(3) Art. 106: "Il Ministro della sanità, sentito il consiglio superiore di sanità (parere non vincolante) e d’intesa con l’unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento."