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LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE
Registro - Atti amministrativi - Concessioni di area cimiteriale - Base imponibile - Determinazione - Artt. 45 e 5 della Tariffa, parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(RISOLUZIONE Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale per gli Affari giuridici e per il Contenzioso tributario, n. 128/E/IV-8-570 del 17 luglio 1996)
Con la nota ............ il Comune di S. ha rivolto un quesito alla scrivente in relazione al criterio di tassazione degli atti portanti la concessione di area cimiteriale, assentita dal Comune, per la costruzione di una cappella di famiglia.
In proposito viene evidenziato che il locale ufficio del registro intende sottoporre gli atti della specie all'aliquota proporzionale dell'8% (art. 1, della I parte della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986) mentre il Comune ritiene che, secondo il disposto dell'art. 5 della medesima Tariffa, l'aliquota applicabile sia del 2%.
La scrivente fa osservare che la problematica riguardante gli atti di concessione di area cimiteriale è stata oggetto di esame nel corso di una riunione dei Capi degli ex Ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari tenutisi il 10, 11, 12 e 13 luglio 1990.
In tale occasione sono state esaminate le modalità di applicazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al citato D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sugli atti in discorso ed è stato affermato che le concessioni demaniali, tanto se riferite a loculi quanto se riferite ad aree per la costruzione di tombe di famiglia, ricadono nell'ambito dell'art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, e dell'art. 2 della Tariffa, parte II, allegata al medesimo decreto presidenziale.
Passando all'esame dell'atto sottoposto all'attenzione si rileva che il medesimo è redatto in forma privatistica e che l'ammontare della tariffa concessoria di aree cimiteriali per 99 anni per la costruzione di una cappella di famiglia risulta di £. 10.623.349.
Al riguardo va rammentato che le concessioni demaniali sono regolamentate dall'art. 45 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dall'art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al medesimo decreto presidenziale.
Come già chiarito da questa Direzione in precedenti occasioni (vd. La risoluzione ministeriale n. IV-8-158/93) l'art. 45 dispone che la base imponibile delle concessioni (di cui all'art. 5 della Tariffa), è costituita "dall'ammontare del canone ovvero dal corrispettivo pattuito".
Sulla base imponibile va applicata l'aliquota del 2% prevista al citato art. 5, punto 2), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Sotto il profilo formale occorre, tuttavia, distinguere le concessioni redatte in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da quelle redatte in forma di scrittura privata non autenticata. Mentre le prime ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della Tariffa, parte I, le scritture private non autenticate trovano la propria collocazione nell'ambito della parte II della Tariffa (atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso).
Più precisamente l'art. 2 della parte II della suddetta Tariffa dispone l'obbligo della registrazione solo in caso d'uso per le "scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulta inferiore a lire 250.000 ........ ", misura questa stabilita dall'art. 10, comma 7, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, con decorrenza dalla medesima data.
Pertanto gli atti della specie, se redatti in forma di scrittura privata non autenticata, saranno esclusi dall'obbligo della registrazione solo quando l'ammontare dell'imposta, calcolata sulla base imponibile come sopra determinata con l'aliquota prevista dal citato art, 5 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula.