Il settore della polizia mortuaria in Italia si fonda su un complesso impianto normativo di stratificazione storica. Il riferimento cardine è il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ossia il Testo Unico delle leggi sanitarie. Esso, agli articoli 337-343, attribuisce natura igienico-sanitaria e di pubblico interesse alle attività funerarie e cimiteriali, imponendo ad esempio che i cimiteri siano considerati beni demaniali destinati al servizio della collettività (Art. 823 e 824 C.C.).
In particolare, l’art. 338 R.D. 1265/1934 stabilisce il vincolo di distanza dei cimiteri dai centri abitati (200 metri) e la natura di servizio pubblico essenziale delle sepolture, gettando le basi per la moderna polizia mortuaria. Tale impostazione sanitaria e pubblicistica è rimasta un pilastro della normativa successiva, assicurando che la gestione dei defunti avvenga nel rispetto della salute pubblica e della dignità dei cittadini.
In epoca repubblicana, il legislatore è intervenuto con un importante regolamento attuativo: il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria). Esso ha aggiornato e dettagliato le procedure operative per sepolture, trasporti funebri, gestione dei cadaveri e dei cimiteri, in attuazione dei principi fissati dal T.U. sanitario. Il D.P.R. 285/1990 costituisce ancora oggi la fonte primaria a livello statale per le prassi quotidiane del settore.
A partire dalla fine degli anni ’90 vi è stata una svolta in senso decentratore e regionale. Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (c.d. “Bassanini ter”) ha conferito funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali in materia di servizi funerari e cimiteriali, anticipando la successiva riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, nell’ambito della materia concorrente “igiene e sanità pubblica”, lo Stato mantiene la determinazione dei principi fondamentali (profilassi, requisiti igienico-sanitari, accertamento della morte), mentre alle Regioni spetta la disciplina dell’organizzazione dei servizi funebri e cimiteriali e la definizione dei requisiti delle imprese del settore. Contestualmente, i Comuni conservano la titolarità delle funzioni gestionali e autorizzatorie. Questo processo di regionalizzazione si è consolidato dopo la riforma costituzionale del 2001, creando un sistema multilivello: norme statali di principio e igienico-sanitarie; norme regionali di organizzazione e regolazione del servizio; regolamenti comunali di dettaglio ed esecuzione. Il tutto è sorretto dal principio di leale collaborazione tra i vari livelli di governo.
Di conseguenza, oggi la normativa funeraria italiana è composta da una pluralità di fonti. A livello statale rimangono in vigore il T.U. delle leggi sanitarie del 1934 (per le norme generali ancora attuali), il D.P.R. 285/1990 (per le regole operative uniformi) e varie leggi speciali successive che hanno innovato singoli aspetti (come vedremo oltre). A livello regionale, pressoché tutte le Regioni hanno emanato leggi proprie in materia funeraria e cimiteriale, in attuazione dell’autonomia loro riconosciuta.
Anche i Comuni hanno adottato propri regolamenti di polizia mortuaria per attuare e dettagliare le norme superiori nel contesto locale. Inizialmente in ossequio ai dettati del regolamento statale di polizia mortuaria, poi, per adattarsi alle varie situazioni legislative e regolamentari anche regionali.
In sintesi, la cornice normativa generale è oggi articolata su tre livelli (Stato, Regioni, Comuni), assicurando da un lato uniformità sui principi fondamentali (igiene, sicurezza, rispetto della volontà del defunto) e dall’altro flessibilità nell’organizzazione pratica dei servizi funerari sul territorio.
Tabella 1 – Principali fonti normative statali in materia funeraria e cimiteriale
Normativa |
Contenuto principale |
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. Leggi sanitarie) | Artt. 337–343: natura demaniale dei cimiteri, obbligo di cimitero per ogni Comune, distanza di rispetto dai centri abitati, servizio mortuario come servizio pubblico di igiene. Norme per crematori e per conservazione di urne cinerarie. Deroghe per sepolcri fuori dei cimiteri. |
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria) | Disciplina esecutiva uniforme su: accertamento di morte, deposizione e osservazione delle salme, trasporto di cadaveri, sepoltura, tumulazione, esumazione/estumulazione, costruzione e gestione di cimiteri, concessioni cimiteriali (durata max 99 anni), ecc. |
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento Stato Civile) | Artt. 72–75: formazione atto di morte, trasmissione telematica della dichiarazione di decesso e del certificato necroscopico al Comune competente. |
L. 30 marzo 2001, n. 130 (Cremazione e dispersione ceneri) | Riconosce la cremazione come diritto subordinato alla volontà del defunto; disciplina autorizzazione alla cremazione (Ufficiale di Stato Civile), affidamento e dispersione delle ceneri; introduce il concetto di affidamento familiare dell’urna e di dispersione in natura in presenza di volontà espressa. |
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento funzioni) | Trasferisce a Regioni e enti locali funzioni amministrative in materia anche funeraria: le Regioni emanano norme organizzative rispettando i principi fondamentali fissati dallo Stato. |
Altre norme statali rilevanti e importanti circolari di indirizzo sono:
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