(1) "ART. 339 - Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco.
L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal Prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.
Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata."