(1) Circ. Min. Sanità 24/6/93, n. 24, paragr. 8: "8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI.

8.1. La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

8.2. La documentazione da presentare alla prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del primo comma, la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;

- certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25;

- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

8.3. La documentazione da presentare all'autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è oltre a quanto stabilito alla lettera a) del primo comma la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;

- certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli articoli 30 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;

- l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione;

- certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

8.4. Per la comunicazione dell'autorità consolare italiana al Ministero degli affari esteri della richiesta di traslazione di salma è consentito l'impiego oltre che del telegrafo anche del telex del telefax o di altro adeguato sistema telematico."