(3) Art. 4: "Alla sistemazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art.2 e di cui alla lettera b) dell’art.3 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro.
Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale non possono più essere ai congiunti.
La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sarà di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori.
Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all’estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro".