(4) A prima vista le confraternite potrebbero sembrare delle concessionarie del Comune, che a loro volta procedono ad affidare delle subconcessioni ai privati utenti. Tuttavia, se ragioniamo in termini strettamente giuridici, tale costruzione non può essere accettata. Infatti il nostro ordinamento non conosce la figura giuridica del subprovvedimento, il quale, per essere ammissibile, deve trovare la sua fonte nella legge, in virtù del principio di legalità espresso dall’articolo 97 della Costituzione. Infatti, l’adozione di un subprovvedimento si configura come esercizio di un potere amministrativo che, in quanto tale, deve essere attribuito dalla legge in ottemperanza al principio di legalità e ai suoi corollari: la tipicità e la nominatività dei provvedimenti amministrativi. Se per tipicità si intende che ogni provvedimento dell’Amministrazione sia idoneo a disciplinare un interesse determinato dalla norma giuridica, ne consegue che l’Amministrazione non può scegliere, tra i provvedimenti, quello che ritiene più idoneo a soddisfare un interesse. Essa deve, invece, adottare quel solo provvedimento che, in relazione ad un caso particolare, la norma le prescrive di usare. Perciò nei provvedimenti amministrativi é tipica sia l’autorità competente ad emanarli, sia la causa ovvero l’interesse funzionale e quindi, l’ampiezza dell’effetto fondamentale che possono produrre. Inoltre, per effetto della nominatività, l’Amministrazione non ha la possibilità di creare provvedimenti che non siano già previsti in una norma giuridica. Pertanto solamente una previsione legislativa consentirebbe all’Amministrazione di delegare alla confraternita, sua concessionaria, il potere di subconcedere uso di area o di sepoltura cimiteriale, individuale o familiare Si tratta di un diritto di uso di area o di sepoltura cimiteriale, individuale o familiare avente carattere personalissimo che non può perciò essere ceduto o dato in locazione.