(8) Al proposito si segnala che per taluni commentatori, per effetto dei commi 1 e 2 dell'art. 108 del DPR 10.9.1990 n.285, non sussisterebbe la distinzione di trattamento ai fini della cremazione fra cadaveri di persone morte prima e dopo il 26/10/1990.

Per i resti mortali, non essendo specificata alcuna restrizione nel DPR 803/75 (antecedente al DPR 285/90), non sussisterebbero motivi per differenziarne il trattamento in relazione all'epoca di decesso del de cuius.