(4) Art.107 cit. :"Salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificato per effetto dell’art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689".