(5) Art.339 cit.: "Il trasporto di salme da comune a comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco. L’introduzione di salme dall’estero è autorizzata dal prefetto sotto l’osservanza delle norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40000 a lire 100000".