Circolare Sefit n. 4480 dell'11.05.2001 

TRASPORTI FUNEBRI INTERNAZIONALI

 

Di seguito si riassumono le norme applicabili nei casi di trasporto internazionale di salme.

Anche per quanto concerne il trasporto di urna cineraria si rammenta, inoltre, il contenuto del paragrafo 8 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993(1).

 

1. Accordi in vigore ratificati dall’Italia

Le convenzioni in materia di polizia mortuaria ratificate dall'Italia sono:

  1. Santa sede, Convenzione circa i servizi di polizia mortuaria, firmata a Roma il 28 aprile 1938 (R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 in G.U. n. 168 del 26.7.1938), entrata in vigore il 26.7.1938, durata indeterminata;
  2. Santa sede, Scambio di note concernente l'ampliamento del cimitero di Albano laziale, firmato a Città del Vaticano il 23 gennaio 1981 (L. 25 ottobre 1982, n. 884 in G.U. n. 333 del 3.12.1982), notificato il 30.4.1983 - 20.8.1983, entrato in vigore il 20.8.1983;
  3. Svizzera, Scambi di note relativi alla traslazione di salme attraverso la frontiera nelle regioni limitrofe, firmati a Roma il 14 maggio 1951, entrati in vigore il 1.7.1951 retroattivamente.

a) Esiste, in vigore per l'Italia, solo quella di Berlino, di cui si è detto.

 

La Convenzione di Berlino si applica solo al trasporto di salme e non si estende al trasporto di ceneri o resti mortali.

Per gli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Prefetto (2) o dal console, a seconda che trattasi di trasporti in partenza o in arrivo (artt. 28 e 29 DPR 285/90), sia per le salme, quanto per le ceneri ed i resti mortali.

Sia nel caso di Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia di Stati non aderenti, non trovano applicazione, in caso di trasporto di ceneri o resti mortali, le precauzioni igieniche previste per il trasporto dei cadaveri.

 

2. Trasporto in partenza dall’Italia

L'Italia non richiede un certificato dell'amministrazione del cimitero del Paese di destinazione attestante l'accettazione della salma o dell'urna con ceneri per lo svolgimento della sepoltura.

2.1. Il trasporto dall’Italia verso uno degli stati aderenti alla Convenzione di Berlino

Si applica l’art. 27 del DPR 285/90.

Le salme è sufficiente che siano accompagnate dal passaporto mortuario rilasciato dalla competente Autorità italiana del luogo da cui parte il trasporto funebre (vedi nota 2).

Per il suo rilascio deve essere avanzata domanda alla competente Autorità italiana del luogo da cui parte il trasporto funebre (vedi nota 2), con la seguente documentazione:

  1. Estratto per riassunto dell'atto di morte.
  2. Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso.
  3. In caso di cremazione da effettuare nel Paese di destinazione: la autorizzazione alla cremazione rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso, che dà atto di aver constatato, a mezzo di certificazione medica, della esplicita esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre anche il Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria del luogo di decesso.
  4. Certificato dell'Unità Sanitaria Locale del luogo di decesso dal quale risulti se la morte è dovuta o meno a malattia infettiva. In quest'ultimo caso è necessario un confezionamento particolare della bara secondo quanto previsto dalla Convenzione di Berlino (3). In caso di morte per peste, colera, tifo, vaiolo, il trasporto può avvenire solo dopo un anno dalla morte.
  5. Nulla Osta dell’Autorità Giudiziaria del luogo di decesso che non necessitino riscontri medico legali.

2.2. Il trasporto dall’Italia verso uno degli stati NON aderenti alla Convenzione di Berlino

Si applica l’art. 29 del DPR 285/90.

Occorre presentare domanda per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre alla competente Autorità italiana (vedi nota 2).

Per questi trasporti di salme va avvisata la rappresentanza diplomatica competente. In tale occasione potrà essere chiarito se l'autorizzazione del trasporto è legata a determinate condizioni e se un incaricato della rappresentanza sarà presente alla deposizione della salma nella bara.

Se non partecipa alcun incaricato della rappresentanza diplomatica, sarà presente alla deposizione della salma nella bara soltanto il rappresentante delle autorità sanitarie.

La documentazione occorrente per il trasporto funebre è la seguente:

  1. Estratto per riassunto dell'atto di morte.
  2. Certificato dell'Unità Sanitaria Locale del luogo di decesso attestante che sono state sono state osservate le prescrizioni di cui agli articoli 30 e 32 del DPR 285/90 concernenti il confezionamento della bara (4) e l’avvenuta iniezione conservativa (5), quest’ultima se occorrente.
  3. Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso.
  4. In caso di cremazione da effettuare nel Paese di destinazione: la autorizzazione alla cremazione rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso, che dà atto di aver constatato, a mezzo di certificazione medica, della esplicita esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre anche il Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria del luogo di decesso.
  5. Certificato dell'Unità Sanitaria Locale del luogo di decesso dal quale risulti se la morte è dovuta o meno a malattia infettiva. In quest'ultimo caso è necessario un confezionamento particolare della bara secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 25 del DPR 285/90 (6).
  6. Nulla Osta dell’Autorità Giudiziaria del luogo di decesso che non necessitino riscontri medico legali.
  7. Nulla Osta, per l'introduzione nel Paese, dell'autorità consolare dello Stato di destinazione della salma.

 

3. Trasporti verso Italia

Per casi in cui occorre autenticare un atto pubblico si fa riferimento alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 "Convenzione internazionale riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri", salve altre convenzioni contenenti clausole di miglior favore.

Non viene richiesta la conferma dell'amministrazione del cimitero competente circa l'accettazione della salma per la sepoltura, quando il morto aveva residenza nel Comune di sepoltura o diritto ad essere sepolto in una tomba in un qualunque cimitero italiano.

È invece occorrente in ogni altro caso.

La rappresentanza diplomatica dell'Italia deve essere avvisata su ogni trasporto di salma previsto. In tale occasione potrà essere chiarito se l'autorizzazione di trasporto è legata a determinate condizioni e se un incaricato della rappresentanza sarà presente alla deposizione della salma nella bara.

3.1. Il trasporto in Italia da uno degli stati aderenti alla Convenzione di Berlino

Si applica l’art. 27 del DPR 285/90.

Le salme è sufficiente che siano accompagnate dal passaporto mortuario rilasciata dalla competente Autorità del luogo da cui parte il trasporto funebre.

La documentazione occorrente per il trasporto funebre è la seguente:

  1. Estratto dell'atto di morte.
  2. L'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione.
  3. In caso di cremazione da effettuare in Italia: la autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione, che dà atto di aver constatato, a mezzo di certificazione medica, della esplicita esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre anche il Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria del luogo di decesso. In mancanza, all’arrivo in Italia, la autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di sosta della salma in attesa della cremazione ed è subordinata all’effettuazione dei riscontri necessari da parte delle competenti Autorità italiane, sia per quanto riguarda la esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, sia per l’accertamento della volontà del defunto o dei familiari.
  4. Certificato dell'Autorità Sanitaria del luogo di decesso dal quale risulti se la morte è dovuta o meno a malattia infettiva. In quest'ultimo caso è necessario un confezionamento particolare della bara secondo quanto previsto dalla Convenzione di Berlino (vedi nota 3). In caso di morte per peste, colera, tifo, vaiolo, il trasporto può avvenire solo dopo un anno dalla morte.
  5. Nulla Osta dell’Autorità Giudiziaria del luogo di decesso che non necessitino riscontri medico legali.

3.2. Il trasporto in Italia da uno degli stati NON aderenti alla Convenzione di Berlino

Si applica l’art. 28 del DPR 285/90.

Occorre presentare domanda per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre alla competente Autorità del luogo da cui parte il trasporto funebre.

La documentazione occorrente per il trasporto funebre è la seguente:

  1. Certificato dell'Autorità Sanitaria del luogo di decesso attestante che sono state sono state osservate le prescrizioni di cui agli articoli 30 e 32 del DPR 285/90 concernenti il confezionamento della bara (vedi nota 4) e l’avvenuta iniezione conservativa (vedi nota 5), quest’ultima se occorrente.
  2. Estratto dell'atto di morte.
  3. L'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione.
  4. In caso di cremazione da effettuare nel territorio italiano: la autorizzazione alla cremazione rilasciata dall’autorità competente del Paese di estradizione, che dà atto di aver constatato, a mezzo di certificazione medica, della esplicita esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre anche il Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria del luogo di decesso. In mancanza, all’arrivo in Italia, la autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di sosta della salma in attesa della cremazione ed è subordinata all’effettuazione dei riscontri necessari da parte delle competenti Autorità italiane, sia per quanto riguarda la esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, sia per l’accertamento della volontà del defunto o dei familiari.
  5. Certificato dell'Autorità Sanitaria del luogo di decesso dal quale risulti se la morte è dovuta o meno a malattia infettiva. In quest'ultimo caso è necessario un confezionamento particolare della bara secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 25 del DPR 285/90 (vedi nota 6).