(4) "ART. 16 - 1. All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".

2. All'articolo 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397, le parole: "da lire cinquantamila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato", sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato"."

Si rammenta che l’art. 358, comma 2 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 si applica alle infrazioni al medesimo testo unico e ai suoi regolamenti in tutti i casi in cui non sia prevista una specifica sanzione.