La norma statale di indirizzo è la legge 30 marzo 2001, n. 130. A seguito della sua emanazione sono state emanate molte norme regionali, in quasi tutte le regioni italiane.
E nelle prossime righe potrete trovare i riferimenti ad alcuni articoli che trattano la materia:
Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 1/2
affido urna cineraria Rinuncia affido ceneri: forma, natura dell’atto e competenze Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 2/2 Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 1/2 Affidamento ceneri: ultimo domicilio conosciuto…? Custodia delle ceneri: ma chi controlla davvero l’affidatario?!!! Che dice la Chiesa su affido e dispersione ceneri? No della CEI alla dispersione delle ceneri e all'affido delle urne Navigazione nella Serie di articoli<< Rigetto di istanza per
Custodia delle ceneri: ma chi controlla davvero l’affidatario?!!!
affido urna cineraria Rinuncia affido ceneri: forma, natura dell’atto e competenze Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 2/2 Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 1/2 Affidamento ceneri: ultimo domicilio conosciuto…? Custodia delle ceneri: ma chi controlla davvero l’affidatario?!!! Che dice la Chiesa su affido e dispersione ceneri? No della CEI alla dispersione delle ceneri e all'affido delle urne Navigazione nella Serie di articoli<< Affidamento ceneri: ultimo domicilio
Atti di disposizione su spoglia mortale e diritto successorio
Avrei il solito problema arduo, di difficile soluzione, sempre in merito ad una volontà cremazionista, o dispersionista “obliqua”, cioè riportata da un semplice nuncius (= il famigliare aventi titolo a dichiarare), questa volta, però, proiettata nel futuro: Esempio: X, unico superstite della famiglia (= non ci sono più altre persone aventi diritto), vorrebbe inserire nella propria scheda testamentaria una sorta di mandatum post mortem exequendum, destinando all’uopo anche una certa somma del proprio patrimonio, in cui
Dispersione ceneri: l’ultimo cavillo burocratico?
Secondo una certa linea interpretativa, cui aderisce chi – indegnamente – vi scrive, la dispersione delle ceneri sarebbe, già fattiva, laddove prevista da apposita Legge Regionale, a prescindere da una sempre consentanea normazione di dettaglio contenuta nel Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria. Questa corrente di pensiero trae fondamento da una storica sentenza del T.A.R. Lazio, con tutti gli ovvi limiti di un pronunciamento giurisprudenziale, il quale, come si sa, fa stato solo tra le parti
Morte dovuta a reato, prescrizione del delitto e cremazione diretta del resto mortale
L’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, disciplina la cremazione non tanto dei “resti mortali”, quali così definiti in momento successivo alla sua emanazione, ma di altro, cioè di quanto si rinvenga, decorso il termine, differente in relazione alla pratica funeraria cui precedentemente era stato fatto ricorso, senza alcuna valutazione, constatazione, verifica medico-legale sullo stato delle spoglie mortali, cioè non prendendo proprio in considerazione l’eventuale condizione conservativo-trasformativa oppure, quando si
Atti di disposizione sulle ceneri nel nuovo ordinamento di polizia mortuaria
Nel nostro ordinamento vige questo fondamentale principio di civiltà funeraria: il diritto a disporre[1] del proprio corpo dopo la morte, nel solco tracciato dall’art. 5 Cod. Civile, è personale, di conseguenza, anche i due principali istituti “corollari” ed “alternativi” della cremazione (almeno nel mondo anglosassone), come: * dispersione delle ceneri * affidamento dell’urna richiedono autonome manifestazioni di volontà del de cuius, previste dalla normativa nazionale[2], ed esclusivamente di tale portata rimane il rango di questa disciplina, nel sistema giuridico
Legge 30 marzo 2001 n. 130: differenti filosofie interpretative
Sempre a proposito di dispersione delle ceneri: la volontà del defunto deve essere espressa mediante testamento o iscrizione ad apposita associazione o, nel caso sia stata espressa solo verbalmente, può essere dichiarata dai familiari? Risposta L’art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130 si limita (sembrerebbe) a considerare come la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare. Se non che, allo stesso art. 3, comma
Ma la cremazione può prescindere dal volere degli aventi diritto a pronunciarsi?
Cremazione d’ufficio in casi estremi: in caso di pandemia conclamata la pubblica autorità potrebbe adottare anche questo estremo provvedimento? Ma di chi sarebbe materialmente la responsabilità di emanate l’atto, posto che esso si incida su diritti personalissimi e l’ordinamento civile, se non erro, attiene solo alla legislazione statale. UN’ordinanza semplice o un DPCM sarebbero gli strumenti giuridici adeguati? Io da fanatico formalista… alla formalina vedrei bene piuttosto un atto avente forza o valore di Legge,
Procedure di trasporto e cremazione di resti mortali
Si riscontrano pesanti lacune nella normativa nazionale riguardo a modalità di autorizzazione a trasporto e diretta cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo- conservativo provenienti da esumazioni/estumulazioni (art. 3 comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 ed art. 3 comma 1 lett. g) L. 30 marzo 2001 n. 130) In effetti queste due disposizioni si limitano a stabilire rispettivamente competenze geografiche e funzionali, ora in modo più generico (il Comune su cui
Regolamenti comunali e dispersione delle ceneri, i ristretti ambiti di intervento.
Nel sistema fortunatamente (ancora…e soprattutto per quanto?) chiuso e completo delle fonti del diritto i regolamenti Comunali appartengono a quelle di rango secondario essendo “atti formalmente amministrativi” espressione del potere normativo della P.A. e in quanto tali non possono derogare né contrastare con le leggi ordinarie, fatti salvi (non ricorrenti nella fattispecie) i casi di delegificazione o di riserva di competenza per materia. Essi hanno in buona sostanza forza normativa (con annesso apparato di diritto
Cremazione di prodotto abortivo o del concepimento: legittimità della richiesta e relativa competenza autorizzatoria.
Cara Redazione, scrivo dalla Regione Emilia Romagna. Mi è stato chiesto se è possibile fare cremare un feto di circa 28 settimane, la cui nascita non è stata dichiarata all’ufficio di Stato civile, ho letto che la cremazione di feti, prodotti abortivi è possibile, ma il problema è chi deve autorizzare la cremazione? Dovrebbe essere l’Ausl, ma l’Ausl non l’ha mai agito in tal senso, ha, infatti, sempre autorizzato solo il trasporto. Chi è competente
Emilia Romagna, Art. 11 comma 3 Legge n. 19/2004, l’insidia di un inutile aggravamento procedurale.
La legge 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, quale legge di principi, detta criteri generali in materia di cremazione, ma contiene anche disposizioni alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina e pertanto immediata applicazione, anche ove non sia intervenuta apposita riforma su scala regionale. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con il recente parere n. 2057 del 2003, ha chiarito alcuni ambiti di efficacia
La competenza autorizzatoria, su base territoriale, per dispersione delle ceneri, o loro custodia presso domicili privati
La legge 130 30 marzo 2001 affida all’ufficiale del comune di decesso il compito di autorizzare dispersione e conservazione delle ceneri in base a questi due semplici motivi: storicamente è il comune di decesso a predisporre tutti gli incartamenti inerenti ad un funerale, perchè, materialmente, il morto si trova lì, in quel preciso luogo. la legge 130 30 marzo 2001 nasce come legge nazionale, valida da “Vipiteno a Trapani” e notoriamente lo Stato Civile
Leggi Regionali e Legge n. 130/2001: occorre ancora l’unanimità degli aventi diritto per richiedere la cremazione del de cuius?
Il regime autorizzatorio della cremazione comporta necessariamente una procedura aggravata per acquisire il consenso a che il cadavere del de cuius sia cremato, su espressa volontà[1] di quest’ultimo o dei suoi famigliari secondo modi e forme individuati dalla legge[2] (Art. 79 DPR 285/90, dall’Art. 3 Legge 130/01, DPR 445/2000, Circ. Min. 37/04 ) siccome l’incinerazione è pur sempre un atto irreversibile. Ogni funerale implica la scelta della sepoltura, tale preferenza per una destinazione o
Regione Lombardia; Legge regionale n. 22 del 18 novembre 2003: occorre ancora l’unanimità degli aventi diritto per richiedere la cremazione del de cuius?
Il regime autorizzatorio della cremazione comporta necessariamente una procedura aggravata per acquisire il consenso a che il cadavere del de cuius sia cremato, su espressa volontà[1] di quest’ultimo o dei suoi famigliari secondo modi e forme individuati dalla legge[2] (Art. 79 DPR 285/90, dall’Art. 3 Legge 130/01, DPR 445/2000, Circ. Min. n. 37/2004 ) siccome l’incinerazione è pur sempre un atto irreversibile e, spesso, non accettato, da importanti confessioni religiose. Ogni funerale implica la scelta
La cremazione di cittadini stranieri
L’art. 79 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 definisce le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. Tale disposizione va valutata anche in correlazione con la L. 30 marzo 2001, n. 130, seppure nel suo attuale stato di inattuabilita’ (limitatamente all’art. 3, che determina l’inattuabilita’ anche dell’art. 2; mentre e’ pienamente in vigore, dal 3 maggio 2001 in relazione agli articoli da 4 alla fine), nonche’, in alcune regioni, con le leggi regionali emanate in
Buona sera, vorrei sapere delle informazioni inerenti alla possibilità di aprire un cimitero per animali domestici a Trapani. Se c’è qualche finanziamento, e dove rivolgersi per autorizzazioni . Grazie in anticipo
Di norma non ci sono finanziamenti, essendo un servizio su iniziativa privata (anche di associazioni di tutela degli animali). Si rivolga al comune di Trapani per l’autorizzazione.
Buongiorno, risiedo nel comune di Monterotondo Roma, gradirei sapere quali normative devo rispettare per aprire un forno crematorio per Animali domestici, inoltre se i locali devono rispettare delle distanze minime dalle civili abitazione e che tipo di destinazione d’uso debbano avere i locali oggetto dell’attività da svolgere.
Grazie.
X fabrizio,
la normativa regionale di riferimento è rappresentata dall’art. 7 Legge Regionale LAZIO 21/10/1997,n.34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” [Pubblicato sul B.U.R.n.30 del 30/10/1997,III Suppl.Ord.].
Non risultano norme dirette in tal senso, ma solo norme indirette (visto che il crematorio deve essere dentro un cimitero e il cimitero deve distare dall’abitato, anche il crematorio deve distare dall’abitato).
In passato il crematorio era considerato industria insalubre di I classe (fino al D.M. 23/12/1976), ma poi non è più stato inserito nell’elenco, che ora è stato aggiornato con D.M. 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie” (GG.UU. 20 settembre 1994, n. 220, suppl. ord. e 10 dicembre 1994, n. 288, suppl. ord.).
X Giancarlo,
Rispondo al Suo quesito richiamando il paragrafo 5.3 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24, esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Infatti, Il trasporto di salme di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione (è, appunto, il cosiddetto recupero salme incidentate), o comunque, il trasporto necroscopico “a cassa aperta” ex Art. 17 DPR n. 285/1990, può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l’impiego delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile di cui ai DD.MM adottati ex Art. 31 DPR n. 285/1990 (sono i dispositivi plastici impermeabili ad effetto “barriera”). Non occorre certificazione sanitaria di conformità, necessaria, invece, per i dispositivi ad “effetto barriera” di cui sopra.
Buongiorno, Sig. Carlo,
Volevo porle un quesito! potrei costruirmi un cassone recupero salme con tutte le caratteristiche tecniche strutturali in acciaio inox o è un prodotto soggetto a rilascio di libretto sanitario? E se lo trovassi usato deve essere registrato in qualche ente?
Approfitto per chiedere se qualche collega lo vende.
Grazie.
X Marcello,
se Lei non specifica da quale Regione scriva, non possiamo esserLe molto d’aiuto, perché la normativa locale di polizia veterinaria, varia molto in funzione delle specifiche norme regionali varate negli ultimi anni.
buongiorno vorrei sapere cosa occorre per avere un parere sanitario per un forno crematorio per animali da compagnia, l’asp veterinaria mi dice che per rilasciare l’autorizzazione hanno bisogno la concessione dei fumi in atmosfera, mentre l’aua che si occupa dei fumi aspetta il loro parere. posso sapere chi sta approfittando della mia situazione che è disperata?
X Marco,
si tratta dell’apposizione dei sigilli in cera lacca a garanzia della corretto confezionamento della cassa funebre e della redazione del relativo verbale di chiusura cofano: quest’attività necroscopica o, se si preferisce di vigilanza sul trasporto dei cadaveri ex Art. 16 comma 2 DPR n. 285/1990, conosciuta anche con la formula linguistica di “verifica feretro” è espressamente contemplata dal paragrafo 9.7 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 ed è, pertanto, previsione valida ancora su tutto l’intero territorio nazionale, perchè sancita dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 che rappresenta ad oggi, la normativa statale di riferimento per il settore funebre, necroscopico e cimiteriale italiano.
In Regione Lazio valgono queste due ulteriori norme:
1) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 maggio 2008, n. 1642.
Approvazione del modello unico di verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.
2) Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 737/2007).
Quest’ultima, in pratica, de-medicalizza le operazioni di “verifica feretro” sollevando l’ASL da questa competenza, per spostarla in capo alle imprese funebri, con notevole risparmio di personale e risorse economiche. Ad applicare i sigilli ed a stendere il verbale non saranno, quindi, più i servizi ispettivi di vigilanza sanitaria, ma gli stessi necrofori, con una sorta di procedimento di autocertificazione anche se a dire il vero, ai sensi dell’Art. 49 DPR n. 445/2000 le certificazioni igienico sanitarie, come appunto gli atti di sorveglianza sull’azione di polizia mortuaria, attenendo alla sfera della medicina pubblica non dovrebbero/potrebbero esser surrogabili da soggetti terzi, a maggior ragione se privati.
Ovviamente, la verbalizzazione del rispetto delle prescrizioni tecniche va eseguita in tutti i casi, indipendentemente se il trasporto interessi un unico comune o più.
Infatti,il rispetto del dettato dell’Art. 30 DPR n. 285/1990, va controllato in relazione a “quel” tipo di trasporto e ciò costituisce l’oggetto di quel verbale (di cui l’incaricato del trasporto funebre risponde, personalmente e dirfettamente, sotto ogni profilo ex Art. 358 Cod. Penale).
Salve, vorrei sapere cortesemente se per la regione lazio il sigillo in cera lacca che va su due viti della cassa (1 in testa e 1 ai piedi) è ancora obbligatorio. Credo che la legge sia nazionale ma forse c’è differenza da una regione ad un’altra. Grazie.