(6) Art.340 cit.: "E’ vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E’ fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste ad una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40000 a lire 100.000 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero".