(4) Art.338 cit.: "I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati. E’ vietato costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri[...] Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l’edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti d’ufficio in caso di inadempienza...".