ALL. 1

ALLEGATO

INTRODUZIONE DI SALME IN ITALIA

 

A) STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

I trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 (1) sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Tale regolamento prescrive che per il trasporto dall'estero, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale

assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 30 (2).

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro (3) nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa cosi confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice (art. 28) (4).

Per il trasporto, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F. U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione (art. 30) (5).

Le salme debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario (previsto dalla convenzione di Berlino) e dai documenti previsti dalle convenzioni internazionali relative ai trasporti in generale (artt. 1 e 2 convenzione di Berlino). Ogni altro documento è escluso.

Il passaporto mortuario è rilasciato dalle competenti autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell’autorità consolare italiana (art. 25) (6). Per le salme provenienti dalla Francia e dalla Svizzera tale visto non è necessario. Non occorre alcuna autorizzazione da parte del prefetto nella cui giurisdizione dovrà essere inumata la salma da estradare.

Il testo dei passaporti mortuari - eccezione fatta per quelli rilasciati in Francia - oltre che nella lingua ufficiale dello stato che lo rilascia, deve essere redatto anche in lingua italiana. In caso contrario l’autorità consolare lo farà tradurre d'ufficio in lingua italiana. Detta traduzione è soggetta alla percezione prevista dalla vigente tariffa consolare (7).

Le autorità consolari dopo aver accertato la validità del passaporto mortuario e avervi apposto il visto, ne daranno comunicazione telegrafica al prefetto che ha giurisdizione sul valico di frontiera o nel porto di sbarco attraverso cui la salma dovrà essere introdotta in Italia (8).

Il visto consolare da apporre al passaporto è soggetto al pagamento dei diritti previsti dalla vigente tariffa consolare. È pure. a carico degli interessati la spesa occorrente per il telegramma che l'autorità consolare dovrà inviare al prefetto (8).

 

B) STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l’interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 28 (4);

b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere (art. 26) (9).

L’introduzione della salma è soggetta alla preventiva autorizzazione del prefetto della provincia in cui dovrà essere inumata la salma da estradare. Il prefetto dà corso a tale autorizzazione per il trasferimento di salme in Italia senza attendere la documentazione di rito, quando le autorità consolari abbiano assicurato che sono state osservate le vigenti disposizioni, prodotti i prescritti documenti e pagate le relative tasse (10).

Il telegramma di richiesta di autorizzazione dell’introduzione della salma in Italia che l’autorità consolare deve indirizzare al prefetto competente, deve essere accompagnato dal modulo di risposta pagata per un importo corrispondente ad un telegramma di almeno dodici parole.

La trasmissione dei documenti al prefetto seguirà immediatamente il rilascio del prescritto certificato consolare. Tale certificato consolare dovrà essere esibito alla frontiera o al porto di arrivo da chi accompagna la salma o da chi è incaricato di riceverla. Tale certificato può essere redatto come segue:

"Il console in ...certifica che, richiesto delle pratiche per l'introduzione nel territorio della Repubblica della salma di. ..nato il. ..e deceduto a. ..il. .., causa ..., sono state osservate le prescrizioni sanitarie vigenti, che sono stati depositati presso il consolato tutti i documenti richiesti, che è stata versata la somma di 16.000 lire per tassa di bollo, che il prefetto di ...con telegramma n. ...del... ha autorizzato la introduzione nella Repubblica della salma predetta e il suo trasporto a. ..dove sarà tumulata. Le competenti autorità potranno quindi lasciare liberamente entrare nella Repubblica la salma di ...».

 

C) NORME COMUNI

 

1. Procedura da seguire

La corrispondenza in materia di traslazione di salme dovrà essere svolta direttamente tra le autorità consolari italiane e i prefetti e viceversa. Al fine di snellire ulteriormente l'iter delle pratiche, si ravvisa inoltre l'opportunità che la documentazione di cui all'art. 26 (11) venga dalle autorità consolari trasmessa direttamente alla competente prefettura.

 

2. Trasporto ceneri

Per il trasporto di ceneri valgono le stesse norme che regolano l'introduzione di salme e quindi resta valida la distinzione tra ceneri provenienti da uno dei paesi aderenti alla convenzione di Berlino e ceneri provenienti da altri paesi. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposite urne cinerarie, portando all'esterno il nome e cognome del defunto. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto della salma (art. 35) (12).

 

3. Salme in transito attraverso il territorio della Repubblica

Le formalità e le tasse sono quelle stesse richieste per l’introduzione di salme nella Repubblica. L 'autorizzazione al transito deve essere richiesta o concessa dal prefetto che ha giurisdizione sul valico di frontiera o nel porto di sbarco attraverso cui le salme devono essere introdotte nella Repubblica; deve inoltre essere indicato possibilmente l’itinerario che la salma seguirà fino al confine di uscita.

 

4. Introduzione di salme di persone morte di malattia contagiosa o durante una epidemia

Quando la morte fu conseguenza delle malattie infettive diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità e nel luogo di decesso tali malattie dominavano in forma epidemica, è necessario depositare in consolato, oltre ai documenti prescritti, un certificato da cui risulti che il cadavere da trasportare venne chiuso, subito dopo il periodo di osservazione (24 o 48 ore dopo la morte), in duplice cassa di cui una metallica saldata a fuoco, secondo le modalità prescritte dal regolamento di polizia mortuaria (artt. 16, 23, 28, 30) (13).

Qualora tali prescrizioni non siano state osservate, la traslazione del cadavere non può essere effettuata che dopo due anni dalla morte (art. 23) (14).

La traslazione delle salme fra i paesi aderenti alla convenzione di Berlino, quando la morte fu conseguenza di peste, colera, vaiolo o tifo esantematico, non può in alcun caso essere autorizzata prima di un anno dal decesso (art. 4 della convenzione).