Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 7 del 04/04/1979

TRASPORTI DI SALME DA E PER L’ESTERO

 

A - DECESSI DI CONNAZIONALI

1. Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, come è noto, non prevede che gli uffici all'estero segnalino al ministero il decesso di connazionali.

È tuttavia consigliabile che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari informino telegraficamente il ministero dei decessi qualora ciò appaia opportuno per la notorietà dello scomparso, per le circostanze in cui si sono verificati, per la rilevanza penale del fatto, ovvero in occasione di eventi straordinari (catastrofi naturali, rivolgimenti politici, ecc.) che coinvolgono le nostre collettività all'estero.

2. Gli uffici all'estero provvedono comunque ad informare telegraficamente - tramite il sindaco o altre autorità - i familiari dello scomparso, facendo poi seguire per posta ordinaria eventuali informazioni supplementari sulle circostanze del decesso.

 

B - RAPPORTI

3. Allorché il decesso comporti l'apertura di una successione, di una vertenza giudiziaria, oppure adempimenti ministeriali in materia previdenziale, gli uffici all'estero redigono un apposito e particolareggiato rapporto indirizzato alla direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

4. Nel caso di infortuni sul lavoro il rapporto di cui al precedente punto 3, oltre che alla direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, va inviato al ministero del lavoro, direzione generale collocamento della mano d'opera, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) con sede in Roma, Via IV novembre, n. 144, allo scopo di permettere ad esso di poter eventualmente intervenire con prestazioni assistenziali discrezionali anche di carattere economico (sussidi una tantum) a favore dei nuclei familiari superstiti che vivono in Italia e che versano in disagiate condizioni economiche.

A tal fine, occorre indicare nel rapporto:

a) il luogo di residenza della famiglia del lavoratore deceduto;

b) la composizione del nucleo familiare;

c) le condizioni economiche del nucleo medesimo, ove conosciute.

5. Quando risulti che del nucleo familiare superstite facciano parte orfani minorenni, il rapporto di cui al punto 4 è pure inviato all'ente nazionale assistenzaorfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) con sede a Roma, Via Nerva, n. 1, allo scopo di permettere ad esso di poter eventualmente intervenire.

 

C - INTRODUZIONE DI SALME

6. L’introduzione di salme in Italia deve formare oggetto di tempestiva segnalazione al ministero nel caso in cui:

a) si tratti di salme di persone per le quali possano sorgere dimostrazioni o movimenti dell'opinione pubblica; in tale eventualità la comunicazione deve essere contemporaneamente inviata anche al ministero dell'interno;

b) l'introduzione comporti adempimenti di cerimoniale;

c) l'introduzione richieda un particolare intervento da parte del ministero.

7. In tutti gli altri casi gli uffici all'estero si astengono dall'informare il ministero. Provvedono invece a dare comunicazione ai familiari dell'estinto della data di arrivo della salma in Italia.

Provvedono altresì ad effettuare tutte quelle altre segnalazioni ed adempimenti previsti dalle norme in vigore che si riportano in allegato.

 

IL DIRETTORE GEN. DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI - Migliuolo

 

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