Nota 7 all'Allegato 1 della circolare Federutility SEFIT n. 916 del 12.02.2007
Il termine "genitori" può essere adeguatamente utilizzato nel caso di filiazione legittima, mentre si profila diversamente nel caso di filiazione naturale, in cui ogni rapporto giuridico con il "nato" (nella specie, non nato o non ancora tale) sorge, a rigore, solo con il riconoscimento, che è precluso nel caso di premorienza (ma, nella specie, non si ha neppure ancora questa situazione che ha come presupposto la nascita, con il conseguente acquisto della capacità giuridica.
È ben vero che (e sull'assunto per cui ciò non determina alcun danno) accade frequentemente che gli Ufficiali dello stato civile accettino il riconoscimento di filiazione naturale anche nel caso del nato-morto (generalizzando quanto disposto dall'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), ma tale indirizzo è difficilmente estensibile ai prodotti abortivi (salvo il caso, poco frequente, del riconoscimento di nascituro ( ) il quale, peraltro, ha effetto solo con la nascita, qui, per definizione esclusa).
La stessa "sostituzione" dell'esercente la potestà genitoriale, avrebbe, a rigore, come presupposto l'avvenuto sorgere di un rapporto di filiazione, cioè la nascita, e, anche ammettendo l'ipotesi, il procedimento di nomina di un tutore da parte del Giudice Tutelare difficilmente può svolgersi nei tempi tecnici necessari per poter esercitare la possibilità di richiedere la sepoltura.
Queste indicazioni, evidenziano come la previsione non sia agevolmente approcciabile, almeno in determinate situazioni e appaia come un sommario, ma anche superficiale, tentativo di riformulare un istituto già regolato, in modo forse più chiaro ed estensivo (si pensi alla possibilità offerta dal comma 3, che sembrerebbe, ad un'interpretazione rigorosa, non più applicabile nella regione Lombardia e, quindi, sottraendo ai genitori questa possibilità) dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.