Circolare Sefit n. 5145 del 02.12.2003

SERVIZI FUNERARI: INTERAZIONE TRA NORME NAZIONALI E REGIONALI

 

Recentemente è stata approvata la L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" (B.U.R.L. 21/11/03, n. 47, I° Suppl. Ord.).
Nelle intenzioni degli estensori questa legge e i regolamenti attuativi sono la modalità con cui la Regione si pone a disciplinare la materia della polizia mortuaria, dopo il trasferimento di competenze connesso con la riforma del Titolo V della Costituzione.
La Regione Lombardia è la prima a cimentarsi nel compito di individuare la normativa di riferimento su scala regionale dopo il passaggio della sanità nel novero della legislazione concorrente e dopo la emanazione della L. 130/01.
Il prodotto non è incoraggiante, in quanto si sono volute forzare talune situazioni, in assenza di specifica norma nazionale, col risultato di aggiungere confusione ad un quadro di per sé già abbastanza complicato.
La serie di modificazioni legislative introdotte crea per gli associati e per i Comuni della Regione Lombardia notevoli problemi organizzativi e operativi, aumenta le difficoltà interpretative.
Tra coloro che sono maggiormente interessati dalle novità legislative lombarde vi sono i servizi demografici, sia perché in genere ad essi fa capo lo Stato Civile, sia ancora perché specie nei piccoli e medi Comuni essi hanno anche la responsabilità di cimiteri e del rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre. Ma sono pure interessati i gestori di cimiteri, gli Uffici tecnici, le imprese funebri e le strutture sanitarie.

Per fornire un utile strumento di analisi circa le innovazioni introdotte e la reale applicabilità di queste, si è ritenuto di commentare in All. 1, articolo per articolo, la L.R. in parola, evidenziandone i punti di criticità, le soluzioni individuate.
L'esame potrà essere utile anche per associati di altre Regioni, per valutare al meglio in corso d'opera i lavori per la emanazione di leggi e/o regolamenti regionali in corso o futuri.
Per somma sintesi il commento alla norma è stato costruito evidenziando quanta parte della L.R. confligge con leggi statali (Costituzione, di principio) e quanta parte invece sia materia propria regionale e cosa derivi dalle norme emanate.

Anziché seguire il criterio adottato in altre Regioni in passato e cioè chiarire esplicitamente quali fossero gli articoli modificati del DPR 285/90, la L.R. 22/03 sceglie la strada di modificare con il nuovo enunciato, senza abrogazione esplicita, parti del DPR 285/90, senza richiamarlo, se non nella relazione di accompagnamento. In talune altre parti si richiamano invece esplicitamente flussi informativi, modulistica e autorizzazioni della normativa statale vigente.
Ne discende un utilizzo della tecnica legislativa che si presterà a notevole contenzioso, non essendo chiaro cosa resta in vigore e cosa viene modificato.
Inoltre, l'intero impianto della L.R. 22/03 tende ad intervenire in materie che sono concorrenti e in diverse parti esclusive dello stato, spesso in contrasto con la Costituzione o le leggi di principio vigenti.
Pertanto la prima difficoltà è quella di stabilire quanta parte della L.R. è aderente ai poteri consentiti alla Regione, quanta parte li travalichi e in questo caso quali siano gli articoli o i commi di questi che potranno essere impugnati da chi è legittimato a farlo.
La seconda difficoltà è data dal rinvio di talune norme a regolamenti di esecuzione o ad altri atti regionali. È anche da come saranno emanati tali atti derivati che taluni aspetti della normativa potranno essere meno oscuri di quanto invece lo siano ora.
Infine non possiamo non segnalare lo strappo istituzionale nei confronti dello Stato che è intervenuto con la emanazione della L.R. 22/03. È ipotizzabile che ciò determini una accelerazione nell'esame dell'AC 4144, soluzione principe per dare finalmente una cornice legislativa compiuta all'intera materia.

Si segnala che nella valutazione sulla competenza regionale propria, concorrente o inibita (in quanto esclusiva dello stato) ci si è basati sia sulla vigente normativa, sia sulla definizione dei principi fondamentali cui deve attenersi la disciplina della materia funeraria, contenuti nell'art. 1 dell'AC 4144.
In diversi articoli la legge lombarda spazia in argomenti in cui non avrebbe titolo ad intervenire, perché materia di legislazione esclusiva dello stato (oltre allo stato civile, l'ambiente, la tutela della concorrenza) o forzando il proprio ruolo di legislatore concorrente.
È quindi consigliabile, per evitare difformità di comportamento, che i Comuni della Regione Lombardia interessino gli Uffici Territoriali di Governo per chiedere, in maniera unitaria, istruzioni di comportamento nelle materie dove è palese violazione del dettato di legge costituzionale o normativo.
Difatti soprattutto i Comuni e in particolare gli Ufficiali di Stato Civile si troveranno, dal momento della esecutività della norma, di fronte alla pressione della popolazione per la dispersione delle ceneri o per il loro affido a familiari da un lato e dall'altro a dover singolarmente valutare se questo contrasti con la legge, addirittura con effetti penali.
Inoltre, talune modificazioni ipotizzate al flusso informativo in materia di accertamento di morte, nonché sui possibili soggetti che la effettuano, determinano concrete ricadute sulla organizzazione dei servizi demografici, con ricadute economiche non indifferenti.

Mentre per il resto d'Italia l'accertamento di morte interviene senza attivazione diretta dell'Ufficiale di Stato Civile, in Lombardia invece si chiede che sia quest'ultimo a farne richiesta. Come di consueto l'allegato si può reperire sul sito federale www.federgascaqua.it/sefit

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni in relazione all'evolversi della situazione si inviano distinti saluti.

Allegato 1