Circolare Sefit n. 4159 del 04.11.1999

ELEVAZIONE DELL’IMPORTO DELLA SANZIONE DI CUI ALL’ART.358 DEL RD 27 LUGLIO 1934, N.1265 TULS

 

L’art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196, Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), ha modificato il secondo comma dell’art.358 del RD 27 luglio 1934, n.1265 (2), elevando l’importo della sanzione amministrativa ivi prevista per i contravventori alle disposizioni regolamentari. Tale sanzione è oggi compresa fra un minimo di tremilioni ed un massimo di diciottomilioni di lire, mentre prima si prevedeva, quale importo massimo, quattrocentomila lire (3).

La sanzione amministrativa prevista dall’art.358 cit. si configura come residuale, in quanto risulta applicabile solamente alle violazioni regolamentari che non costituiscano reato ed alle violazioni di norme regolamentari per le quali non è prevista una specifica sanzione.

Per cogliere la portata della modifica citata nel settore funebre e cimiteriale si riportano, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni più comuni alle disposizione del Regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 10 settembre 1990, n.285, alle quali, ai sensi degli artt. 107 del DPR 285/90 (4) e 358 RD 1265/34, consegue l’applicazione della suddetta sanzione:

  1. Omessa denuncia di rinvenimento di cadavere o di resti mortali (art.5 DPR 285/90);
  2. Sepoltura senza autorizzazione dell’ufficiale di stato civile (art.6 DPR 285/90);
  3. Imbalsamazione senza autorizzazione (art.46 DPR 286/90);
  4. Cremazione senza autorizzazione (art.79 DPR 285/90);
  5. Trasporto salma su autolettiga o vetture privata (art. 19 DPR 285/90);
  6. Trasporto salma in abitazione privata anziché in camera di osservazione (art.12 DPR 285/90);
  7. Trasporto senza documenti necessari (artt.23-24 DPR 285/90);
  8. Trasporto senza osservare le dovute prescrizioni (art.22 DPR 285/90) (5).

 

Per completezza di informazione, di seguito si illustra un elenco, non tassativo, delle violazioni dotate di autonoma sanzione, alle quali, ai sensi di quanto disposto dagli artt.107 del DPR 285/90 e 358 del RD 1265/34, non si applica, quindi, la sanzione di cui all’art.358 cit.:

1. Costruzione di nuovi edifici ed ampliamento di edifici preesistenti entro le zone di rispetto cimiteriali: ai sensi dell’art.338 del RD 1265/34, nel caso la costruzione o l’ampliamento sia, comunque, avvenuto in presenza di concessione edilizia (6), si applica, una sanzione amministrativa avente quale importo massimo duecentomila lire in aggiunta alle spese occorrenti per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi;

2. Mancata autorizzazione del sindaco per il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica e mancata autorizzazione del Prefetto per l’introduzione di salme dall’estero: ai sensi dell’art.339 del RD 1265/34, a tali fattispecie, si applica, infatti, una sanzione amministrativa compresa fra lire quarantamila e lire centomila;

3. Seppellimento di cadavere in luogo diverso dal cimitero, fatta eccezione per i casi autorizzati nel capo XXI (7) del DPR 285/90: ai sensi dell’art.340, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire quarantamila a lire centomila, su di lui, inoltre, graverà l’onere economico dell’esumazione o dell’estumulazione e del trasporto del cadavere al cimitero.

Si aggiunga che, essendo violazioni regolamentari dotate di una propria sanzione, non sono assoggettate alla sanzione di cui all’art.358 cit. nemmeno le seguenti fattispecie:

4. Omessa denuncia medica della causa di morte: ai sensi dell’art.103 del RD 1265/34 il contravventore è punito con una sanzione amministrativa prevista fra lire ventimila e lire duecentomila;

5. Omessa denuncia di morte all’ufficiale di stato civile: in osservanza agli artt.138 e 196 del RD 9 luglio 1939, n.1238, Ordinamento dello Stato civile, il colpevole è soggetto al pagamento di una somma compresa fra lire quattromila e lire quarantamila.

 

L’art.358 cit. esclude dal proprio campo di applicazione anche le violazioni regolamentari che integrino gli estremi di un reato, quali:

1. Costruzione abusiva in zona di rispetto: qualora la costruzione abusiva sia stata edificata senza concessione edilizia o in totale (o parziale) difformità dalla stessa, si applicano sia le sanzioni penali previste dall'art.20 della legge 28 febbraio 1985, n.147, Norme in materia di controllo dell'attività edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, vale a dire arresto fino a due anni e ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni sia la sanzione amministrativa di importo fino a lire duecentomila stabilita dall’art.338 del RD 1265/34. Il colpevole dovrà, in aggiunta, sopportare l’onere economico relativo alla demolizione dell’opera ed al ripristino dello status quo ante;

2. Omessa denuncia all’Autorità Giudiziaria quando sorge sospetto di reato: se l’omissione è imputabile ad un medico si integra il reato di cui all’art.365 c.p. (Omissione di referto), per il quale è prevista una multa fino ad un milione di lire, se l’omissione è imputabile ad un altro pubblico ufficiale, trova applicazione l’art.361 del c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), il quale prevede una multa compresa fra lire sessantamila ed un milione, nel caso in cui il colpevole sia, invece, un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria è prevista la reclusione fino ad un anno;

3. Dispersione delle ceneri: integra il reato di cui all’art.411 c.p. (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) per il quale è prevista la reclusione da due a sette anni;

4. Distruzione, sottrazione di cadavere: come sopra;

5. Occultamento di cadavere: ex art.412 è prevista la reclusione fino a tre anni;

6. Vilipendio di cadavere: ai sensi dell’art.410 c.p. il colpevole è punito con la reclusione da uno a tre anni;

7. Turbativa di funerale: integra il reato di cui all’art.409 del c.p. (Turbamento di un funerale o servizio funebre), il colpevole è punito con la reclusione fino ad un anno;

8. Violazione di sepolcro: si integrano gli estremi del reato di cui all’art.407 del c.p. ed il colpevole è condannato alla reclusione da uno a cinque anni;

9. Vilipendio delle tombe: si configura il reato previsto dall’art.408 del c.p., la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

In conclusione si osservi che il D.Lgs. 196/99 ha elevato l’importo della sanzione prevista dall’art.358, adeguandola all’attuale costo della vita. Per quanto riguarda invece gli importi delle altre sanzioni pecuniarie che si sono illustrate, essi sono rimaste invariate dal 1981, anno nel quale la legge 24 novembre 1981, n.689, aveva effettuato un generale adeguamento.

 

Distinti saluti.