Circolare Sefit n. 4146 del 14.10.1999
TEMPI E MODALITÀ DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE FUNERARIO DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ
Il D.M. 18 novembre 1998, n.514 (1) reca norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 (2) e concerne nuove norme regolamentari in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero della sanità, che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte ovvero che debbano essere promossi d’ufficio.
Costituiscono parte integrante di tali norme regolamentari delle tabelle che, per ogni procedimento, contengono il termine entro cui deve concludersi e l’indicazione dell’ufficio competente.
I procedimenti non inclusi nelle tabelle dovranno, invece, concludersi nel termine eventualmente previsto da altra fonte legislativa o regolamentare ovvero, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto all’art.2 della legge 241 citata.
1.I PROCEDIMENTI REGOLATI
Fra i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della sanità elencati nelle tabelle allegate al D.M. 18 novembre 1998, n.514 ed ai quali si applicano le disposizioni ivi contenute, si annoverano i seguenti di appartenenza al settore funerario:
La circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n.24 precisa nel paragrafo 16 e nell’allegato tecnico le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell’art.106 con l’indicazione della documentazione tecnica di supporto della richiesta e gli indirizzi dello stato dell’arte sulle soluzioni tecnologiche adottabili.
Elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda (in carta legale), ai sensi dell’art.341 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, dell’art.105 del DPR 285/1990 e della circolare del Ministero della sanità, dir. Gen. Servizi igiene pubblica, n. 206 del 4 dicembre 1970, n.400.5:
Tutti i documenti devono essere in originali o in copia conforme autenticata (5).
Per corredare la domanda di autorizzazione ad aumentare o a diminuire il periodo di inumazione, occorre uno studio geognostico comprensivo:
Dovrà essere allegata anche la documentazione statistica e tecnico sanitaria relativa alle esumazioni straordinarie effettuate, a cura dell’ASL competente. Tale relazione dovrà riportare la incidenza di esumazioni straordinarie con completa scheletrizzazione del cadavere, rispetto al totale di quelle poste in essere. In talune situazioni potranno essere richiesti dal Ministero della Sanità documentazioni integrative, tese a valutare i flussi idrici che interessano la zona (solo quando particolari situazioni connesse alla falda lo consigliano).
Va posto in evidenza che il Ministero della sanità, sentito in via breve, in merito alla vigenza dell’art.345 del T.U. delle Leggi Sanitarie (articolo concernente il controllo di legittimità dei regolamenti comunali di Polizia Mortuaria) si è espresso positivamente.
Pertanto permane l’obbligo, a carico dei comuni, di trasmettere al Ministero della sanità i regolamenti comunali di Polizia Mortuaria deliberati, e ciò al fine di consentire a tale amministrazione di disporre di un quadro generale dei regolamenti approvati in materia su tutto il territorio nazionale, sia di esercitare un potere di controllo ed eventualmente di annullamento ove fossero riscontrate disposizioni gravemente contrastanti con leggi o regolamenti generali.
Tali procedimenti amministrativi risultano, secondo tabella, di competenza dell’ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione, ed hanno come termine i 180gg., tranne il procedimento volto ad ottenere l’omologazione dei regolamenti di Polizia mortuaria, che richiede un provvedimento espresso entro il termine di 90gg. Si ricorda che per i procedimenti amministrativi non compresi in elenco il termine è previsto in 30gg.
Passiamo ad esporre quanto il D.M. 18 novembre 1998, n.514 dispone in materia di decorrenza del termine, comunicazione di inizio procedimento, partecipazione al procedimento, termine finale del procedimento, silenzio assenso e silenzio rifiuto, acquisizione obbligatoria e facoltative di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti e responsabile del procedimento.
2. PROCEDURE
2.1. DECORRENZA DEL TERMINE
In merito alla decorrenza del termine va operato un distinguo:
2.2. COMUNICAZIONE DI INIZIO PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’inizio del procedimento:
I soggetti di cui sopra saranno resi edotti dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni di cui all’art.8 della legge 241 citata (10), in particolare, nel caso di un numero elevato di aventi titolo o per esigenze di celerità, mediante la pubblicazione dell’atto nel Bollettino ufficiale del Ministero (ma dovranno essere evidenziate le ragioni che giustificano la deroga). L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dai soggetti che abbiano titolo a ricevere la comunicazione mediante segnalazione scritta all’ufficio competente. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire, entro dieci giorni, gli opportuni chiarimenti adottando le iniziative eventualmente necessarie a consentire la partecipazione del cittadino al procedimento.
2.3. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
In osservanza dell’art.10 della legge 241 (11) il regolamento citato dispone che:
2.4. TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO
Qualora nel procedimento siano coinvolte altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l’espletamento di competenza di queste ultime, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti.
Per quanto riguarda, invece, il periodo di tempo necessario alla integrazione di efficacia del provvedimento, derivante dall’esame preventivo da parte di organi di controllo, esso non viene incluso nel computo dei termini stabiliti dall’Amministrazione e da quello generale di cui all’art.2, comma 3, della legge 241.
2.5. SILENZIO ASSENSO E SILENZIO RIFIUTO
Ove le leggi o i regolamenti prevedano effetti derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione, la durata dei procedimenti relativi è pari a quella stabilita per la formazione del silenzio assenso o di silenzio rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
2.6. ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI
Nel caso in cui il parere obbligatorio di un organo consultivo non sia reso entro il termine stabilito da legge o regolamento l’amministrazione richiedente può provvedere prescindendo dall’acquisizione del parere. Se il responsabile del procedimento decide, invece, di acquisire ugualmente il parere, ne mette al corrente gli interessati, esplicitandone i motivi ed indicando un nuovo termine, che non può comunque essere superiore a ulteriori centottanta giorni.
2.7. ACQUISIZIONE FACOLTATIVA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI
Il responsabile del procedimento informa gli interessati dell’intenzione di acquisire un parere facoltativo del Consiglio di Stato e dei motivi sottesi a tale decisione. Il periodo di tempo occorrente per l’acquisizione del parere non è computato nel termine finale del procedimento nel caso in cui esso sia reso nei termini di cui all’art.16 commi 1 e 4, della legge 241 (12). Ogni altra acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, non incide sul termine finale del procedimento.
2.8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all’ufficio indicato nelle tabelle allegate. Tuttavia la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento può essere affidata dal responsabile ad altro dipendente. Le attribuzioni del responsabile sono stabilite dall’art.6 della legge 241(13).
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.