(6) Art. 31: "1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l’uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall’art.30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro.".

Art. 75: "(...) 3. L’impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il consiglio superiore di sanità...".