Circolare Sefit n. 3646 del 21/11/96
APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA FISSA DI REGISTRO ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE DA ENTI LOCALI
Pervengono alla scrivente Federazione richieste di chiarimenti sul trattamento ai fini dell'imposta di registro delle concessioni cimiteriali temporanee effettuate da Enti Locali, nonché sulla obbligatorietà o meno della stipulazione della concessione in forma pubblica - amministrativa, anche alla luce di recenti risoluzioni ministeriali e di articoli di stampa.
A tal fine, valutato il quesito congiuntamente dal Servizio funerario e da quello tributario di questa Federazione, si ritiene di esprimere l'indirizzo contenuto nell'allegata nota.
Applicabilità dell'imposta fissa di registro alle concessioni cimiteriali effettuate da Enti Locali
Le concessioni di aree cimiteriali, di manufatti (loculi, ossarietti, nicchie cinerarie, cappelle, edicole o sepolture in genere) a privati o ad Enti da parte del Comune sono soggette all'imposta di registro ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni.
L'aliquota applicabile è il 2%. Per quanto attiene la base imponibile cui commisurare l'imposta non può aversi riguardo che al valore economico rilevabile in atto. Questo è costituito dal corrispettivo della concessione (art. 45 del DPR 131/86) ed, in ogni caso, l'imposta non può essere inferiore alle 250.000 (art. 41 DPR 131/86 e successive modificazioni).
Ciò è tutto vero per gli atti soggetti a registrazione obbligatoria e termine fisso. Ove la concessione non sia redatta in forma pubblica-amministrativa l'obbligo di registrazione ricorre soltanto nell'ipotesi in cui l'imposta dovuta sia uguale o superiore a £. 250.000 ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte II allegata al DPR 131/86. (le imposte fisse di registro sono state elevate da L.150.000 a L. 250.000 con il D.L. 29 giugno 1996 n. 323, 6° comma art. 10)
Ciò premesso la soluzione del quesito verte sull'esame della tipologia dell'atto di concessione redatta dal Comune: se in particolare l'atto è stato redatto con l'osservanza delle formalità prescritte per la forma pubblica ricorre l'ipotesi di cui al comma 2 art. 5 tariffa parte I, altrimenti è attuabile il disposto dell'art. 2 tariffa parte II.
Si vedano in tal senso le risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 128/E del 17 luglio 1996 e la n. 173/E del 5 agosto 1996, allegate in copia.
Non si ritiene, allo stato attuale, che esista un obbligo di legge ai fini della stipulazione delle concessioni in forma pubblica-amministrativa.
È opportuno che i comportamenti diversi da quello che di seguito si espone, vengano rivisti attraverso un riscontro diretto con l'Ufficio del Registro competente, il quale non dovrebbe avere difficoltà a riconoscere la possibilità di stipulare l'atto di concessione mediante scrittura privata non autenticata e sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ovvero, nell'ipotesi in cui l'imposta dovuta sia uguale o superiore all'ammontare dell'imposta fissa (£. 250.000), sottoposto a registrazione a termine fisso.
Le motivazioni dell'orientamento sulla non esistenza dell'obbligo di legge ai fini della stipulazione delle concessioni in forma pubblica-amministrativa derivano dal fatto che con l'atto di concessione in questione viene trasferito un diritto affievolito. Mancando nel diritto del concessionario la possibilità di far circolare ad altri terzi il bene o il diritto, sfuma la possibilità di conflitti fra privati.
Gli atti della specie, se pur danno luogo alla costituzione di un diritto di natura privata, non fanno venir meno il carattere demaniale del bene assoggettato che, in quanto tale, rimane sottratto al rigore della pubblicità. La segnalazione ai terzi del diritto del concessionario sarebbe ininfluente, sia perché non appare configurabile un conflitto di interessi, sia perché l'intrasferibilità del bene demaniale rende, comunque, la pubblicità di un rapporto, quello tra concedente e concessionario, destinato a rimanere insensibile alle pretese di terzi.
Nella ipotesi considerata, si ritiene trattarsi, sostanzialmente, di una concessione a titolo precario, cioé di un semplice diritto di sepoltura a carattere temporaneo che non importa acquisito e tanto meno trasmissibilità di un diritto reale, in ciò distinguendosi, invece, dalle ipotesi di concessione in uso perpetuo del sepolcro, configurate nella normativa antecedente all'emanazione del DPR 21 ottobre 1975, n. 803 che regolava la materia.