elevazione dell’importo della sanzione di cui all’art.358 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 TULS", che ora viene integrata con le seguenti indicazioni.

 

1. Individuazione della norma violata e conseguente sanzione

In relazione alla norma violata sussiste la specifica sanzione da comminare.

Trasporto di salma da un Comune ad altro Comune o introduzione dall’estero senza autorizzazione

Mancando l’autorizzazione al trasporto funebre ed essendo effettuato egualmente il trasporto, si incorre nella violazione dell'art. 339 del T.U. delle leggi sanitarie(1), punibile per ogni infrazione con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.

Nella pratica l’accertamento dell’infrazione può avvenire a mezzo del custode del cimitero di arrivo, che constata la violazione e la trasmette per via gerarchica all’A.USL competente per territorio.

Ha competenza pure la polizia municipale ove fosse stata chiamata ad accertare l’infrazione alla partenza o durante il tragitto, assolvendo la stessa funzioni di polizia giudiziaria.

Ha competenza pure il personale dell'A.USL incaricato della vigilanza.

Trasporto di salma all’interno del Comune o in partenza per l’estero senza autorizzazione

Mancando l’autorizzazione al trasporto funebre ed essendo effettuato egualmente il trasporto, oppure non consegnandola al custode del cimitero, si incorre nella violazione dell'art. 23, 24 o 26 a seconda dei casi del D.P.R. 285/90, punibile con sanzione pecuniaria da applicare per ogni violazione, pari a lire 6.000.000(2), ai sensi dell’articolo 358 del T.U. delle leggi sanitarie(3), approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’articolo 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196(4).

Confezionamento errato o difformità dei materiali per la bara

L’utilizzo di cofani con spessore inferiore al minimo di legge, di materiali non biodegradabili in caso di inumazione, la carenza della prescritta cassa metallica quando occorrente, ecc. determina la violazione, a seconda dei casi, dell’articolo 30, 75 o 77 del D.P.R. 285/90, punibile con sanzione pecuniaria da applicare per ogni violazione pari a lire 6.000.000.

Arrivo al cimitero in orario difforme da quello stabilito

In base all’art. 22(5) del D.P.R. 285/90 il sindaco stabilisce l’orario per il trasporto dei cadaveri, sia per la partenza dal suo territorio, sia per l’arrivo al cimitero, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità di sosta dei cadaveri in transito. Ciò avviene di norma con ordinanza(6).

Una ordinanza del sindaco in tale materia costituisce un atto emesso dall’Autorità sanitaria locale per ragioni di igiene ed interesse pubblico, e quindi la emanata osservanza, configura la fattispecie penale della contravvenzione di cui all’articolo 650 del codice penale(7), aggravata dal fatto che la stessa è commessa da un incaricato di pubblico servizio, qual è colui che effettua un trasporto funebre, in base all’articolo 358 del codice penale(8).

Trattandosi di contravvenzione procedibile d’ufficio sussiste l’obbligo della denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che ne abbiano conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, cioè del soggetto individuato all’articolo 16 del comma 2 del D.P.R. 285/90 o del servizio di custodia del cimitero di arrivo e l’omissione della denuncia comporta il reato di cui all’articolo 362(9) del codice penale.

Nella pratica l’accertamento dell’infrazione può avvenire a mezzo del custode del cimitero, che constata la violazione e la trasmette, per via gerarchica, all’A.USL competente per territorio.

Ha competenza pure la polizia municipale ove fosse stata chiamata ad accertare l’infrazione alla partenza o durante il tragitto, assolvendo la stessa funzioni di polizia giudiziaria.

Ha competenza pure il personale dell'A.USL incaricato della vigilanza.

Vendita di servizi od offerta di prestazioni in luoghi vietati

In genere il regolamento di polizia mortuaria comunale stabilisce che all’interno del cimitero è vietato offrire servizi, salvo quelli autorizzati. La fattispecie in esame può ad es. riferirsi all'offerta di prodotti e servizi da parte dei marmisti, ecc..

Tale circostanza è sanzionabile come violazione dell’articolo del regolamento di polizia mortuaria comunale che stabilisce il divieto.

Il problema sta ora nel fatto che con l’emanazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato abrogato esplicitamente ed integralmente il R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (in particolare gli articoli che ci riguardano sono quelli dal 106 al 110)(10).

È prevalente la tesi che la questione è risolta dall’autonomia conferita ad ogni Comune per via di legge e statuto di regolare la materia(11). In sostanza dovrebbe essere ogni regolamento ad individuare la misura delle sanzioni, anche diverse, per ogni tipo di infrazione. Oppure dovrebbe essere emanato dal Comune un regolamento specifico per le sanzioni, riferendosi a quest'ultimo per la materia sanzionatoria, ogni altro regolamento.

Ne consegue che, in assenza di altra regolamentazione comunale in materia sanzionatoria, se il regolamento di polizia mortuaria comunale rinvia all’art. 107 del regolamento di polizia mortuaria nazionale per sanzioni corrispondenti ad infrazioni specifiche della norma locale, anche in questo caso è applicabile la norma generale di cui al regolamento nazionale e quindi una sanzione di 6.000.000 di lire.

 

2. Accertamento o segnalazione dell’infrazione. Applicazione delle sanzioni.

Salvo il caso già specificato per violazione dell’ordinanza, in genere, la vigilanza sul trasporto funebre è affidata alla A.USL competente per territorio, che attraverso i propri servizi ispettivi (vigilanza sanitaria) accerta l’infrazione e la applica, ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del D.P.R. 285/90.

L’accertamento dell’infrazione, ma non l’applicazione, può avvenire anche a mezzo del custode del cimitero, che segnala la violazione, per via gerarchica, all’A.USL competente per territorio.

L’accertamento può competere pure alla polizia municipale ove fosse stata chiamata ad accertare l’infrazione alla partenza o durante il tragitto, assolvendo la stessa funzioni di polizia giudiziaria.

Si rammenta infine che il Sindaco è l'autorità sanitaria locale.

 

3. Competenza all’incasso delle somme relative alla sanzione

Le somme risultanti dall’applicazione della sanzione competono al bilancio del comune nel quale si sono registrate le violazioni alle norme, in quanto il trasporto funebre costituisce servizio sottoposto alla regolazione ed autorizzazione del comune.

 

4. Accertamento di violazione della privativa di trasporto funebre di cadavere

Si tratta di materia di pubblico servizio locale, indipendentemente dalla forma con la quale il comune lo gestisce. Detta violazione costituisce usurpazione di funzioni pubbliche, tutelata dall'articolo 347 del codice penale (12).

Anche in questo caso trattandosi di contravvenzione procedibile d’ufficio sussiste l’obbligo della denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che ne abbiano conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni e l’omissione della denuncia comporta il reato di cui all’articolo 362 del codice penale.