(6) Laddove in capo al Comune sussista l’obbligo di organizzare il servizio, si è del parere che l’esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, motivato dall’aver fatto ricorso all’opera di un soggetto diverso dal Comune (o dal suo concessionario) non sia del tutto pacifica. Infatti, il Comune ha dovuto sostenere delle spese per garantire il servizio in questione.