Entro il recinto cimiteriale un’urna cineraria può essere:
- tumulata in loculo (sia o meno presente un feretro) nicchia, ossarino, edicola, tempietto. Ovviamente questa sepoltura in cella muraria non sarà soggetta a tutte le precauzioni necessarie invece per la tumulazione dei cadaveri (cassa stagna, tumulo impermeabile con tamponatura ermetica. le pareti del vano e l’elemento di chiusura (lapide, lastra…) dovranno solo impedire l’infiltrazione delle acque piovane o atti di effrazione volti a profanare l’urna oppure a sottrarne il contenuto per scopi non ammessi dalla legge;
- tumulata in un pozzetto ipogeo magari ricavato nello spessore di un manufatto sepolcrale per fossa d’inumazione. tale sistema, però, dovrebbe essere contemplato nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Non sembra confliggere con la legge, poichè di fatto si tratterebbe pur sempre di una tumulazione; esiste comunque una problematica procedurale. Difatti la inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l’uso della fossa. Inoltre vi è un diritto di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba. Per cui dovrebbe essere prevista l’introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni). Il manufatto è però costruito a cura del familiare. Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune. In alternativa essi possono scegliere un ossarietto dove mettere la cassettina con i resti dell’esumato assieme alla urna cineraria. Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto non c’è concessione se non quella del temporaneo uso dell’area su cui poggia il copritomba. Dal punto di vista economico quest’opzione deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre chiaro che in ogni momento l’avente titolo può trovare altra collocazione, tra quelle consentite, all’urna cineraria;
- interrata in fossa di terra. Allo stato attuale, però, per la legge nazionale le urne devono essere tumulate (per cui entro un manufatto, indipendentemente dal materiale di cui sia realizzato, cemento, plastica, vetroresina, ecc.). L’inumazione delle ceneri confezionate in un’urna biodegradabile può esser considerata legale solo dopo l’entrata in vigore di apposita regolamentazione (non è chiaro se regionale comunale o provinciale), in cui si specifichino le caratteristiche dell’interramento (profondità, larghezza e lunghezza minima della fossa ) e delle urne, tempi, ecc. Altra soluzione “dal basso” potrebbe essere la scrittura del regolamento comunale (dove codificare tutti gli elementi accennate) da inviare per l’omologazione al Ministero della Salute, anche perchè si stanno aprendo molti spiragli sull’attuazione della Legge 130/2001, magari attraverso specifici regolamenti o la combinazione delle norme ancora “congelate” con altre preesistenti e già in vigore. L’inumazione, intesa come seppellimento per un determinato numero di anni, in fossa di terra individuale e sempre identificabile, non solo di feretri, ma anche di urne, deve avvenire assolutamente entro il perimetro del cimitero. (Art. 340 Regio Decreto 1265/1934).
La Legge 130/2001 (Art. 4 comma 1) consentiva ai cimiteri di urne di protrarsi verso il centro abitato ben oltre la fascia di rispetto ordinariamente fissata in 200 metri, prendendo atto della non pericolosità delle ceneri dal punto di vista igienico sanitario.
Qualcuno vide in questa norma la volontà culturale di creare una sorta di cimitero di quartiere per le ceneri, riaffermando il diritto per le sole ceneri a rientrare nel territorio dei vivi o, comunque a riaffacciarsi sulle loro case in modo diverso rispetto all’affido ceneri.
L’Art. 4 comma 1 Legge 130/2001 è stato, però superato dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166, con la quale la compressione della zona di rispetto è estesa a tutti i cimiteri e non solo a quelli per urne.
La legge n. 130/2001 determina i prezzi per la cremazione di salme, la dispersione delle ceneri e la cessione in uso di spazi e aree cimiteriali per la conservazione delle ceneri.
Il Comune deve stabilire le tariffe per la conservazione dell’urna cineraria, sia per privati che per associazioni. È da osservare come laddove vi siano più soggetti che erogano uno stesso servizio sul territorio comunale, tutti debbano applicare la tariffa deliberata, onde evitare alterazioni di un corretto regime di concorrenzialità ed il proliferare di associazioni che richiedano in uso aree o spazi cimiteriali per ogni tipo di sepoltura.
Nella concessione a enti morali di spazi cimiteriali per costruirvi sepolture private è vietato il fine di lucro e speculazione (Art. 92 comma 4 DPR 285/90).
Fiscalmente la tariffa di cessione d’uso di sepoltura è da considerarsi imponibile con aliquota ordinaria. Il Comune determina la tariffa in via differenziata per la diversa localizzazione in uno stesso cimitero, fra monumentale e periferico, o per tipologia di sepoltura e per altezza di fila.
X Gianmarco,
Sì, ha ragione Lei: si è tecnicamente trattato di un piccolo abuso (turbativa di possesso???). Forse che l’urna dove era stata deposta desse “fastidio”, magari in previsione di un ideale ricongiungimento di più defunti nel medesimo loculo? A volte si finisce con il litigare anche su questi aspetti, molto romantici e, paradossalmente di arida logistica sepolcrale.
La legittimazione a richiedere l’estumulazione, anche se volta a ri-tumulare l’urna cineraria nella medesima sede sorge in capo ai più stretti congiunti del de cuius, e l’operazione stessa (smuratura, estrazione dell’urna, suo nuovo collocamento, tamponatura della nicchia, apposizione della lapide)deve, ad ogni modo, esser AUTORIZZATA dal comune, così come ogni altro lavoro cimiteriale, sulla base di precisi titoli di sepoltura, nella fattispecie di traslazione.
Senza formalizzarci troppo per gli spostamenti “millimetrici” da un loculo all’altro, purché sempre nella medesima tomba privata e gentilizia (…insomma a destra o a sinistra, sopra o sotto: BASTA CHE CI SIA POSTO!) se le ceneri di Suo padre hanno diritto (e non ho dubbi a tal proposito!) ad esser tumulate in quel dato sacello mortuario lì debbono permanere. L’eventuale istanza di estumulazione deve esser prodotta solo dagli aventi titolo a pronunciarsi sulla nuova destinazione dell’urna cineraria. Qui si apre una questione già in passato affrontata sulle pagine di questo blog: in quale ordine occupare lo spazio sepolcrale di una cappella funeraria? Salvo patti contrari tra i coo-titolari della concessione, che in questo caso si configura come una comunione indivisibile, sotto il profilo civilistico, da notificare in ogni caso al Comune e verso i quali l’ufficio della polizia mortuaria rimane estraneo o silente spettatore, è la cronologia degli eventi luttuosi è stabilire naturalmente il riempimento dei posti (loculi e cellette): insomma chi prima muore meglio alloggia e s’accaparra la tomba migliore, vuoi per esposizione al sole, o all’ombra vuoi per la facilità di raggiungimento…
Buonasera,
gentilmente avrei un quesito da porVi, in merito all’urna cineria di mio padre, tumulato nella tomba di famiglia della mamma. Questa è situato nel cimitero del comune di Crescentino in prov.di Vercelli. La scorsa settimana, venuta a mancare mia cugina, il figlio e il fratello aventi la proprietà in comune con la nostra famiglia della tomba, han deciso senza comunicarcerlo di spostare l’urna di mio padre da un loculo ad un altro. Vi lascio immaginare il nostro stupore e conseguente dolore, quando ci siamo trovati di fronte a questo spostamento, senza alcun avvertimento nè da parte loro, nè tanto meno da parte delle onoranze funebri. Ora la domanda è semplice: potevano effettuare questo spostamento senza l’autorizzazione del coniuge superstiste, trattandosi comunque di tomba privata? Grazie mille e buona giornata.
Gian Marco.
X Cristiana,
non entro nel merito della politica tariffaria del Suo Comune, in ambito cimiteriale, tuttavia è d’uopo precisare quanto segue:
Secondo me i 416 Euro richiesti sono comprensivi anche del “diritto di tumulazione”
L’ente locale, infatti, quale proprietario dell’impianto e titolare ultimo della funzione cimiteriale ha facoltà di istituire, con atto formale del consiglio comunale, un diritto fisso di tumulazione (detto altrimenti tassa di tumulazione) ai sensi dell’Art. 103 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Si tratta di una somma da corrispondere all’erario comunale ogni qual volta un feretro, un contenitore per resti mortali, un’urna cineraria o una cassetta ossario vengano deposti in un sepolcro privato a sistema di tumulazione.
In effetti l’istituzione di un canone annuo destinato alla manutenzione non sarebbe altrimenti possibile per le tombe precedentemente concesse. Lo è invece per le nuove concessioni, per le quali si può prevedere un canone composto di due voci di calcolo (una tantum + canone periodico). è comunque preferibile seguire la strada della determinazione di un congruo “diritto di tumulazione”, anche differenziato, ogni volta che si tumula in loculo, ossario, nicchia cineraria, tomba concessa in passato o al momento.
In più si paga, sempre a parte, l’operazione cimiteriale di materiale muratura/smuratura della celletta, con relativa apposizione della lapide e soprattutto il canone di concessione da calcolarsi secondo i criteri fissati dall’Art. 4 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002. Tutte concessioni, quali sepolcri privati nei cimiteri, sono sempre a titolo oneroso ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 95 e [induttivamente] 103 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
I canoni di concessione sono annuali anche se riscossi in un’unica soluzione, spesso versata all’atto della stipula dell’atto di concessione come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 149/E dell?8 luglio 2003.
è possibile che per la tumolazione di una urna cineraria in un piccolo loculo predisposto, mi abbiano chiesto 416,00 euro? precisando che l’urna
è stata portata da me personalmente al cimitero mi sembra un costo un po’ eccessivo.
X Stefano,
Anch’io sono della Regione Emilia-Romagna: qui da noi, per il caso in esame, si applica l’Art. 2 comma 14 II Periodo del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, adottato ai sensi dell’Art. 2,comma
2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. Orbene, la prefata norma, riproduce, con atto avente valore di legge, seppur regionale, la semplice indicazione fornita dal paragrafo 13.2 sub 1) della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Secondo essa, allora, nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza, infatti, una volta raggiunta la saturazione della capacità ricettiva del sepolcro (poiché anche la nicchia cineraria è da considerarsi pienamente un sepolcro privato a sistema di tumulazione ex Art. 80 comma 3 e Capo XVIII DPR n. 285/1990) lo jus sepulchri, cioè il diritto alla tumulazione si estingue ex se, in quanto non più esercitabile ai sensi dell’Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990. Questa operazione finalizzata a massimizzare lo sfruttamento ottimale del patrimonio edilizio cimiteriale (senza bisogno, quindi, di edificare nuovi loculi o cinerari) deve esser implementata nel dettaglio dal regolamento comunale di polizia mortuaria di cui ogni municipalità deve dotarsi giusta l’Art 7 comma 1, della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, senza poi considerare la legislazione nazionale di cui agli Artt. 344 e 345 Regio Decreto n. 1265/1934. Ribadisco la centralità dirimente del regolamento comunale al quale il legislatore demanda il compito tutto “politico” (nel significato alto e nobile dell’aggettivo) di organizzare una valida strategia di pianificazione, programmazione e di buon governo del cimitero, anche incentivando, con un’accorta gestione tariffaria (D.M. 1 luglio 2002) il ri-uso responsabile degli spazi cimiteriale dati in concessione ai privati. La riunificazione di due o più urne entro la stessa nicchia muraria, come se si trattasse di un piccolo sepolcro familiare e non monoposto, come magari originariamente previsto all’atto della stipula del contratto di concessione è senz’altro possibile e legittima, anche perché, per cedevolezza, il regolamento comunale deve adeguarsi alle fonti del diritto ad esso gerarchicamente sovraordinate, pur mantenendo quest’ultimo, quale strumento principe per la conduzione delle aree sepolcrali, margini di fortissima autonomia, sancita addirittura con norma di rango costituzionale ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost, così come novellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001. Il Regolamento comunale di polizia mortuaria, infatti, non rientra solo nella potestà regolamentare dei comuni stabilita con Legge Ordinaria ex Art. 7 e 13 D.LGS n.267/2000, ma assume dignità costituzionale perché è la legge stessa (Art. 824 comma 2 Cod. Civile, ma anche (intuitivamente) Artt. 337, 343 comma 2 e 394 Regio Decreto n. 1265/1934) a statuire l’appartenenza dei cimiteri al demanio comunale.
Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo stagno con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76 DPR n.285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici, così da celare alla vista dei passanti le urne e soprattutto da impedirne l’indebita asportazione, da parte di qualche malintenzionato per fini non consentiti dalla Legge (la violazione dei sigilli apposti sulle urne o peggio ancora la loro sottrazione o, di più, la dispersione delle ceneri ancorché fortuita, non autorizzata integrano fattispecie di natura penale punita rispettivamente ai sensi degli Art. 349, 412 e 411 comma 1 Cod. Penale, con sanzioni anche molto dure e severe).
Desidero gentilmente un’informazione relativa alle normative della Regione Emilia Romagna per l’aggiunta un’urna in una celletta dove è già presente un’altra urna.
Chiedo se la asportazione della lapide e del muro sottostante si effettua davanti ai parenti nel momento in cui si inserisce la seconda urna, oppure se si può togliere lapide e muro retrostante e lasciare la celletta aperta con l’urna all’interno, e con il marmo della lapide rotto all’interno, dove chiunque spostandolo, poteva impossessarsene e a noi ce ne siamo accorti solo casualmente 2 ore prima di inserire nella celletta la seconda urna.
Grazie anticipatamente.
X Nanni Libera
Per approfondire l’istituto dell’affido delle ceneri con relative procedure di autorizzazione, operativo anche in Regione Campania per effetto della Legge Regionale N.20 del 9 ottobre 2006 si consiglia, preliminarmente, di consultare questo Link: https://www.funerali.org/?page_id=2137.
Le tariffe massime per la cremazione di cadavere sono dettate dal D.M. 1 luglio 2002 e sottoposte a revisione periodica in base al tasso d’inflazione programmato dal Governo. Ad oggi la cremazione di cadavere può arrivare al limite di 578,59 IVA compresa, laddove l’IVA debba esser applicata.
napoli-campania-ma ho sentito che lr ceneri si possono anche portare a casa?qual’è la prassi per fare cio’??e quanto costra una cremazione??
Laddove la legislazione lo consenta certamente sì. Per la Legge Italiana, invece, le ceneri contenute nell’urna di cui al D.M. 1 luglio 2002 sono un unicum inscindibile.
Nel caso avvenga la suddivisione delle ceneri in due urne (mi risulta che l’Italia sia tra i pochi stati che non lo permetta) queste urne possono essere tumulate in due loculi diversi situati in due stati diversi? spero tanto che possiate aiutarmi, non so a chi rivolgermi