Ha funzione meramente di contenimento (per evitare un’involontaria dispersione viene proprio sigillata) ed identificazione del defunto, poichè deve riportare gli estremi anagrafici del defunto.
Il materiale di di cui è composta l’ urna deve essere, pertanto, “resistente ed infrangibile”, come previsto dalla lett. d) del paragrafo 14.1 della circ. min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.
Non è necessario uno spessore minimo del legno come stabilito per i feretri, non dovendo possedere l’urna le caratteristiche di portanza di un corpo; sarà, allora, sufficiente uno spessore anche ridottissimo, così da consentirne un agevole trasporto.
Nel caso della inumazione l’urna (possibile solo in alcune regioni, ma non, ad esempio, in Lombardia), deve essere di materiale conforme alla Legge (Art. 75 comma 1 DPR 285/90).
Tale sostanza, allora, dovrà essere altamente biodegradabile (in analogia con quanto previsto per la inumazione di feretri) e quindi ad es. legno massiccio, cellulosa, cartone con spessori minimi, proprio per facilitare la naturale decomposizione dell’urna a contatto con il terreno.
Un sacchetto meglio se di plastica, affinchè le ceneri, quale polvere finissima, non trafilino fra le trame di un eventuale tessuto, purchè debitamente sigillato e recante gli estremi anagrafici del de cuius può esser un sistema di raccolta ceneri idoneo ed atto a soddisfare i requisiti tecnici imposti dalla Legge (paragrafo 14 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 e D.M. 1 luglio 2002) per la consegna del prodotto da completa incinerazione del feretro (così almeno recita l’Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934)
Il contenitore interno è, quindi, un involucro, anche se non necessariamente rigido, che il gestore del crematorio è tenuto a fornire come naturale conclusione del processo di cremazione. Detto contenitore può essere omesso e sostituito, oppure integrato all’esterno, dall’urna cineraria di pregio estetico avente, tuttavia le caratteristiche di legge: deve infatti esser resistente ed infrangibile.
In virtù della risposta sopra riportata che per comodità ripeto : “…così da preservare le ceneri da atti di vilipendio, profanazione o semplice sversamento accidentale.” vi chiedo:
“riporre le ceneri in un sacchetto di tessuto (che soddisfa le caratteristiche di cui sopra) è sufficente o deve necessariamente essere un contenitore infrangibile?
Ringrazio per la risposta.
Azzolini Bruno
L’urna cineraria è generalmente costituita da due parti: – quella interna, di zinco o plastica, che trattiene le ceneri, generalmente sigillata dal gestore del crematorio e riportante gli estremi identificativi del de cuius; – l’involucro esterno, spesso di materiali pregiati (legno lavorato, cristallo, marmo, argento, ceramica, ecc.), in cui vi è una targhetta esterna identificativa. Il primo dei due contenitori ha funzioni conservative di una quantità di ceneri standard. Generalmente in Inghilterra è di plastica. In Germania di metallo. Questo contenitore interno è il cosiddetto “sistema di raccolta delle ceneri” previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale (Art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002). Esso è compreso nel prezzo della cremazione. In buona sostanza, il gestore di un crematorio non può conferire le ceneri a chi le richiede su un pezzo di carta o su un tovagliolo, ma solo nelle forme stabilite dalla legge, allora se i richiedenti non provvedono a fornire urna di loro gradimento, ma pur sempre conforme alla Legge, egli stesso è tenuto a confezionare dette ceneri (= ossa calcinate) entro il contenitore semplice di raccolta di cui si è detto.
La teca esterna in materiale sì pregiato, ma al contempo assai delicato e facilmente frangibile (terracotta, cristallo…addirittura vi sono urne realizzate con pasta da pane) è ammissibile solo e solo se sia previsto al suo interno un sistema di raccolta delle ceneri con le caratteristiche tecniche e costruttive (l’alluminio va benissimo!) di cui al combinato disposto tra la Circ. Min. n24/1993 ed il D.M. 1 luglio 2002 (= urna anche semplice, essenziale purchè resistente, infrangibile e sigillata) così da preservare le ceneri da atti di vilipendio, profanazione o semplice sversamento accidentale.
Si rammenta che lo spargimento, ancorchè involontario delle ceneri (ad esempio: se per disgrazia, in puro stile FANTOZZIANO qualcuno inciampa, rovina per terra e si trascina dietro l’urna cineraria fracassandola sul pavimento) è punito ai sensi dell’Art. 411 Codice Penale.
La Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n.24 al punto 14 lettera d) specifica chiaramente che l’urna cineraria deve essere resistente ed infrangibile.
Il ns. impianto crematorio consegna delle urne standard in alluminio o in acciaio verniciato opportunamente sigillate e quindi in linea con il disposto normativo di cui sopra.
Ma spesso le Imprese di Onoranze Funebri portano delle urne di terracotta o ceramica ( quindi delicate) acquistate privatamente dai dolenti.
Qualora tale contenitore dovesse rompersi accidentalmente durante il trasporto all’interno del cimitero o durante il trasferimento da un cimitero ad un altro, l’impianto crematorio che ha confezionato il tutto diventa responsabile?
Le uniche norme tecniche sulla costruzione delle urne cinerarie sono rinvenibili nel paragrafo 14 punto 1 lettera d) della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 e nell’Art. 2 commi 1 lettera e) e 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 adottato ai sensi dell’Art. 5 Legge n.130/2001.
L’urna, purchè semplice, resistente, infrangibile e sigillata (anche a freddo, con collanti dalla sicura presa ex paragrafo 14 punto 1 lettera d) Circ. Min. n.24/1993) deve riportare gli estremi identificativi del de cuius; essa può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria, magari impreziosita, a cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.
La Legge (Art. 80 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285) rinvia la decisione sul dimensionamento delle urne cinerarie al regolamento comunale di polizia mortuaria.
Ai sensi dell’Art. 343 REgio Decreto n.1265/1934, richiamato poi, implicitamente, dall’Art. 4 comma 2 Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n.11/2008, le ceneri possono certamdente uscire dal circuito cimiteriale, debbono, però, aver destinazione stabile e sicura, contro possibili profanazioni o sversamenti accidentali puniti, tra l’altro, dall’Art. 411 Codice Penale (dispersione non autorizzata dallo Stato Civile).
La normativa italiana, a differenza di altri ordinamenti esteri di polizia mortuaria, non fissa standards sulla capienza delle urne.
Vorrei cortesemente sapere se ci sono delle misure standard per il foro d’entrata delle ceneri in un urna. Dovendo rivestire un’urna in mosaico, venendo questa conservata in casa, vorrei sapere anche quale materiale è consentito e appunto le misure. La regione da cui scrivo è il Friuli Venezia Giulia. Grazie Cristina
Le ceneri per forza debbono esser contenute in un’urna sigillata ed infrangibile prima di esser consegnate (Art. 80 comma 2 DPR n.285/1990, paragrafo 14.1 lettera d) Circolare Ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24 e Art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002 adottato ai sensi dell’Art. 5 Legge n.130/2001).
A queste norme statali si attiene anche la regione Lombardia.
La disciplina regionale di riferimento consiste nell’Art. 13 Reg. REg. 9 novembre 2004 n.6 così come modificato dal REg. REg. n.1/2007.
In Lombardia è possibile disperdere le ceneri (in natura, nel giardino delle rimembranze purchè interno al cimitero o nel cinerario comune di cui all’Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990).
Il principio si applica anche alle ceneri precedentemente tumulate: paragrafo 3 Circolare Esplicativa 21/SAN del 21/05/2005 e soprattutto Art. 13 Regolamento n.6/2004 nella nuova formulazione introdotta con Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n. 1.
La dispersione, però, anche per i rilievi penali che assuma (Art. 411 C.P.) è di sola eleggibilità del de cuius (electio sepulchri), e non è surrogabile da terzi, tale volontà scritta deve risultare da diretta disposizione del defunto quando era ancora in vita. (testamento, iscrizione a SoCrem).
SE il testamento è olografo occorre provvedere alla sua pubblicazione (Art. 620 Codice Civile).
Vorrei sapere se posso disperdere le ceneri di mio padre contenute in un’urna cineraria.. Grazie!!
LOMBARDIA
Per completezza terrei presente anche l’Art. 2 comma 1 lettera e) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 adottato, di concerto tra i dicasteri di Affari Interni e Salute, per implementare alcuni disposti sulla Legge n. 130/2001.
E’, certo, una norma di rango secondario, ma rappresenta pur sempre una fonte del diritto, ben più, quindi, di una semplice circolare.
Nel dettaglio misure delle urne e loro ingombri ex Art. 80 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285 possono esser stabiliti dal regolamento comunale di polizia mortuaria
buongiorno,
chiara è la contraddizione tra :”resistente ed infrangibile” e……spessore del legno/cellulosa/cartone …ecc.ecc. capisco che dovete tutelare gli interessi di alcuni associati, ma…….la circolare 24 del 93 è l’unica norma che preveda la parola infrangibile, ma ,se teniamo buona questa circolare andiamo un pò a vedere se i cinerari e gli ossari che troviamo in giro seguono i dettami della stessa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! per non parlare ,poi, della schifezza del cinerario di staglieno che è stato costruito di recente con misure atte ad ospitare esclusivamente le urne fornite dal gestore del tempo crematorio………….per quanto riguarda l’inumazione,poi, se viene effettuata con urne biodegradabili allora effettueremmo una “DISPERSIONE a tempo” ILLEGALMENTE. Esistono
materiali ecocompatibili quali i lapidei,la terracotta(uno sguardo alle tombe etrusche ecc.ecc.no,vero?) il vetro………………………..cerchiamo di non creare confusione, solo ed esclusivamente per favorire un certo tipo di mercato……………….
siffredi
Per chiarezza: il nostro sito tutela solo gli interessi dei lettori. Anche se Lei non pare accettarlo, la norma che deve essere seguita è quella prevista dalla circolare n. 24 del 24 giugno 1993, del Minitero della sanità, che appunto prevede che le urne debbano essere resistenti ed infrangibili. Questo per evitare che incidentalmente, o volontariamente, l’urna cadendo si rompa e si determinino le condizioni di dispersione di ceneri non voluta dal de cuius, circostanza che è punita con l’arresto.