(5) L'attuale formulazione dell'art. 20 è la seguente: "I registri, prima di essere posti in uso, sono vidimati in ciascun foglio dal prefetto o da un suo delegato il quale nella prima pagina di ciascun registro indica di quanti fogli questo è composto.
Per tale vidimazione il potestà (ora il sindaco) di ogni comune trasmette al prefetto, non oltre il mese di ottobre di ciascun anno, i registri occorrenti per l'anno successivo. I registri vidimati devono essere restituiti al potestà (ora al sindaco) non oltre il 15 dicembre".