(3) Con la legge 127/1997 il controllo preventivo di legittimità é stato limitato agli atti degli enti locali previsti dall’art.17, comma 33 e seguenti. Il comma 31 dello stesso articolo ha abrogato le norme per l’esercizio del controllo stabilite dagli artt.45 (deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità), 46 (modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio) e 48 (potere sostitutivo) della legge 8 giugno 1990, n.142.