Circolare Sefit n. 4103 del 30.06.1999
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE E ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE APPORTATE DALL'ART. 235 DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 1998, N. 51
L'articolo 235 del Decreto Legislativo 18 febbraio 1998, n.51 (1), ha apportato modifiche in materia di stato civile, operando il trasferimento dal pretore al prefetto di numerose funzioni attinenti la regolare tenuta dei registri dello stato civile.
Con tale articolo è stata anticipata una fra le principali novità in materia di revisione e di semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, contenute nel regolamento previsto dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 2 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, Il cui schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 aprile, attualmente è all'esame del Consiglio di Stato per il parere (2).
Il sistema delle registrazioni dello stato civile che viene assunto dallo schema prevede il superamento dei "registri" dello stato civile, sostituiti integralmente da "registrazioni", cioè da registri informatici unici per ciascun comune.
In materia di registrazione degli atti di morte il regolamento dispone che vengano unificate nell'unico procedimento di iscrizione tanto la formazione dell'atto di morte a seguito di dichiarazione (la precedente Parte I), quanto quella a seguito di denuncia od avviso da parte degli ospedali (la precedente Parte II, sez. B). Per quest'ultimo caso, il ricorso all'avviso di morte viene esteso anche alle case di cura e alle case di riposo.
La competenza territoriale, per la formazione dell'atto di morte, è individuata, come prima, con riferimento al comune di morte, viene però introdotta la previsione relativa al caso in cui tale luogo non sia noto (ad esempio , morti avvenute nel corso di un trasporto all'ospedale, ecc.), nel qual caso la competenza è individuata con il luogo di deposizione del cadavere. In proposito, dopo l'entrata in vigore del regolamento, il punto 5 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 (3) dovrà essere letto alla luce delle nuove disposizioni, stesso dicasi per l'art. 34 DPR 285/1990 (4). Permane la previsione del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficiale dello stato civile per l'inumazione e per la tumulazione; per la cremazione si rinvia all'autorizzazione del sindaco di cui all'art. 79 DPR 285/90, evidenziando, anche in via normativa, l'alternatività delle due tipologie di autorizzazione, fino ad ora sostenute solo in via interpretativa. Proposte di unificazione in capo ad un unico soggetto e di unificazione dei tre procedimenti di autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione ed alla cremazione, avanzate nel corso dei lavori di elaborazione dello schema di regolamento, non sono state accolte nel testo finale.
Comunque, in attesa dell'emanazione del nuovo ordinamento di stato civile, che si ripete, è ancora da considerarsi come schema, il Ministero dell'interno ha ritenuto necessario fornire dei chiarimenti applicativi mediante l'adozione della circolare M.I.A.C.E.L. del 27 maggio 1999, n. 9 (pubblicata sulla G.U. n. 127 del 2 giugno 1999) comprensiva peraltro della relativa modulistica da utilizzarsi per la tenuta dei registri di stato civile.
In seguito all'avvenuto mutamento di competenza in materia di sorveglianza e controlli sugli uffici e sugli atti di stato civile, è dunque opportuno esaminare in dettaglio gli istituti di maggiore interesse.
Orbene l'art. 235 del D. Lgs. n.51/1998 ha modificato il vigente ordinamento di stato civile di cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 nelle seguenti materie:
1. Vidimazione dei registri
Le lettere a) e b) dell'art. 235 modificano l'art. 20 del R.D. n.1238/1939 (5), disposizione inerente l'operazione di vidimazione dei registri di stato civile che, prima di essere posti in uso, dovevano essere vidimati in ciascun foglio dal pretore del mandamento - ora dal prefetto o da un suo delegato - il quale nella prima pagina di ciascuna parte dei registri indica di quanti fogli questo è composto (6). Per consentire tale operazione, il Sindaco di ogni comune deve inviare alla prefettura della relativa provincia, entro il mese di ottobre, i registri occorrenti per l'anno successivo. Il prefetto dovrà vidimarli e restituirli entro il 15 dicembre.
2. Vidimazione dei registri suppletivi
La lettera b) dell'art. 235 ha apportato modifiche all'art. 21 del R.D. n. 1238/1939 (7), disponendo che il registro suppletivo potrà essere utilizzato dall'ufficiale dello stato civile, qualora ritenesse che qualche registro non fosse sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre. Pertanto il nuovo registro sarà trasmesso al prefetto in doppio esemplare, sul quale verrà apposta un'indicazione dello stesso contenuto della precedente e nella quale verrà evidenziato che si tratta di un registro suppletivo (8).
3. Verifica
La lettera f) dell'art. 235 richiama gli articoli 178, 179, 180 e 181 del R.D. n. 1238/1939, articoli che riguardano la verifica dei registri dello stato civile. Tale operazione deve avvenire due volte l'anno: nel mese di gennaio, riferita agli atti del secondo semestre dell'anno precedente, e nel mese di luglio, riferita agli atti del primo semestre dell'anno in corso (9). Una volta eseguita la verifica, il delegato del prefetto dovrà apporre sotto l'ultimo atto di ciascun registro, ai sensi dell'art. 180 dell'ordinamento, la seguente attestazione: "verificato in questo giorno... del mese di... dell'anno..." e vi appone la firma.
Ai sensi del successivo art. 181, il prefetto o il suo delegato dovrà redigere un verbale dell'eseguita verificazione, in cui sarà indicato il giorno in cui è avvenuta la verifica, il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro, e le osservazioni effettuate. Il verbale redatto in tre esemplari, dovrà essere chiuso con la firma del prefetto o del suo delegato e con quella dell'ufficiale di stato civile, ed uno degli esemplari dovrà essere inviato alla procura della Repubblica.
Ai prefetti spetterà, come primo adempimento, la verifica da svolgersi nel prossimo mese di luglio. A tal fine, la circolare M.I.A.C.E.L. consiglia alle Prefetture di delegare uno o più funzionari impiegando anche quelli che già svolgono attività ispettiva per l'anagrafe e l'elettorale. La circolare, per garantire la regolarità del servizio di stato civile, suggerisce di indire apposite riunioni con gli ufficiali di stato civile della provincia e di avvalersi della collaborazione della pretura circondariale ai fini del trasferimento delle competenze.
Distinti saluti.