(11) Con nota della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno n.263/1-bis/11/l.142 del 07.03.2001 in materia di potere sanzionatorio degli enti locali, il Ministero degli Interni fornisce chiarimenti relativamente alla fonte del potere sanzionatorio originariamente disciplinato dagli artt.106 e segg. del TULCP 383/1934. Con l'abrogazione di detti articoli, disposta dall'art.274 del nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo l'avviso della Direzione generale la capacità sanzionatoria dell'ente per violazioni a regolamenti e ordinanze non è venuta meno. Infatti, tale potere sanzionatorio trova la sua fonte nel generale potere regolamentare riconosciuto all'ente locale dall'art.7 del D.Lgs. n.267/2000 e, in particolare, trova fonte diretta nella Costituzione Italiana agli artt.5 e 128. Gli enti locali dovranno disciplinare con apposito regolamento le sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e ordinanze sindacali, rispettando i limiti indicati dalla L.n.689/1981 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.