(10) N.d.r. Il Podestà è ora il Sindaco.
"ART. 106 - [Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000.
Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore]."
"ART. 107 - [Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.
L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Podestà.
La misura della somma che deve essere pagata al sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Podestà, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.
I provvedimenti del Podestà sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.
L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente]."
"ART. 108 - [Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Podestà entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.
Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Podestà per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente. Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, il Podestà sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.
Salva l'applicazione dell'art. 55, il Podestà qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione, e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il Podestà può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'art. 55]."
"ART. 109 - [Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al Podestà nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Podestà, al pretore per il procedimento penale.
Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Podestà a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.
Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.
Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari]."
"ART. 110 - [Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del Comune e alle ordinanze del Podestà, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli artt. 107 e 108, spettano al Comune.
Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.
Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali]."