Circolare Sefit n. 3945 del 2.09.98
CIRCOLARE MIN. SANITÀ 31/7/98 N. 10
Si porta a conoscenza degli associati che con circolare 31.7.98 n. 10 (in G.U. 19/8/98 n. 192), allegata alla presente, il Ministero della Sanità ha fornito, nelle more di una organica revisione del DPR 285/90, indirizzi operativi circa il trattamento dei resti mortali che si rinvengono in occasione di esumazione ed estumulazione.
Di seguito si sottolineano alcune delle principali innovazioni:
Il paragrafo 1 contiene la definizione di "resto mortale", chiarificatrice della precedente formulazione contenuta nel paragr. 15 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/93.
E' da precisare che la circolare n. 10/98 supera, laddove in contrasto, la n. 24/93.
E' introdotto il criterio che per resto mortale è da intendersi:
1) l'esito dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovuti a:
a) saponificazione (1) e mummificazione (2), per cadaveri inumati da almeno 10 anni (3);
b) corificazione (4), per cadaveri tumulati da oltre 20 anni;
2) il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere, indipendentemente dalla data di sepoltura.
Da segnalare il fatto che ora il "resto mortale" è definito in via amministrativa.
Non vi è quindi da procedere di volta in volta alla verifica della presenza di parti molli, ma da stabilire unicamente se si ha la scheletrizzazione completa (con raccolta delle ossa) o incompleta, decorso un periodo di tempo diverso (10 o 20 anni) in relazione al sistema di sepoltura precedentemente usato per il cadavere.
Solo nel caso di estumulazione con trasferimento ad altra sepoltura, vi è la verifica da parte dell'A.S.L. della presenza o meno di parti molli (art. 88 del DPR 285/90).
Il paragrafo 2 specifica i trattamenti consentiti nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere precedentemente inumato.
E' confermata la possibilità di cremare i resti mortali (già contenuta al par. 15 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/93), con procedure specificate in dettaglio al paragrafo 5.
Viene esplicitamente consentita la possibilità, al momento della reinumazione (nella stessa fossa o in campo indecomposti), dell'addizione diretta sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del loro contenitore (5), di particolari sostanze biodegradanti (6), capaci di favorire i processi di scheletrizzazione (7).
Di particolare interesse, vista la carenza di spazi cimiteriali in molti Comuni, la possibilità di riduzione fino a 2 anni dei tempi di reinumazione laddove si faccia uso di dette sostanze biodegradanti.
Il paragrafo 3 riguarda i trattamenti consentiti all'estumulazione.
Il Ministero della Sanità individua 3 possibilità:
a) con estumulazione dopo 20 anni dalla tumulazione:
b) con estumulazione prima dei 20 anni dalla tumulazione:
c) ritumulazione nella stessa o in altra sepoltura (loculo, tomba). In tal caso il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro (rifascio con cassone di avvolgimento) è da effettuare solo quando il personale dell'ASL constati la presenza di parti molli nella salma. Anche in tali casi, con o senza rifascio, è consentita l'addizione di sostanze biodegradanti.
Il paragrafo 4 conferma la possibilità di cremare cadaveri di persone decedute dopo il 26/10/90, prima inumati o tumulati.
Il paragrafo 5 interviene sulla possibilità di cremare i resti mortali.
Il Ministero della Sanità è dell'avviso di distinguerne il trattamento in relazione all'epoca del decesso (come già specificato per i cadaveri) (8).
Se la morte è avvenuta prima del 26/10/1990, la cremazione dei resti mortali deve essere richiesta dagli aventi diritto (coniuge o parente/i più prossimo/i).
Se invece è avvenuta dopo il 26/10/1990 (e quindi stiamo parlando di situazioni che si presenteranno ordinariamente solo dall'anno 2000 in poi) è prevista la cremazione sia con assenso degli aventi diritto sia in caso di disinteresse dei familiari, previa informativa da dare alla cittadinanza con pubbliche affissioni.
Di fatto, in questo paragrafo, viene introdotta una procedura da seguire da parte del Comune per informare preventivamente la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali e del trattamento prestabilito dei resti mortali.
Seguendo una tale procedura il disinteresse dei familiari è considerato come silenzio-assenso.
La precisazione contenuta nell'ultimo comma del paragrafo 5 è importante, in quanto conferma che:
Infine si segnala l'esplicita possibilità di utilizzo per la cremazione di resti mortali di contenitori (quindi non solo bare) di materiali facilmente combustibili (vds. nota 5).
Il paragrafo 6 si riferisce alla possibilità di cremare resti ossei, sia che questi provengano da ossario comune, che da cassettina di zinco.
Il paragrafo 7 è un richiamo a Sindaci e ASL a vigilare attentamente sul rispetto delle norme vigenti sia in termini di pianificazione cimiteriale che di tempi ordinari di inumazione.
Significativo l'elenco dei luoghi in cui operare la vigilanza:
a) cimiteri comunali;
b) cimiteri particolari (ad es. di confraternite, di enti morali, ecc.);
c) in aree concesse a privati;
d) in aree concesse ad enti (ad es. confraternite, ecc.).
Si rammenta che la durata ordinaria della inumazione è 10 anni o, con le procedure autorizzatorie di cui al comma 3 dell'art. 82 del DPR 285/90, almeno 5 anni.
Il paragrafo 8, di fronte al sempre maggiore numero di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, individua soluzioni specifiche in proposito.
Con la circolare 31.7.98 n. 10 il Ministero della Sanità individua soluzioni operative per il migliore utilizzo delle aree cimiteriali esistenti e dà risposta ad alcuni quesiti che, anche di recente, erano stati posti in convegni di settore.
Essa è da mettere in correlazione col DM Interno 30/3/98 (in G.U. 24/4/98 n. 95) per la parte tariffaria connessa con la cremazione sia di cadaveri che di resti mortali, per cui si richiamano le precedenti circolari federali p.n. 3887 del 28/4/98 e p.n. 3892 del 4/5/98.
Si allegano infine alcuni prospetti di sintesi per meglio illustrare le procedure adottabili nei diversi casi, secondo quanto stabilito dal Ministero della Sanità.
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.