Entro il recinto cimiteriale un’urna cineraria può essere:
- tumulata in loculo (sia o meno presente un feretro) nicchia, ossarino, edicola, tempietto. Ovviamente questa sepoltura in cella muraria non sarà soggetta a tutte le precauzioni necessarie invece per la tumulazione dei cadaveri (cassa stagna, tumulo impermeabile con tamponatura ermetica. le pareti del vano e l’elemento di chiusura (lapide, lastra…) dovranno solo impedire l’infiltrazione delle acque piovane o atti di effrazione volti a profanare l’urna oppure a sottrarne il contenuto per scopi non ammessi dalla legge;
- tumulata in un pozzetto ipogeo magari ricavato nello spessore di un manufatto sepolcrale per fossa d’inumazione. tale sistema, però, dovrebbe essere contemplato nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Non sembra confliggere con la legge, poichè di fatto si tratterebbe pur sempre di una tumulazione; esiste comunque una problematica procedurale. Difatti la inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l’uso della fossa. Inoltre vi è un diritto di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba. Per cui dovrebbe essere prevista l’introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni). Il manufatto è però costruito a cura del familiare. Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune. In alternativa essi possono scegliere un ossarietto dove mettere la cassettina con i resti dell’esumato assieme alla urna cineraria. Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto non c’è concessione se non quella del temporaneo uso dell’area su cui poggia il copritomba. Dal punto di vista economico quest’opzione deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre chiaro che in ogni momento l’avente titolo può trovare altra collocazione, tra quelle consentite, all’urna cineraria;
- interrata in fossa di terra. Allo stato attuale, però, per la legge nazionale le urne devono essere tumulate (per cui entro un manufatto, indipendentemente dal materiale di cui sia realizzato, cemento, plastica, vetroresina, ecc.). L’inumazione delle ceneri confezionate in un’urna biodegradabile può esser considerata legale solo dopo l’entrata in vigore di apposita regolamentazione (non è chiaro se regionale comunale o provinciale), in cui si specifichino le caratteristiche dell’interramento (profondità, larghezza e lunghezza minima della fossa ) e delle urne, tempi, ecc. Altra soluzione “dal basso” potrebbe essere la scrittura del regolamento comunale (dove codificare tutti gli elementi accennate) da inviare per l’omologazione al Ministero della Salute, anche perchè si stanno aprendo molti spiragli sull’attuazione della Legge 130/2001, magari attraverso specifici regolamenti o la combinazione delle norme ancora “congelate” con altre preesistenti e già in vigore. L’inumazione, intesa come seppellimento per un determinato numero di anni, in fossa di terra individuale e sempre identificabile, non solo di feretri, ma anche di urne, deve avvenire assolutamente entro il perimetro del cimitero. (Art. 340 Regio Decreto 1265/1934).
La Legge 130/2001 (Art. 4 comma 1) consentiva ai cimiteri di urne di protrarsi verso il centro abitato ben oltre la fascia di rispetto ordinariamente fissata in 200 metri, prendendo atto della non pericolosità delle ceneri dal punto di vista igienico sanitario.
Qualcuno vide in questa norma la volontà culturale di creare una sorta di cimitero di quartiere per le ceneri, riaffermando il diritto per le sole ceneri a rientrare nel territorio dei vivi o, comunque a riaffacciarsi sulle loro case in modo diverso rispetto all’affido ceneri.
L’Art. 4 comma 1 Legge 130/2001 è stato, però superato dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166, con la quale la compressione della zona di rispetto è estesa a tutti i cimiteri e non solo a quelli per urne.
La legge n. 130/2001 determina i prezzi per la cremazione di salme, la dispersione delle ceneri e la cessione in uso di spazi e aree cimiteriali per la conservazione delle ceneri.
Il Comune deve stabilire le tariffe per la conservazione dell’urna cineraria, sia per privati che per associazioni. È da osservare come laddove vi siano più soggetti che erogano uno stesso servizio sul territorio comunale, tutti debbano applicare la tariffa deliberata, onde evitare alterazioni di un corretto regime di concorrenzialità ed il proliferare di associazioni che richiedano in uso aree o spazi cimiteriali per ogni tipo di sepoltura.
Nella concessione a enti morali di spazi cimiteriali per costruirvi sepolture private è vietato il fine di lucro e speculazione (Art. 92 comma 4 DPR 285/90).
Fiscalmente la tariffa di cessione d’uso di sepoltura è da considerarsi imponibile con aliquota ordinaria. Il Comune determina la tariffa in via differenziata per la diversa localizzazione in uno stesso cimitero, fra monumentale e periferico, o per tipologia di sepoltura e per altezza di fila.
Buongiorno, mio padre compro’ un loculo con concessione perpetua,vi è tumulata la salma di mia zia, la sorella di mio padre. Adesso è morto mio marito, abbiamo deciso di cremarlo e vorrei tumulare l’urna nel loculo di mio padre, è possibile anche se dentro c’è la salma di zia e non è parente consanguineo suo?
X Fabiana,
Lo jus sepulchri primario (diritto di dare o ricever sepoltura) rinviene il suo logico limite nella capienza fisica della tomba: insomma se non c’è materialmente più posto per nuove immissioni esso spira ex se, rimanendo una legittima aspettativa, però inattuabile ai sensi dell’art. 93 comma 1 II periodo del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
il diritto di sepolcro in tumulo, anche monoposto, si esercita jure sanguinis o jure coniugii, cioè per rapporto di consanguineità o vincolo coniugale tra il fondatore del sepolcro ed il de cuius cui dare sepoltura.
Suo padre è individuabile come concessionario primo, da cui discendono le due condizioni di cui sopra. C’è stato – forse – un subentro, nel corso degli anni, nella titolarità della concessione?
Se ad esempio fosse divenuta Lei nuova intestataria della concessione con tutti i diritti pleno jure propri del concessionario (= dare e ricever sepoltura) l’urna di Suo marito potrebbe esser legittimamente tumulata nella nicchia sepolcrale già parzialmente occupata dal feretro della zia.
Se per uno strano gioco di rimandi e simmetrie fosse ancora Suo padre a questo punto ancora vivente il concessionario, si potrebbe “rischiare” con l’istituto della benemerenza di cui all’art. 93 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Attenzione però: per accedere alle benemerenze è prevista una procedura di garanzia piuttosto complessa e strutturata (proprio per evitare abusi e distorcimenti come la compravendita occulta di tombe e diritti d’uso ad esse attinenti) vi è, inoltre riserva di regolamentazione comunale di dettaglio, altrimenti l’istituto, così delicaato, non è immediatamente applicabile.
X Fabiana,
Lo jus sepulchri primario (diritto di dare o ricever sepoltura) rinviene il suo logico limite nella capienza fisica della tomba: insomma se non c’è materialmente più posto per nuove immissioni esso spira ex se, rimanendo una legittima aspettativa, però inattuabile ai sensi dell’art. 93 comma 1 II periodo del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
il diritto di sepolcro in tumulo, anche monoposto, si esercita jure sanguinis o jure coniugii, cioè per rapporto di consanguineità o vincolo coniugale tra il fondatore del sepolcro ed il de cuius cui dare sepoltura.
Suo padre è individuabile come concessionario primo, da cui discendono le due condizioni di cui sopra. C’è stato – forse – un subentro, nel corso degli anni, nella titolarità della concessione?
Se ad esempio fosse divenuta Lei nuova intestataria della concessione con tutti i diritti pleno jure propri del concessionario (= dare e ricever sepoltura) l’urna di Suo marito potrebbe esser legittimamente tumulata nella nicchia sepolcrale già parzialmente occupata dal feretro della zia.
Se per uno strano gioco di rimandi e simmetrie fosse ancora Suo padre a questo punto ancora vivente il concessionario, si potrebbe “rischiare” con l’istituto della benemerenza di cui all’art. 93 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Attenzione però: per accedere alle benemerenze è prevista una procedura di garanzia piuttosto complessa e strutturata (proprio per evitare abusi e distorcimenti come la compravendita occulta di tombe e diritti d’uso ad esse attinenti) vi è, inoltre riserva di regolamentazione comunale di dettaglio, altrimenti l’istituto, così delicato, non è immediatamente applicabile.
Le ceneri di due coniugi possono essere mescolate e collocate in un’unica urna? L’urna verrebbe conservata in casa, a cura dei figli. Grazie.
X Antonio,
ipotesi affascinante, non priva di qualche suggestione tardoromantica e sin anche evangelica: “[…] e i due saranno una carne sola”, così almeno il Gesù dei Vangeli a proposito dell’istituto del matrimonio. Insomma non osi separare l’uomo ciò che DIO ha unito!
Purtroppo (forse!) per La Legge Italiana (Art. 343 R.D. n. 1265/1934 e soprattutto art. 80 comma 2 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) questa soluzione è contra legem e, quindi, impraticabile.
Le ceneri di ciascun defunto, per il principio dell’individualità della sepoltura, debbono esser racchiuse in una ed una sola urna cineraria, appositamente sigillata e recante all’esterno gli estremi anagrafici del de cuius.
L’unica forma di conservazione in perpetuo delle ceneri in modo sì promiscuo, ma anonimo, massivo ed indistinto è pur sempre costituita dal cinerario comune (Art. 80 comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 di cui ogni cimitero deve necessariamente disporre, ma questa destinazione ultima ed irreversibile, per certi versi simile ad una dispersione, seppur intra moenia, contrasterebbe con la richiesta di affido famigliare delle due urne, per l’attuazione del quale si opera rinvio alla legislazione regionale o alla regolamentazione comunale in materia di domiciliazione delle ceneri provenienti da cremazione, per gli aspetti di dettaglio.
Buongiorno, avrei bisogno un’informazione.
È possibile interrare un’urna con ceneri, nella stessa tomba con una bara?
Una figlia ha richiesto questo nel testamento, di essere sepolta nella tomba con la madre. Il sindaco ha negato l’autorizzazione dicendo che leggi nazionali lo vietano. Io questa legge non la trovo… Mi può aiutare? Grazie mille
X Laura,
addirittura avete scomodato il Sindaco, quale leader maximo del Comune per una semplice autorizzazione amministrativa seppur di rigetto o diniego? Sarebbe bastato un provvedimento ad hoc, debitamente motivato, del dirigente di settore ex art. 107 comma 3 lett. f) D.LGs n. 267/2000.
IN realtà. molto dipende della legislazione regionale in tema di polizia mortuaria alcune Regioni (es. la Lombardia) vietano espressamente questa possibilità, non annoverandola nel numerus clausus delle legittime destinazioni per le ceneri, altre Regioni sono più permissive e si rifanno integralmente al dettato della Legge Nazionale 30 marzo 2001 n. 130, purtroppo oggi sempre più da considerarsi nelle sue varie e contraddittorie declinazioni ragionali.
SI applichi o meno questo disposto della Legge n. 130/2001 la parte predominante della dottrina ritiene impraticabile l’ipotesi di interrare un’urna cineraria assieme ad un feretro in campo comune, per il principio della singolarità e tracciabilità della sepoltura, seppur a sistema di inumazione. L’unica soluzione è concedere ex capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, un’apposita area, un campetto di terra all’uopo dedicato dove seppellire ad una ad una le urne cinerarie.
Si pone, poi un ulteriore problema: nell’inumazione è proibito immettere nel ciclo a rotazione dei campi di terra materiali non biodegradabili (art. 75 D.P.R. n. 285/1990) e le urne, invece debbono risultare resistenti, sigillate ed infrangibili (Cfr. Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 e soprattutto il più recente D.M. 1 luglio 2002 emanato proprio ai sensi dell’art. 5 comma 2 Legge n. 130/2001. Se, per ottemperare al sullodato art. 75 D.P.R. n. 285/1990 l’urna fosse invece realizzata in modo da decomporsi al contatto con il terreno, il suo pietoso contenuto si spargerebbe nella nuda terra, così, nel tempo avremmo una sorta di velata dispersione delle ceneri, la quale presentando profili di natura penale richiederebbe una procedura autorizzativa aggravata, con competenza a questo punto dell’Ufficiale di Stato Civile, necessaria al pari dello spargimento delle ceneri all’esterno del sacro recinto cimiteriale o nel c.d. giardino delle rimembranze interno al camposanto di riferimento.
C’è però un probabile escamotage su cui vale la pena di sviluppare una piccola e maliziosa riflessione: se nulla osta a livello di regolamento municipale perché non ricavare nel copritomba apposto sulla fossa della madre un piccolo pozzetto ipogeo con tutte le caratteristiche tecniche della tumulazione, in cui deporre l’urna cineraria per il rimanente tempo di sepoltura legale? Avremmo così un simbolico ricongiungimento nella stessa sepoltura di madre e figlia, senza lambiccarci troppo le meningi sulle dirette conseguenze, spesso non attentamente ponderate, del diretto interro delle urne cinerarie.
Buongiorno vorrei sapere se esiste vincolo per il quale un loculo non possa essere adibito esclusivamente a contenere urna cineraria ma la possa ospitare solo se all interno venga posto anche una bara. Grazie
X Fabrizio,
è una scelta di politica cimiteriale (non sindacabile più di tanto sotto il profilo della legittimità sostanziale) attuata dal Comune attraverso – probabilmente – una norma ad hoc (esempio: si concede il loculo solo ed esclusivamente in presenza di feretro da tumulare) contenuta nel regolamento municipale di polizia mortuaria. La ratio di tale disposizione in sé è anche abbastanza chiara e condivisibile: occupare un intero loculo con un’urna le cui dimensioni sono alquanto ridotte rispetto ad una bara, produrrebbe un pesante immobilizzo del patrimonio edilizio cimiteriale che, com’è noto, non può esser dilatabile all’infinito, per ovvie esigenze di spazio. La Legge (Art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie ed a sua implementazione art. 80 del regolamento nazionale di polizia mortuaria prevede per le urne la realizzazione di appositi cellari (colombari costituiti da nicchie di congrua cubatura) in cui tumulare le ceneri.
Poi a rigor del vero, interviene, in materia, anche la Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento statale: la quale per massimizzare la capienza dei loculi ammette la tumulazione negli stessi anche di più urne cinerarie o cassette ossario, sia o meno ivi sepolto un feretro. Ma la sullodata circolare si limita ad un semplice suggerimento, in quanto essa è un semplice atto istruttivo e non fonte del diritto, pertanto soccombe dinanzi la potestà regolamentativa del Comune quale titolare ultimo della funzione cimiteriale. L’amministrazione, infatti, *PUO’* e non *DEVE* necessariamente concedere tombe da adibire a sepolcri privati a sistema di tumulazione quale ne sia la capienza, la tipologia costruttiva o la durata del rapporto concessorio che s’instaura tra il concessionario/privato cittadino e l”Ente Pubblico Locale.
Buongiorno, volevo sapere se ci sono delle tariffe di riferimento per l’insermento di un’urna in loculo già occupato. Per questa operazione il cimitero mi ha chiesto una tariffa a mio avviso spropositata (8 – 10 volte maggiore di altri cimiteri). Hanno inserito queste voci:
– tariffa apertura loculo
– tariffa chiusura loculo
tariffa inserimento urna in loculo già occupato (di cui naturalmente abbiamo già pagato la concessione)
Il tutto per 779 euro.
Grazie
lucia
X Lucia,
ogni Comune con atto del Consiglio Comunale decide, in piena autonomia, la propria politica tariffaria, nel pieno rispetto, però, dei criteri contabili generali ed astratti dell’art. 117 D.Lgs n. 267/2000.
L’adozione della declaratoria finale sui piani tariffari spetta, invece, alla Giunta.
Ogni operazione cimiteriale in sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte, a prescindere dalla tipologia della tomba, dalla sua capacità ricettiva, o dalla durata del rapporto concessorio) sono e saranno sempre a titolo oneroso per il cittadino richiedente.
Per ciascuna nuova immissione di feretro, urna cineraria, cassetta ossario, contenitore per resti mortali, in una tomba già concessa, cioè con rapporto concessorio in essere, il Comune può istituire un diritto fisso di tumulazione consistente nell’esazione di una somma prestabilita per autorizzare ed eseguire la sepoltura, questo nell’ottica di autofinanziare la macchina cimiteriale e compensare i mancati introiti dovuti all’incasso del canoni concessori se si costituisse ex novo ed all’uopo una concessione (ad esempio: di celletta cineraria).
La controversia riguardante l’esercizio del potere di fissare le tariffe delle concessioni delle aree cimiteriali rientra, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché interessa un profilo che incide sulla disciplina regolamentare della concessione; ciò esclude la cognizione in favore del giudice ordinario, che la norma citata prevede quando la controversia riguardi questioni meramente patrimoniali “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
In tutt’onestà, mantenere tariffe di tumulazione così alte per sfruttare tutta la capienza anche di un singolo loculo, soprattutto in forza delle recenti tendenze cremazioniste, potrebbe, nel lungo termine, rappresentare una strategia miope, siccome anche la cella sepolcrale monoposto potrebbe contenere al proprio interno certo uno ed un solo feretro, ma pure più cassette ossario ed urne cinerarie, trasformandosi, così, in una piccola, ma molto funzionale, tomba di famiglia in cui riunire più defunti dello stesso ramo famigliare.
Se si disincentiva questa ragionevolissima soluzione, l’unica alternativa davvero praticabile diventa l’edificazione di ulteriori manufatti sepolcrali (cellari soprattutto) di cui fare nuova concessione, ma lo spazio funerario, com’è noto, non è certo dilatabile all’infinito e gli ampliamenti cimiteriali, per l’amministrazione cittadina sono assai onerosi e distraggono importanti e cospicue risorse finanziarie dal bilancio comunale….ma questa è solo una mia pallida idea!
Buongiorno, vorrei sapere se è possibile portare l urna contenente le ceneri di mio figlio, dal cimitero a casa…
X Simona,
teoricamente è possibile,anzi a tutti gli effetti concreti, ma per modi, tempi, procedure ed obblighi per la domiciliazione delle urne cinerarie, troppo dipende dalla legislazione o regolamentazione locale/regionale.
Ci dica la Sua Regione d’appartenenza, e, così potremo esser più precisi ed asaurienti.
Buongiorno Sig. Carlo,
Le vorrei esporre questo problema:
è in scadenza la concessione cimiteriale di mio padre ed è mio desiderio che una volta estumulato e cremato l’urna cineraria sia tumulata nel loculo ove è tumulato il feretro della sua defunta madre e mia nonna. L’atto di concessione d’uso del colombario della nonna è stato sottoscritto da mio cugino, figlio del fratello di mio padre e nipote della nonna, il quale non mi autorizza la tumulazione dell’urna di mio padre. Vorrei sapere se ho diritto a tumulare l’urna di mio padre, malgrado il titolare della concessione cimiteriale è mio cugino???
Nella’ttesa di Sua risposta in merito ringrazio anticipatamente e cordialmente saluto.
X Monica,
in capo al concessionario ruotano sì i diritti di gestione sul sepolcro (nella fattispecie la facoltà di rinuncia e le obbligazioni manutentive), ma non è certo egli, arbitrariamente e per capriccio a poter decidere chi tumulare o escludere, per disdegnoso gusto di dantesca memoria, dalla sepoltura a sistema di tumulazione di cui è nominativamente titolare; lo jus sepulchri, infatti, come spesso ci ricorda la Suprema Corte di Cassazione è diritto sui generis di natura reale, patrimoniale e soprattutto personalissima ossia legata a questioni di D.N.A. (rapporti di consanguineità o vincolo coniugale).
Vantano, quindi diritto di sepolcro in quel particolare avello murario (sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva della tomba, oltre la quale lo stesso jus sepulchri spira ex se per ovvia mancanza di spazio fisico) tutte le persone appartenenti alla cosiddetta “RISERVA”, ovvero alla rosa dei soggetti portatori, quando ancora in vita del diritto di sepolcro: l’unico, forse ad esser esercitato nell’oscuro post mortem, quando cessa la capacità giuridica, il rapporto concessorio, difatti, deve pre-esistere ed esser già perfezionato.
Ora la “RISERVA” detta altrimenti: “LEX SEPULCHRI” deve esser scolpita nell’atto di concessione il quale, proprio per evitare abusi e distorcimenti, trae legittimità dalla fonte del regolamento comunale di polizia mortuaria vigente all’atto della concessione, eso allora non è in senso proprio un semplice contratto inter-privatistico da gestire in perfetta autonomia negoziale.
Sempre secondo la Cassazione il sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte) se non diversamente specificato al momento della sua fondazione ha carattere famigliare, è cioè riservato sibi familiaeque suae, quindi per il concessionario e la di lui famiglia, così come definita dal combinato disposto tra il regolamento comunale e lo stesso atto di concessione.
Vi è poi il caso dello jus superveniens in forza del quale anche ai vecchi atti concessori sorti sotto l’imperio di una precedente disciplina ormai abrogata o novellata si applicano le norme più elastiche ed intelligenti magari proprio sullo sfruttamento ottimale dei posti feretro, oggi, infatti, con le recenti tendenze favorevoli alla cremazione dei resti mortali esumati o estumulati anche un singolo loculo monoposto originariamente pensato ed acquisito perché vi fosse deposto uno ed un solo feretro può trasformarsi in una piccola tomba di famiglia contenente cadaveri o loro trasformazioni di stato, come ossa o ceneri.
Le consiglio caldamente, dunque, di consultare il regolamento comunale (nel capitolo dedicato all’uso dei sepolcri) e lo stesso atto di concessione, per valutare alla luce dei rapporti di parentela se la spoglia mortale di Suo Padre, una volta cremata abbia o no diritto all’accoglimento, se sì si potrebbe quasi procedere d’ufficio relegando l’eventuale autorizzazione di Suo cugino ad un atto meramente pro forma o consultivo, rectius: dovrebbe esser Suo cugino a dimostrare l’infondatezza della pretesa, con inversione dell’onere della prova.
Al contrario se Suo padre non fosse contemplato, anche implicitamente, nel novero degli aventi diritto ex lege l’autorizzazione del concessionario diverrebbe fondamentale e dirimente, poichè si tratterebbe di ricorrere all’istituto della benemerenza grazie al quale anche estranei al nucleo famigliare, così come definito nell’atto concessorio possono esser accettati nella sepoltura, comprimendo però, in questo modo l’altrui diritto (il posto non è dilatabile all’infinito e chi prima muore…meglio alloggia, sottraendo spazio sepolcrale ad altri potenziali aventi titolo alla tumulazione.
Le benemerenze sono “attivabili” solo dietro particolari filtri di legittimazione stabiliti dal regolamento comunale, proprio per evitare immondi mercimoni nelle sepolture, per altro vietatissimi dalla Legge.
Salve vorrei sapere se é obbligatorio murare il loculo dove è posta l urna cineraria
Non sussistendo pericoli di fenomeni percolativi dovuti ai miasmi cadaverici,nel caso della tumulazione di soli resti ossei, purchè racchiusi in cassetta di zinco, e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, cioè con muratura impermeabile o altro metodo equivalente per garantire la perfetta ermeticità della cella sepolcrale, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici, in modo da evitare profanazioni o sottrazioni indebite per scopi non ammessi dalla Legge (così recita il paragrafo 13.2 della circolare ministeriale esplicativa, 24 giugno 1993 n. 24, del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Buongiorno, da poco è mancato mio padre e per rispettare la sua volontà abbiamo richiesto la cremazione. Il suo desiderio era quello di essere deposto insieme a mia madre che è stata inumata in un campo cimiteriale con concessione comunale dell’ area per un periodo di venti anni.Il comune non accoglie la nostra richiesta e ci obbliga a procedere all’ assegnazione di un ossarietto.
Come procedere nei confronti del comune per smuovere questa situazione, visto che siamo disponibili comunque a versare quanto dovuto per una nuova concessione purché l’ urna sia tumulata nella fossa della nostra mamma? Grazie
X MariaGrazia,
Eppure ci sarebbe un soluzione ragionevole: vale a dire ricavare nel copritomba (= la lapide) un pozzetto, magari ipogeo o anche epigeo, purchè opportunamente chiuso e sigillato dove deporre l’urna.
Per poter essere applicato, tale sistema, necessiterebbe di un’esplicita previsione nel regolamento di polizia mortuaria comunale o meglio ancora nella legislazione regionale, come diclinazione di principio.
Anche se a parere di questa Redazione sembra non contrastare con la Legge, in generale esiste comunque una problema procedurale. Difatti la inumazione in campo privato presuppone concessione di area, e non semplicemente l’uso della fossa, la quale deve esser singola.
Inoltre vi è un diritto fisso di polizia mortuaria da esigere per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, e richiesto un diritto per la sistemazione definitiva del copritomba.
Ragion per cui dovrebbe essere contemplata l’introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione in quadra data in concessione (20 anni…o per il tempo residuo).
Il manufatto è però costruito a cura del familiare. Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, in questo caso di durata ventennale deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, saranno versate nel cinerario comune.
In alternativa gli aventi titolo reperiranno un ossarietto dove colocare la cassettina con i resti dell’esumato assieme alla urna cineraria.
Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, se non diversamente pattuito nell’atto concessorio.
Dal punto di vista economico la specificità dell’istanza deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre ovvio che, in ogni momento, l’avente titolo può trovare altra allocazione, tra quelle consentite, per ’urna cineraria.
Buongiorno sig. Carlo
ho letto molto sulla legge 130/2001 e sui regolamenti Comunali ma, abitando in Lombardia, le ipotesi di costruzione di pozzetti/loculi posati sopra o sotto il copritomba sono ancora remote. Altre Province e altri comuni stanno pensando giustamente a questa soluzione che soddisfa il desiderio di molti di vedere riuniti i propri cari… speriamo che il comune xx (provincia di BG) accolga questa nostra istanza.
La ringrazio per la sollecita risposta.
Salve, vorrei porre una domanda alquanto semplice:in un loculo familiare ove ci sono le spoglie di due defunti(premettendo che i successivi familiari hanno espresso la volontà di essere cremati) quante urne ancora possono esservi inserite?
X Michela,
risposta stringata e semplicissima:
ai sensi dell’art. 93 comma 1 II Periodo del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il diritto di sepolcro, in sepoltura privata data in concessione (quali sono le tumulazioni tutte) si esercita sino al raggiungimento della saturazione fisica dello spazio sepolcrale….insomma fin quando vi sia materialmente posto si può tumulare, oltre questo innegabile limite lo stesso jus sepulchri spira ex se e non può più esser fatto valere.
Ai termini del paragrafo 13. 2 sub.) 1della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24 in un singolo loculo può esser murato certo un solo feretro, ma anche più cassette ossario o urne cinerarie (sia o meno presente una bara) sino all’esaurimento del volume tombale disponibile.
Il Regolamento Comunale di polizia mortuaria potrebbe, però, contenere anche disposizioni più restrittive alla quali la Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, essendo un mero atto istruttivo, dovrebbe soccombere pur sempre, ma sarebbe una politica cimiteriale miope e suicida, poiché produrrebbe solo un immobilizzo del patrimonio cimiteriale già esistente che, come noto, non è più di tanto ampliabile all’infinito.
Una buona strategia di governo del fenomeno funerario, in sede locale, dovrebbe, infatti, prevedere il massimo sfruttamento dei loculi ad oggi in essere, consentendo la riunificazione di più defunti (e loro trasformazioni di stato, cioè ossa e ceneri) in un unica cella mortuaria, così da creare, nel tempo, una piccola tomba di famiglia.
Buon giorno! Volevo chiedervi 2 cose anni fa ho perso contatti con le 2 mie sorelle maggiori dopo aver perso il papà in comune. È venuta a mancare una delle due qualche giorno fa e senza chiedere niente a me e dicendomi di andare pure tramite avvocati hanno deposto le ceneri nel loculo di mio padre. Prima domanda per le norme igieniche possono riaprire la tomba di mio padre e metterci le ceneri della signora? E seconda domanda possono per legge farlo senza avere il mio consenso? Perché io avevo espresso il mio non consenso ma a loro dicono ke nn importa quello ke dico io. Grazie mille x la risposta
X Alice,
dunque: procediamo per singoli punti tematici.
Assumo a parametro di questa risposta, per mia personalissima comodità, la sola legislazione statale, cioè il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, con relativa circolare esplicativa n. 24 del 24 giugno 1993 (detto inter nos: i diritti di sepolcro, infatti, essendo diritti eminentemente della personalità – ordinamento civile e diritti sociali e, appunto, civili – ex art. 117 Cost. – ricadono nell’esclusiva potestà legislativa dello Stato Centrale e ciò ci salva dall’ingerenza di eventuali leggi e leggine regionali, spesso mal redatte ed inconcludenti.
Allora, primo problema: se la tumulazione è stagna, cioè con cassa funebre ermetica e loculo impermeabile a gas e liquidi cadaverici ai sensi del paragrafo 13.2 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 è legittima, senza dubbio alcuno, la deposizione accanto al feretro di più cassette ossario o urne cinerarie sino al completamento della massima capacità fisica del tumulo, oltre la quale, per ovvie ragioni di spazio, si esaurisce il titolo d’accoglimento ai termini dell’art. 93 comma 1 II Periodo D.P.R. n. 285/1990, in quel determinato sepolcro privato a sistema di tumulazione, fosse anche monoposto (ovvero per uno ed un solo feretro ex art. 76 D.P.R. n. 285/1990). Si richiama, sull’operazione cimiteriale dell’estumulazione l’art. 88 D.P.R. n. 285/1990. (sostanzialmente la bara non deve accusare perdite di miasmi post mortali, altrimenti si provvede al risanamento della tomba (= igienizzazione) ed al rifascio della cassa lesionata in un nuovo cassone esterno di metallo.
Secondo punto, squisitamente di diritto funerario: nello stabilire e verificare, sempre attraverso apposita istruttoria comunale, ex art. 102 D.P.R. n. 285/1990, il titolo d’accettazione in un sepolcro privato – quale è ogni tumulazione – non rilevano i rapporti endo-famigliari, magari poco idilliaci o le sgradevoli sensazioni d’antipatia personale, tra gli aventi diritto; in effetti, a contare giusta l’art. 93 comma 1 I Periodo D.P.R. n. 285/1990 è solo la relazione di consanguineità (Artt. 74, 75, 77, e 77 Cod. Civile), o il vincolo coniugale, che il defunto vantava con il fondatore del sepolcro, ossia con chi ha sottoscritto il contratto di concessione. La Legge, per una volta almeno è chiara e tagliente e non ammette (quasi!) deroghe.
Si entra nel sepolcro secondo il criterio di premorienza: chi prima muore…meglio alloggia, ma è una strana pole-position che non auguro a nessuno!
Ora, domando io a Lei: chi è il titolare della concessione del loculo in cui è sepolto Suo Padre? Forse Lei? Sull’opportunità di una sepoltura di disdegnoso gusto, di dantesca memoria, dispettosa ed irriguardosa verso di Lei potremmo a lungo disquisire, immagino che Lei anche quando non avesse del tutto ragione avrebbe, comunque, le Sue buone ragioni da difendere e propugnare, ma se Sua sorella (odiatissima???) era portatrice, in vita, del diritto di sepolcro – diritto insopprimibile, tra l’altro, questa sua volontà sepolcrale va accettata, pertanto, – una volta deceduta, le sue spoglie mortali, sotto forma di ceneri, avranno senz’altro diritto ad esser accettate all’interno del tumulo paterno.
Su questa questione v’è giurisprudenza costante (= omogeneo e lineare orientamento dei Tribunali chiamati a dirimere controversie di tal fatta), meglio quindi non adire il Giudice, rischiando una lite temeraria, già persa in partenza. Poi se si vuole affrontare un Giudizio, in sede civile, con tutta la sua insita aleatorietà, sempre tenendo conto dei tempi dilatatissimi della nostra giustizia, Le consiglio di contattare un buon avvocato: io da umile necroforo, mi fermo qui ed altro dirLe non voglio…o meglio non posso, per manifesta incompetenza giuridica!
Sig Carlo, grazie mille della risposta, ora provvederemo a fare in modo di sistemare le cose, con i parenti “serpenti”. Cordiali saluti.