Circolare Sefit n. 4184 del 10/01/2000
REGOLAMENTO LOCALE DI POLIZIA MORTUARIA (I CONTROLLI, LE AUTORITÀ COMPETENTI, I TERMINI)
L’articolo 32, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n.142, Ordinamento delle autonomie locali, attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale la deliberazione dei regolamenti, fra i quali rientra anche quello locale di polizia mortuaria, regolamento previsto dagli artt.344 e 345 del T.U. Leggi sanitarie, RD 27 luglio 1934, n.1265 (1).
Tale atto, a causa della stratificazione legislativa presente nel nostro ordinamento giuridico, prima di acquistare efficacia, deve essere sottoposto a due ordini di controlli da parte di due diversi organi. Si tratta di controlli, pressoché identici, rigorosamente limitati alla legittimità dell’atto operati dal Ministero della sanità e dal Comitato regionale di controllo.
Il controllo di competenza del Ministero della sanità è stato previsto dall’art.345 del RD 1265/1934 cit., quello di competenza del Comitato regionale di controllo, organo previsto dall’art.130 della Costituzione (2) è stato disciplinato, inizialmente dagli artt.55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n.62 in seguito sostituiti dagli artt.41, 42,43, 44, 49 e 58, comma 3, della legge 142/1990, integrati dall’art.17, commi 31 e da 33 a 45, della legge 127/1997 e dall’art.2, comma 29, della legge 16 giugno 1998, n.191. Tali norme ne definiscono la costituzione e la composizione e le modalità ed i limiti dell’esercizio del controllo preventivo di legittimità. Detto controllo, inizialmente disciplinato dagli artt.45 e 46 della legge 142/1990 cit., in seguito abrogati dall’art.17, comma 31 della legge 15 maggio 1997, n.127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (3), attualmente forma oggetto delle disposizioni contenute nell’art.17, comma 33 e ss. della legge citata. Si tratta di un controllo preventivo di legittimità volto a verificare la conformità dell’atto alle norme di legge vigenti ed alle norme statutarie che devono, quindi, essere specificamente indicate nell’eventuale provvedimento di annullamento. Tale controllo, in osservanza a quanto disposto dal comma 41 dell’art.17 cit., non può assolutamente essere esteso alla valutazione dell’interesse pubblico perseguito.
Pertanto, non appena il regolamento viene deliberato dal Consiglio Comunale, deve essere trasmesso al Comitato regionale di controllo, a pena di decadenza, entro il quinto giorno successivo a quello di adozione.
In assenza di altre disposizioni vertenti sul medesimo atto, esso diventerebbe esecutivo se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione il Comitato regionale non adottasse un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso all’ente interessato nel termine degli stessi trenta giorni (4).
Tuttavia, come si è anticipato in apertura, il regolamento locale di polizia mortuaria deve essere assoggettato anche al controllo di cui all’art.345 del RD 1265/1934, controllo che compete al Ministero della sanità al fine di consentire a tale amministrazione di disporre di un quadro generale dei regolamenti approvati in materia su tutto il territorio nazionale, sia di esercitare un potere di controllo ed eventualmente di annullamento ove fossero riscontrate disposizioni gravemente contrastanti con leggi o regolamenti generali.
Il relativo procedimento amministrativo, disciplinato dal DM 18 novembre 1998, n.514 (5), recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 (6), risulta di competenza dell’ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione, ed ha come termine (vale a dire richiede un provvedimento espresso, cioè un atto anche se negativo) i 90gg.
Dal momento che a tale procedimento, diversamente dal precedente, non si applica il silenzio-assenso, nel caso in cui il Ministero non risponda entro tale termine, il comune può solamente instaurare un giudizio amministrativo circa l’inadempimento dell’obbligo di provvedere. Infatti, le ipotesi di decisione tacita (silenzio-assenso e silenzio-rifiuto) sono esclusivamente quelle previste dalla legge con norme di stretta interpretazione e insusciettibili di applicazione analogica.
In conclusione occorre sottolineare che i due procedimenti di controllo, a cui va sottoposto il regolamento comunale di polizia mortuaria, contengono delle disposizioni contraddittorie in relazione al momento in cui l’atto acquista efficacia: nel procedimento di competenza del Comitato di controllo regionale, infatti, la mancata risposta nei termini dà luogo ad un caso di silenzio-assenso con conseguente efficacia dell’atto sottoposto al controllo, invece, nel procedimento volto ad ottenere l’omologazione del Ministero, l’inadempimento dell’obbligo di emettere un provvedimento entro il termine, non determina l’efficacia del regolamento oggetto d’esame.
Per risolvere tale antinomia si deve far ricorso al criterio di specialità, in base al quale, l’art.345 del RD 1265/1934, in qualità di legge speciale prevale sulle disposizioni di diritto comune secondo il brocardo "lex specialis derogat legi generali". Pertanto, prima di divenire efficace, il regolamento suddetto dovrà superare entrambi i controlli, vale a dire sia quello operato dal Comitato regionale di controllo sia quello operato dal Ministero della sanità ai fini dell’omologazione, una volta ottenuta questa, dovrà essere pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Tabella riassuntiva del procedimento volto a far acquisire efficacia al regolamento di polizia mortuaria locale, deliberato dal consiglio comunale |
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Autorità Che svolge il controllo |
Termine di risposta |
Mancato rispetto del termine di risposta: risultato |
Risposta nel termine negativa |
Risposta nel termine positiva |
Comitato regionale di controllo |
max. 30 giorni |
silenzio-assenso: risposta affermativa |
annullamento oppure richiesta di modifiche |
il regolamento viene trasmesso al Ministero della sanità |
Dipartimento della prevenzione - (ufficio VIII) - Ministero della sanità |
max. 90 giorni |
silenzio-inadempimento: eventuale ricorso all’autorità giudiziaria |
Annullamento |
il regolamento deve essere pubblicato nell’albo pretorio per 15 giorni consecutivi |
Distinti saluti.