Circolare SEFIT FederUtility n. 3842 del 16/09/2013
D.L. 21/6/2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modif., in L. 9 agosto 2013, n. 98. Disposizioni in materia ambientale: terre e rocce da scavo

Tra le diverse disposizioni del D.L. in oggetto, gli artt. 41, 41-bis, 41-ter e 41-quater intervengono in materia ambientale. In particolare con l'art. 41-bis si riaffronta la materia delle terre e rocce da scavo, materia oggetto di plurimi interventi normativi. In particolare, l'art. 41-bis individua le condizioni sulla base delle quali le rocce e terre da scavo sono sottoposte al regime di cui all'art. 184-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif., cioè quello dei c.d. "sotto prodotti".
Va opportunamente osservato come l'art.41-bis, comma 7 disponga che il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 integri, a tutti gli effetti, le disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif..
Poiché nel contesto delle operazioni cimiteriali sono presenti attività che comportano la presenza di terre e rocce da scavo, la disposizione merita qualche approfondimento, formulato in Allegato 1, specificatamente riguardante la specifica fattispecie.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Coordinatore (Adolfo Spaziani)