(1) Soggetti, privi di scopo di lucro, in veste di associazioni, che rivestono una posizione intermedia tra il Comune e l’utenza. La presenza di tali soggetti probabilmente discende dal precedente regime in materia di cimiteri e sepolture: come i cimiteri "particolari" previsti nel reg. n. 448 del 1892, che potevano essere costruiti e usati da "gruppi di popolazione, da congregazioni, o da qualsiasi altra associazione civile o religiosa" (art. 107), nonché da comunità di stranieri (art. 108). Ovvero dalla stratificazione di norme e costumi ultrasecolari, circa le "societas funeraticiae", a volte a carattere religioso, costituite da associazioni, fondazioni, congregazioni o corporazioni, il cui scopo statutario era quello (anche) della sepoltura comune. L’articolo 93 del DPR n. 285/1990, prevede che il diritto di uso delle sepolture private possa essere concesso ad enti, ora il termine "ente" in senso ampio e generico sembrerebbe riferirsi a tutte le associazioni di persone, tuttavia l’articolo 343 del TU sanitario, RD 27 luglio 1934, n.1265, pur disciplinando ipotesi diversa, parla di "enti morali", vale a dire di soggetti dotati di personalità giuridica. La personalità giuridica viene acquisita mediante il riconoscimento, atto giuridico amministrativo costitutivo e di natura discrezionale, concesso generalmente dal Presidente della Repubblica ma, qualora si tratti di enti che esercitano la loro attività in ambito regionale o in ambito provinciale, il riconoscimento può essere concesso rispettivamente dal Presidente della Regione e dal prefetto, su delega governativa (v. art.12 ss c.c.).

Mentre per le persone fisiche la nascita comporta l’acquisto automatico della capacità giuridica, per le persone giuridiche l’acquisto della stessa é, invece, subordinato al benestare dello Stato, che può aversi in vari modi: per le associazioni e fondazioni, come abbiamo visto, attraverso un atto di riconoscimento subordinato ad una valutazione sull’opportunità dello scopo dell’ente e sull’adeguatezza del patrimonio da parte dell’Amministrazione; per gli enti ecclesiastici, vedi l. 20/04/1985, n. 222.

Comunque i caratteri dei numerosi enti concessionari che operano sul territorio nazionale sono dipesi dagli usi e costumi locali, dai regolamenti comunali ed anche dai provvedimenti di concessione. L’unica prescrizione comune a tutti é relativa al fatto che deve trattarsi di un ente che abbia fra i propri fini (anche) quello della sepoltura comune dei propri aderenti, e che ciò sia fatto senza scopo di lucro e di speculazione (art. 92 D.P.R. cit.).