Circolare Sefit n. 4177 del 20/12/99
LA TUTELA DEI DATI PERSONALI NEL RAPPORTO FRA IL COMUNE E LE CONFRATERNITE
(1).
In osservanza a quanto disposto dall’art.51 del DPR 10 settembre 1990, n.285, Regolamento di polizia mortuaria, il sindaco è responsabile della manutenzione, dell’ordine e della vigilanza dei cimiteri, di conseguenza delle attività necessarie al raggiungimento di tali obiettivi. I poteri di controllo e vigilanza non sono limitati alle porzioni di cimitero i cui sepolcri appartengono al comune, ma si estendono anche ai reparti che ospitano sepolture in proprietà di privati od enti, nonché alle cappelle private costruite fuori dal cimitero ed ai cimiteri particolari.
Lo stesso dicasi per le attività di cui all’art.52 del DPR citato, vale a dire, sussiste un obbligo del comune relativo alla registrazione delle operazioni (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, generalità dei cadaveri) che si svolgono all’interno del cimitero (2).
Si tratta, comunque, di attività che comportano, per il comune, la necessità di raccogliere grandi quantità di dati personali, che gli servono per poter provvedere alle proprie attività istituzionali.
Attività che non sono incentrate esclusivamente sul controllo e sulla vigilanza igienico-sanitaria, ma anche sulle modalità di uso e di circolazione dei beni realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale. In altre parole, il comune, oltre ad essere in grado di imporre obblighi di carattere igienico o sanitario ai concessionari, ha anche il compito di vigilare affinché i privati non facciano oggetto di lucro e di speculazione le aree avute in concessione, attraverso la verifica della legittimazione di ogni salma ad essere accolta in un dato sepolcro.
Quando si tratti di sepolcri concessi a confraternite il comune deve accertare, mediante la consultazione dello statuto dell’ente, l’effettivo diritto di una determinata salma di esservi sepolta.
Per poter, appunto, operare un controllo di questo tipo, occorre che gli enti in questione, forniscano al comune gli elenchi comprendenti i nominativi dei concessionari di loculi o tombe di famiglia realizzati, con indicazione dei loculi e/o tombe assegnate e di quelle libere nonché degli estremi dei contratti stipulati.
In relazione ai rapporti fra confraternite e comune alla luce della normativa sulla tutela della privacy, vi è chi, di recente, ha sostenuto che i dati di cui sopra, sono da ritenersi compresi nella previsione dell’art.22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in quanto idonei a rivelare l’origine razziale ed etniche, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ecc. Di conseguenza diverrebbero oggetto di trattamento solamente con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
Il principio ispiratore della legge citata consiste nel garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche. Tale legge garantisce, inoltre, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
In estrema sintesi, la legge prevede una diversa disciplina in relazione al trattamento e alla diffusione dei dati in base alla seguente suddivisione:
Come si è accennato in precedenza, c’è chi ha sostenuto che i dati necessari al comune per espletare le attività di vigilanza e controllo che gli competono per legge, appartengano alla categoria dei dati "sensibili" di cui all’art.22 della legge 675/1996, in quanto sarebbero idonei a rivelare le convinzioni religiose o l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso.
Tuttavia, alla luce di una più serena riflessione, la fattispecie di cui si tratta, risulta essere relativa alla ammissibilità di una mera comunicazione dei dati personali al comune e non, invece alla disciplina del trattamento di dati personali da parte del comune di cui all’art.22 cit. (3), pertanto sembra appartenere alla previsione dell’art.27 e seguenti della legge 675/1996, che disciplina la comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, con l’esclusione degli enti pubblici economici, dei dati trattati.
Tale articolo dispone che queste comunicazioni siano ammesse, senza che occorra alcun tipo di cautela, quando siano state previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso, vale a dire quando manchino le disposizioni normative o regolamentari, ma si tratti di informazioni utili allo svolgimento di attività necessarie alle funzioni istituzionali, deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all’art.7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della legge 675/1996.
Ai sensi dell’art.93 del DPR 10 settembre 1990, n.285, il diritto d’uso delle sepolture private concesse ad enti deve essere riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione ed, in ogni caso, tale diritto deve essere esercitato fino al completamento della capienza del sepolcro.
Con tale disposizione regolamentare si legittima il comune ad acquisire quei dati personali (quali il nominativo dell’usuario e gli estremi del contratto, compreso il prezzo) che gli consentano di operare una vigilanza volta ad evitare che le previsioni in essa contenute vengano disattese. Non appare, quindi, necessaria la preventiva comunicazione al garante.
Per quanto concerne il consenso dell’interessato, l’art.12 della legge 675/1996 stabilisce che non vi sia necessità di tale consenso per il trattamento dei dati raccolti e detenuti in osservanza ad un obbligo imposto da una legge o da un regolamento, stesso dicasi per quei dati che sono necessari per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’adempimento di un obbligo legale.
Ora, sussistendo un contratto (di costituzione di un diritto d’uso) (4) fra la confraternita e l’usuario ed acquisendo la prima i dati per adempiere un obbligo imposto dal regolamento, ne consegue che la confraternita può comunicare i dati suddetti senza che si configuri la necessità di un preventivo assenso dell’interessato.
Nell’eventualità in cui la confraternita rifiutasse di comunicare i dati relativi agli usuari dei loculi e/o tombe, il comune, previa formale diffida, potrà, pertanto, disporre la decadenza della concessione ad essa assentita, per inadempimento (5) di obblighi ed oneri.
Distinti saluti.
Dr. Andrea Lolli