(7) Art. 77: "1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt.30 e 31. 2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. Il Ministro della sanità, sentito il consiglio superiore di sanità, può autorizzare l’uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.".