Circolare Sefit n. 4153 del 28.10.1999

NORME PER LA RESTITUZIONE AI CONGIUNTI DELLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA E ACCORDO PER LA CURA DELLE SEPOLTURE DI GUERRA FRA L’ITALIA E L’UCRAINA

 

Di seguito si segnalano due norme di interesse per il settore funerario

 

1. RESTITUZIONE AI CONGIUNTI DELLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA

L’articolo 1 della legge 14 ottobre 1999, n.365 (1), che entrerà in vigore il 6 novembre 1999, sostituirà il secondo comma dell’articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n.204, Onoranze ai Caduti in guerra (2).

Con la conseguenza che, su richiesta dei familiari, le salme dei caduti in guerra, sistemate in via definitiva dal Commissario generale, potranno essere concesse ai congiunti. In proposito si rammenta che la formulazione originaria (3) dell’articolo, ai primi due commi, disponeva che il Commissario generale, se ed in quanto i congiunti non lo avessero fatto, provvedesse al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

  1. dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati fosse stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fosse dovuta al servizio di guerra;
  2. dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
  3. dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l’8 settembre 1943;
  4. di tutti i civili deceduti dopo l’8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
  5. dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940 - 15 aprile 1946;
  6. degli italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;

Con la conseguenza che, nel caso le salme fossero state sistemate in modo definitivo dal Commissario generale, non potevano poi essere più concesse ai congiunti.

La nuova formulazione del secondo comma dell’articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n.204, è, invece, la seguente: "Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati", risolvendo così potenziali conflitti con i familiari richiedenti.

 

2. ACCORDO PER LA CURA DELLE SEPOLTURE DI GUERRA FRA ITALIA ED UCRAINA

Con l’Accordo (4) sulla cura delle sepolture di guerra intervenuto tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina il 31 luglio 1998 ed entrato in vigore il 2 febbraio 1999, le Parti si sono impegnate a garantire per un tempo illimitato la cura permanente, la protezione e la conservazione dei cimiteri militari, delle tombe individuali e collettive degli ucraini e degli italiani caduti in guerra e dei monumenti commemorativi, che si trovano sul territorio di entrambi gli Stati.

Il Governo della Repubblica Italiana ha il diritto per proprio conto di sistemare e di curare le sepolture di guerra italiane che si trovano sul territorio dell’Ucraina e di esumare e rimpatriare, ove lo ritenesse opportuno, i resti mortali degli italiani caduti in guerra. Il Governo della Repubblica Italiana si assume anche l’onere della cura e della conservazione dei cimiteri di guerra ucraini, che si trovano sul proprio territorio.

Le Parti si impegnano ad osservare le disposizioni dell’Accordo nonché la legislazione dello Stato sul cui territorio si trovano i luoghi di sepoltura e le norme del diritto internazionale.

In base all’Accordo ogni Parte garantirà ai cittadini dell’altra il libero accesso ai luoghi di sepoltura di guerra degli ucraini e degli italiani caduti in guerra.

Per quanto riguarda invece le aree che ospitano le sepolture, esse vengono concesse per un periodo di tempo illimitato in assenza di oneri.

Nel caso in cui le Parti decidessero, invece, di trasferire i resti mortali in Patria, le spese di esumazione e trasporto dei resti saranno a totale carico della Parte che ha assunto l’iniziativa.

Al fine di attuare la conservazione e la cura delle sepolture, ai sensi dell’Accordo in esame, le Parti potranno avvalersi di proprie apparecchiature, di propri mezzi di trasporto e materiali, i quali saranno trasportati dal territorio dello Stato di una delle Parti al territorio dell’altra Parte: il loro passaggio in frontiera sarà esente dai dazi doganali salvo l’obbligo di riesportazione o di reimportazione.

In conclusione si osserva che la ratio dell’Accordo consiste nel facilitare la cura delle sepolture che si trovano ad una considerevole distanza dal paese d’origine dei caduti, per consentire un tributo imperituro alla memoria di coloro che persero la vita combattendo per il loro paese.

Distinti saluti.