Circolare Sefit n. 4238 del 4/04/2000

L’AFFISSIONE DIRETTA DI ANNUNCI MORTUARI E DI QUELLI EQUIPARATI DI COMMEMORAZIONI FUNEBRI, NON È SOGGETTA A IMPOSTA DI PUBBLICITÀ, PER ASSENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, NÉ AL PAGAMENTO DEL DIRITTO, QUALORA SI TRATTI DI AFFISSIONE DIRETTA (1)

 

Il Capo primo del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 (2) disciplina l’imposta comunale di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (3).

Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità, occorre precisare che l’art.5 (4) del decreto assoggetta a tale imposta i messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Risulta del tutto evidente la completa estraneità dell’affissione di un manifesto funebre alla fattispecie impositiva contenuta nella norma.

In merito al diritto sulle pubbliche affissioni (ex art.18 D.Lgs. cit.) (5), diritto costituente il corrispettivo pagato dall’utente a fronte del servizio d’affissione dei manifesti, va osservato che tale servizio é facoltativo per i Comuni con popolazione fino a tremila abitanti ed obbligatorio (6) per tutti gli altri. In quest’ultimo caso, nel regolamento comunale vigente, adottato ai sensi dell’art.3 del citato decreto (7), deve essere indicata la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, per l’effettuazione delle affissioni dirette. Ne consegue che le affissioni fatte negli spazi a ciò riservati, sono pienamente legittime.

Quando l’affissione è diretta, vale a dire operata da un soggetto incaricato dai familiari del defunto e non dal Comune (anche per il tramite di un concessionario o di un appaltatore), data la natura corrispettiva di tale diritto, questo non è dovuto.

Diverso è invece il caso in cui l’affissione di detti manifesti sia richiesta al servizio delle pubbliche affissioni, poiché a fronte della prestazione del servizio, il committente deve corrispondere al Comune il relativo diritto, la cui misura sarà però ridotta del 50% per espressa statuizione dell’art.20 lett. e) del predetto decreto (8).

 

Distinti saluti.