(7) L'attuale formulazione dell'art. 21 è la seguente: "L'ufficiale dello stato civile, se nel corso dell'anno riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al prefetto per la vidimazione, a norma dell'articolo precedente. Il prefetto deve indicare espressamente nell'intestazione del registro che questo è un supplemento di altro registro corrispondente".