Allegato 1

Articolo 8, comma 3
È prevista la salvaguardia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, cioè quelle relative a: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato(1), alcune delle quali già autonomamente considerate.

Articolo 11, commi 1.bis, 1,ter e 1.quater
La modifica dell'articolo 11 del regolamento regionale Lombardia 6/2004 (da quando sarà operativa, e cioè dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL) deve essere valutata di concerto con le parti di regolamento immutate, ma anche con quelle norme statali in materia che mantengono la loro validità (in particolare l'articolo 7 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e diverse parti del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).
La normativa statale (art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) prevede la seguente distinzione dei prodotti abortivi, che in Italia è basata sia sulla presunta età di gestazione che sulla volontà dell'avente titolo di dare o meno sepoltura:
a) feti con oltre 28 settimane di presunta gestazione
a.1) dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile
a.2) non dichiarati come nati morti all'ufficiale di stato civile.
b) prodotti abortivi di presunta età tra le 20 e le 28 settimane
b.1) richiesti da aventi titolo
b.2) non richiesti da aventi titolo
c) prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane
c.1) richiesti da aventi titolo
c.2) non richiesti da aventi titolo
Nei casi di cui al punto a1) si rientra nel normale caso di sepoltura di cadavere, quindi di competenza autorizzatoria dell'Ufficiale di stato civile e, per il trasporto, del comune (dirigente competente o suo delegato).
Nei casi di cui ai punti a.2), b.1) e c.1) l'Ufficiale di stato civile e il comune ai fini autorizzatori sono sostituiti dall'ASL (2). Va ricordato come tale distinzione funzionale risalga all'art.7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
Nei casi di cui al punto b.2) e c.2) si ha trattamento analogo alle parti anatomiche NON riconoscibili (3) e cioè trattamento come rifiuti potenzialmente infetti destinati obbligatoriamente a termodistruzione (cumulativamente in inceneritore).
Nei casi di cui ai punti b) e c) vi è tempo 24 ore dalla espulsione o estrazione del feto perché i parenti aventi titolo presentino domanda di sepoltura alla ASL (accompagnata da certificato medico attestante anche l'età presunta di gestazione).
Si parla di parenti (con precedenza ai genitori, in base a giurisprudenza) in quanto non è infrequente che per effetto di incidenti i genitori non siano nelle condizioni di esprimere in tempi così rapidi una decisione.
Peraltro, andrebbe considerato come la potestà genitoriale non ammetta sostituzioni, se non nella figura del tutore, nominato dal Giudice Tutelare (4) in caso di assenza dei genitori o di dichiarazione giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale (5), ipotesi improbabile nella fattispecie.
Nel caso in esame, le previsioni regolamentari, quali modificate, presentano alcuni elementi aggiuntivi di criticità, in relazione al fatto che i prodotti del concepimento, in quanto non nati, non hanno acquistato la capacità giuridica (6), anche se il riferimento al termine genitori sia presente all'art. 7, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (7).
In assenza di tale richiesta, come accennato, i prodotti del concepimento di cui ai punti b.2) e c.2) sono - espressamente - considerati, ai fini del trattamento, come rifiuti sanitari potenzialmente infetti, con obbligo di termodistruzione, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, analogamente alle parti anatomiche non riconoscibili.
Se viene chiesta sepoltura (casi: a.1), b.1), c.1)) questa deve essere obbligatoriamente data in cimitero del comune di decesso o in cimitero nel quale abbiano il diritto di essere sepolti.
Va osservato come il testo letterale dell'aggiunto art. 11, comma 1.ter del Regolamento regionale faccia riferimento, unicamente, al seppellimento nel "comune ove si è verificato l'evento", con la conseguenza che l'interpretazione letterale porterebbe a non consentire di considerare l'ipotesi della sepoltura in altro comune (8).
Peraltro, ragioni di ordine complessivo, principalmente di rispetto per il lutto e gli affetti, suggeriscono di sostenere, magari auspicando un intervento amministrativo (circolare regionale), la possibilità, per i genitori, di richiedere che la sepoltura possa avvenire anche in cimitero diverso da quello in cui si sia verificato l'evento. Comunque, in tali casi, l'onere è a carico dei familiari, tranne i casi di indigenza o stato di bisogno della famiglia.
Andrebbe anche sottolineata la genericità del termine seppellimento, in considerazione delle diverse pratiche funerarie ammesse (inumazione, tumulazione, cremazione), aspetto che solleva la questione della cremazione dei prodotti abortivi e dei feti, non affrontata nella variazione normazione regionale, ma prevista in altre parti del regolamento.
Considerando come orami le tre pratiche funebri (inumazione, tumulazione, cremazione) si trovino in condizioni di pari dignità, tra l'altro con previsioni normative, succedutesi nel tempo, di espressa equiparazione tra inumazione e cremazione, deve valutarsi che sia ammissibile fare ricorso ad una delle tre, in relazione alla richiesta degli aventi titolo o, comunque, del soggetto legittimato.
Per completezza di informazione si precisa che una parte anatomica riconoscibile, quale ad es. un arto, una parte di esso, come una falange, un dito, ecc. per norma statale (art. 3 commi 1, 2 e 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) ha il seguente trattamento:
T.a.1) se richiesta la sepoltura da parte dell'interessato (la si fa, a sue spese)
T.a.2) se vi è disinteresse, e visto che la norma lo prevede, la parte anatomica riconoscibile è destinata a sepoltura o a cremazione.
Il termine temporale per esprimere l'interesse alla sepoltura (in questo caso è ammesso espressamente sia il ricorso alla sepoltura in cimitero, indifferentemente ad inumazione o a tumulazione, sia la cremazione) da parte dell'avente titolo (amputato o chi per lui) è di 48 ore dall'amputazione.
Riassumendo:
A) un cadavere può essere inumato, tumulato, cremato a richiesta dell'avente titolo. Se non c'è richiesta vi è l'inumazione in campo comune.
B) una parte anatomica riconoscibile (ad es. arto) può essere inumata, tumulata, cremata, a richiesta dell'avente titolo. Se non vi è richiesta vi è inumazione o cremazione a seconda della presenza o meno di spazi cimiteriali e di crematori in zona, alle tariffe fissate dal gestore di crematorio o cimitero e con oneri a carico della struttura sanitaria dove è avvenuta l'amputazione.
In Lombardia, con la modifica normativa in oggetto,si è quindi stabilito, diversamente dalla norma nazionale:
a) che il prodotto del concepimento viene trattato in analogia alla parte anatomica riconoscibile (9), tranne che per il periodo temporale entro il quale esprimere interesse o meno alla sepoltura (che resta, indicativamente, di 24 ore, per il comma 4 dell'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in caso di prodotto abortivo e di 48 ore in caso di arto amputato o similare);
b) che non essendo questa norma nota ai più (e poiché 24 ore sono un termine estremamente limitato) è la struttura sanitaria che deve informare i genitori della possibilità di chiedere la sepoltura in tutti i casi di espulsione di o estrazione di un feto, prodotto del concepimento.
La decisione sulla sepoltura era e resta dei genitori.
I prodotti del concepimento (che se non richiesti, possono avere fino a 28 settimane di gestazione, e quindi perfettamente formati) vengono sottratti alla equiparazione a rifiuti sanitari potenzialmente infetti e destinati obbligatoriamente a termodistruzione cumulativa, per essere equiparati (ai fini del trattamento) a parte anatomica riconoscibile e cioè con possibilità di sepoltura nel cimitero come chiesto dai genitori - inumazione, tumulazione, cremazione) oppure, se non richiesto dagli aventi titolo: inumazione in cimitero o cremazione.

Articolo 11, commi 3 e 3.bis, nonché Articolo 12, comma 6
La modifica comporta che non vi sia la necessità di una misurazione preventiva, caso per caso, della emissione radiante da parte dell'ARPA, ma si attribuisce alla struttura sanitaria che aveva proceduto alla somministrazione la comunicazione delle notizie indicate, alla luce delle disposizioni del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. modif., prevedendo l'effettuazione di una misurazione solo in caso di mancanza di tali indicazioni.
Va osservata l'ulteriore attenuazione in quanto, ora, sono considerati i cadaveri come "portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari", e non più "portatori di radioattività" (aspetto che poteva, astrattamente, comprendere altre cause che avessero determinato tale condizione).
Gli interventi modificativi concernenti l'art. 11 riguardano i cadaveri destinati all'inumazione o alla tumulazione, con particolare attenzione alla possibile esposizione ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali, mentre quelli concernenti l'art. 12 considerano la cremazione, estesa agli esiti di fenomeni cadaverici trasformatici conservativi (10)e alle parti anatomiche (11), laddove la presenza di livelli di sostanze radioattive superiori a quelle di non rilevanza radiologica costituisce ostacolo alla cremazione.

Articolo 13, comma 1
La modifica considera il caso delle ceneri che risultassero già tumulate alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale (10 febbraio 2005), di cui al successivo comma 6, distinguendo, quindi, tra la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione in occasione del decesso rispetto alla medesima autorizzazione quando si tratti di ceneri già tumulate.
Tralasciando la considerazione che una norma regionale, e di rango secondario, non avrebbe titolo a definire funzioni in un ambito chiaramente di competenza legislativa esclusiva dello Stato (12), tale distinzione delle competenze nei due momenti, con la limitazione alle ceneri tumulate alla data di entrata in vigore del Regolamento non affronta la situazione delle ceneri che, dopo l'entrata in vigore del Regolamento regionale siano state tumulate e per le quali i familiari, successivamente, richiedano la dispersione. Andrebbe considerato, oltretutto, come il rilascio dell'autorizzazione, a rigore, spetterebbe all'autorità competente del luogo dove essa debba essere eseguita.

Articolo 20, comma 9
Sostanzialmente viene modificata la prima parte della disposizione, tra l'altro evitando di specificare la prescrizione dell'impiego di determinati materiali o di peculiari prescrizioni tecniche, limitandosi al riferimento a "contenitori idonei alla destinazione", con ciò modificando le prescrizioni precedenti, particolarmente onerose da rispettare.

Articolo 25, comma 2
Viene chiarito quanto già specificato con precedente circolare regionale, ampliandone la portata.
Ovvero è possibile effettuare il calcolo del fabbisogno di posti per feretri e urne cinerarie non solo per dar seppellimento ai defunti, ma anche per assegnare manufatti colombari oltre quelli strettamente occorrenti in base alla mortalità e quindi a persone in vita, da utilizzarsi al bisogno.
Mentre prima era necessario sia conteggiare tali eccedenze nel fabbisogno di piano cimiteriale e prevederne la possibilità di assegnazione con il regolamento di polizia mortuaria comunale, ora è sufficiente prevedere unicamente tale fabbisogno aggiuntivo nella pianificazione cimiteriale, anche se si consiglia di definire i criteri di assegnazione in regolamento (13)

Articolo 36, commi 1 e 2
Con la modifica al comma 1, vengono precisate le modalità d'identificazione del cadavere.
Peraltro, a tale conclusione poteva pervenirsi ugualmente avendo presente la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per la Riforma dell'Amministrazione, prot. n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968, tuttora operante, da cui, evidentemente, le modalità considerate sono state mutuate, salvo che per quanto riguarda il numero delle testimonianze che, con la norma regolamentare così formulata, possono essere limitate ad una.
Con la modifica al comma 2 si prevede che la sigillatura possa essere apposta sul feretro in un'unica posizione.

Allegato 1, punto 2.a)
Viene soppressa la necessità della relazione geologica-geotecnica a corredo dei piani cimiteriali, rimanendo per i progetti di costruzione di nuovi cimiteri o per i progetti di ampliamento di quelli esistenti.

Allegato 2, punto 3, comma 6
Viene soppresso il riferimento agli standard degli istituti di normazione, verificatane l'attuale assenza per l'Italia.