Circolare Sefit n. 4197 del 7/02/2000

DEPENALIZZAZIONE DI REATI E VIOLAZIONI REGOLAMENTARI RIGUARDANTI IL SETTORE FUNERARIO

 

L’art.57 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507 (1), Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n.205, ha trasformato in illecito amministrativo, fra gli altri, il reato di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti (art.724 c.p.) (2).

Il principio ispiratore di questa scelta è ravvisabile nella generalizzata convinzione che la sanzione penale debba essere limitata ai fatti di maggior rilievo, vale a dire a quelli lesivi di interessi costituzionalmente protetti.

La depenalizzazione ha lo scopo di trasformare gli illeciti penali in illeciti amministrativi, da ciò consegue sia l’attribuzione della competenza a conoscere della violazione ad un organo amministrativo: in questo caso al prefetto, sia la sostituzione della sanzione penale con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (3).

Rispetto alla violazione penale quella depenalizzata comporta minori rischi per il cittadino: la condanna, infatti, non è iscritta sul casellario giudiziale e non compare sul certificato penale. Non operano, inoltre, la recidiva, il perdono giudiziale né la sospensione condizionale della pena.

Il D.Lgs. n.507 del 1999 è stato preceduto da altre quattro leggi di depenalizzazione, di cui la prima è la legge 3 maggio 1967, n.317, concernente talune contravvenzioni in materia di circolazione stradale e di regolamenti locali; la seconda, successiva di alcuni mesi, riguardava invece le contravvenzioni in materia forestale.

Dotata di una maggiore organicità rispetto alle precedenti è la terza, vale a dire, la legge 24 dicembre 1975, n.706, che ha depenalizzato tutte le contravvenzioni punite con l’ammenda tranne alcune di particolare rilievo sociale, espressamente indicate, come le infrazioni relative ai rapporti di lavoro e all’inquinamento. Fra le contravvenzioni depenalizzate vi sono anche le violazioni di cui:

1) all’art.338 (4) del RD 27 luglio 1934, n.1265, Testo Unico delle leggi sanitarie;

2) all’art.339 (5) del RD 27 luglio 1934, n.1265, Testo Unico delle leggi sanitarie;

3) all’art.340 (6) del RD 27 luglio 1934, n.1265, Testo Unico delle leggi sanitarie;

Il quarto e più importante provvedimento di depenalizzazione, è stato quello adottato con la legge 24 dicembre 1981, n.689, Modifiche al sistema penale, il quale ha disposto la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali fosse prevista la sola pena della multa e della ammenda.

Fra le violazioni trasformate in illecito amministrativo dalla legge n.689 rientrano anche quelle previste dall’art.358 del RD 27 luglio 1934, n.1265, Testo Unico delle leggi sanitarie. Il testo dell’art.358 cit., modificato di recente dall’art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196, Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina che ha elevato l’importo della sanzione amministrativa ivi prevista per i contravventori alle disposizioni regolamentari (7), è il seguente:

"Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l’applicazione del presente testo unico. I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".

La sanzione amministrativa prevista dall’art.358 cit. si configura come residuale, in quanto risulta applicabile solamente alle violazioni regolamentari che non costituiscano reato ed alle violazioni di norme regolamentari per le quali non è prevista una specifica sanzione.

In virtù dell’art.107 (8) del regolamento di polizia mortuaria DPR 10 settembre 1990, n.285, essa si applica anche alle violazioni del regolamento medesimo, non dotate di sanzione autonoma e non costituenti reato. Se ne riporta, a titolo esemplificativo, un elenco:

  1. Omessa denuncia di rinvenimento di cadavere o di resti mortali (art.5 DPR 285/90);
  2. Sepoltura senza autorizzazione dell’ufficiale di stato civile (art.6 DPR 285/90);
  3. Imbalsamazione senza autorizzazione (art.46 DPR 285/90);
  4. Cremazione senza autorizzazione (art.79 DPR 285/90);
  5. Trasporto salma su autolettiga o vetture privata (art. 19 DPR 285/90);
  6. Trasporto salma in abitazione privata anziché in camera di osservazione (art.12 DPR 285/90);
  7. Trasporto senza documenti necessari (artt.23-24 DPR 285/90);
  8. Trasporto senza osservare le dovute prescrizioni (art.22 DPR 285/90) (9).

 

La legge n.689 costituisce una vera e propria legge generale per tutte le violazioni amministrative punite con il pagamento di una somma di denaro, sia per quelle violazioni amministrative originariamente previste come tali, sia per quelle divenute amministrative per effetto di un provvedimento di depenalizzazione. Con tale legge sono stati dettati i principi generali, sostanziali e processuali concernenti l’illecito amministrativo, in estrema sintesi:

  1. per essere puniti occorre aver compiuto 18 anni, avere la capacità di intendere e di volere ed aver agito per dolo o quantomeno per colpa;
  2. l’illecito amministrativo, a differenza del reato, può essere previsto da una legge statale o regionale;
  3. nel caso di concorso apparente di norme (cioè quando uno stesso comportamento integra gli estremi di più illeciti amministrativi, oppure integra gli estremi di un reato e quelli di un illecito amministrativo), la norma speciale deroga a quella generale; tuttavia qualora il concorso apparente riguardi una norma penale e una norma regionale, prevale sempre la norma penale, cioè quella statale;
  4. in caso di concorso di persone nell’illecito, ciascuno soggiace alla sanzione per l’intero, salvo che la legge disponga altrimenti;
  5. l’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria non si estende agli eredi;
  6. le persone giuridiche sono tenute al pagamento in solido con l’autore del fatto, quando questi rappresenta l’ente o ne è dipendente ed ha agito nell’esercizio delle sue funzioni;
  7. l’illecito amministrativo tentato non è perseguibile.

 

Distinti saluti.