Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. salve, mio padre venuto a mancare a fine novembre, cremato e ora in una urna domiciliata a casa sua a roma, per suo espresso desiderio voleva essere sparso in argentina, paese dove ha passato parte della sua vita, laureato e un po lavorato e dove siam nati io e mia sorella, però ha nazionalità italiana. La domanda è: a fine giugno il fratello (che vive in argentina) verrebbe a prendersi l’urna, cosa dovrei fare per farglielo trasportare in aereo per poi spargerlo? devo fare il passaporto a prima porta (cimitero di roma) e poi? devo passare al consolato argentino? sapreste indicarmi come dovrei muovermi per avere tutti i documenti pronti entro fine gennaio 2018?

    1. X Pedro,

      Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino (e l’Argentina è un Paese non firmatario) richiede le normali autorizzazioni amministrative di cui all’art. 29 (= formazione e relativo rilascio del titolo di viaggio per l’estradizione) del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, ma non le misure precauzionali di carattere igienico sanitario stabilite per il trasporto dei cadaveri.

      Il trasferimento potrà, pertanto, esser effettuato direttamente dal privato cittadino.

      Quindi, l’interessato dovrà esibire il nulla osta, per l’introduzione, dell’Autorità consolare dello Stato verso il quale l’urna è diretta, (l’estratto dell’atto di morte, l’autorizzazione alla cremazione verranno acquisti di ufficio e saranno contenuti nel fascicolo dell’istruttoria procedimentale) e, in primo luogo, l’autorizzazione all’estradizione rilasciata a firma del dirigente degli uffici di polizia mortuaria presso il Comune di Roma Capitale (l’art. 29 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 parlava letteralmente del Prefetto, ma per effetto del DPCM 26 maggio 2000 queste funzioni sono state devolute agli organi burocratici comunali), da consegnare all’incaricato del trasporto e da comunicare al Prefetto di frontiera.
      La firma del dirigente sarà apostillata dalla Prefettura ex art. 33 D.P.R. n. 445/2000 e poi sarà cura della parte provvedere alla traduzione in
      lingua spagnola affinchè il documento che accompagnerà l’urna sia esibito alle autorità locali argentine di destinazione. Giunti nello Stato Sudamericano si procederà all’eventuale dispersione secondo le leggi di polizia mortuaria proprie dell’Argentina.
      L’Italia non può certo autorizzare una dispersione che materialmente avverrà fuori dei suoi confini nazionali.

  2. Ciao , mio padre è stato cremato e ora è in affido da noi in casa , lui è nato e cresciuto nelle filippine però è diventato cittadino italiano e quindi aveva perso la cittadinanza filippina , la domanda è se è possibili portarlo nelle filippine e riportarlo in italia cioè una specie di “vacanzetta”.

    1. X Mark Angelo,

      le ceneri, ai termini, dell’art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie, di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, dovrebbero avere sempre stabile e sicura destinazione, così da garantirle contro ogni genere di profanazione, anche se collocate in sito extra cimiteriale, come accade, appunto per la loro sistemazione presso un domicilio privato (= affido famigliare delle stesse).
      L’idea di trasportarle nelle Filippine per poi nuovamente rimpatriarle in Italia, dopo un periodo di…”VACANZA”, al seguito dei famigliari affidatari può riuscire un po’ “barocca”, ma non è certo priva di qualche fascino, anche perchè risponderebbe positivamente al requisito della vicinanza fisica ed emotiva con chi le abbia avute in custodia.
      Le Autorità Territoriali Italiane (= il Comune competente per sfera geografica), pertanto, presa formale conoscenza di questo atto di disposizione volto ad ottenere il rilascio del titolo di viaggio in direzione delle Filippine si limiterà a perfezionare il decreto di trasporto internazionale delle ceneri, colà si provvederà in base alle Leggi di quello Stato Sovrano, anche per l’eventuale re-itroduzione dell’urna su suolo italiano, una volta rispettati i vincoli dettati, in materia di trasporti funebri transfrontalieri, dalla Legislazione Italiana unicamente STATALE (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)
      Non è chiaro (molto, infatti, dipende dalla Legislazione Regionale o dalla normazione, in sub-ordine, comunale in tema di affido delle urne) se una volta giunti, per l’ennesima volta in Italia, dovrete ripetere ex novo, tutta la procedura dell’affido famigliare delle ceneri. Propendo, a titolo personalissimo, per una risposta negativa, anche per una maggior semplificazione dell’azione amministrativa, in quanto a monte non v’è nessuna solenne retrocessione dell’urna o rinuncia all’affido delle ceneri, bensì un loro “TEMPORANEO” cambio di residenza, per altro in direzione dell’Estero, e quindi sottratto alla potestà normativa ed autorizzativa delle Autorità Italiane.

  3. Buongiorno, una domanda.
    Le ceneri di mio padre sono in un paese a 150km da dove abito. Dato che sono il figlio, posso portarmelo via senza problemi? Cosa devo fare?
    Grazir

    1. X Emanuele,

      dati i pochi elementi a disposizione è impossibile formulare una risposta completa ed esaustiva. Ci dica da quale Regione Lei scriva e potremo esser più precisi, la procedura, infatti, varia molto in base alle rispettive Leggi Regionali, ad ogni modo vige un principio valido erga omnes: il Comune dove le ceneri saranno stabilmente custodite (presso un domicilio privato) autorizza l’affido dopo un’attenta verifica dei titoli formali (sostanzialmente deve emergere un’inequivocabile volontà) sulla base dell’atto d’affido, prodromico ad ogni altro passaggio amministrativo, il Comune nel cui distretto insiste il cimitero di prima sepoltura rilascerà il relativo decreto di trasporto che così potrà perfezionarsi.

  4. Gent.Sig. Carlo , ho letto la sua rubrica e vorrei porle un quesito . Vorrei portare le ceneri di mio padre ( morto quest’anno in Svizzera ) in itaglia , dove io risiedo , nella Tomba di famiglia nel Vicentino ( Lui era solo citatino Svizzero )
    Potrei fare il Trasporto dalla Svizzera in Itaglia con la mia auto privata ? Quali documenti servono ?

    Ringraziando anticipatamente , porgo distinti Saluti

    1. X Peter,

      Svizzera ed Italia aderiscono ambedue alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari transfrontalieri, non è così richiesto il nulla osta consolare all’entrata delle ceneri di Suo padre nel territorio della Repubblica.

      Sarà, invece, necessario esibire preventivamente il titolo di accoglimento in cimitero (= le ceneri hanno effettivamente diritto ad esser tumulate nella tomba di famiglia? Ovvero il defunto aveva davvero maturato lo jus sepulchri in quel dato sacello privato e gentilizio?).

      La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ha precisato al par. 8: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti. Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà la competente autorità territoriale a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese.

      L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

      Pertanto, il trasporto di ceneri provenienti da completa cremazione di un cadavere fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero. Dovrà però essere accompagnato dall’autorizzazione amministrativa in lingua ufficiale dello stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome e il cognome del defunto. Il trasporto dell’urna è non soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite solo per il trasporto delle salme.

      Il trasporto, allora, potrà esser effettuato, con mezzi propri, anche dal privato cittadino, l’importante è che il passaporto mortuario (cioè tutta la documentazione rilasciata) accompagni sempre le ceneri, sino al loro arrivo in cimitero.

  5. Buongiorno. Mio fratello è deceduto 40 anni fa in Germania e vorrei riportarlo in Italia mi sa dire come fare? Documenti e permessi visto che non parlo tedesco? Grazie mille ma mia mamma ci tiene molto

    1. X Rosmunda,

      Sono già trascorsi 40 anni dalla morte? Ebbene, si prospettano due possibilità:

      1) se il defunto è ancora contenuto in un feretro (confezionato in modo da garantire la tenuta stagna aliquidi e miasmi cadaverici) si applica integralmente il dettato della Convenzione Internazionale di Berlino (10 febbraio 1937) sui trasporti mortuari transfrontalieri. Detto accordo cui aderiscono sia Germania sia Italia prevede il rilascio del cosiddetto “passaporto mortuario”, la cui forma è già prestabilita Questo titolo di viaggio (art. 1 primo capoverso – principi generali del trattato) sarà formato dall’autorità territoriale tedesca da cui muoverà il trasporto funebre (sostanzialmente dal distretto amministrativo, parificabile al nostro “Comune”, per l’esperienza italiana, nella cui giurisdizione insiste il cimitero di prima sepoltura.). IL passaporto mortuario sarà redatto nella corrente lingua locale (il tedesco) ed anche in una lingua (di solito il francese, ma sarebbe ottima anche la traduzione in inglese) sovente in uso nelle relazioni diplomatiche tra Stati sovrani. L’accordo di Berlino elenca precise disposizioni di ordine igienico-sanitario sulle caratteristiche del cofano mortuario.

      2) la convenzione di Berlino, però, non vale per il trasporto di ceneri o resti ossei completamente scheletrizzati, quindi per il trasferimento in Italia di quest’ultimi basterà un semplice decreto di trasporto internazionale accordato dalle Autorità Tedesche, in nessun caso sarà richiesto un nulla osta all’introduzione da parte del Consolato Italiano, dovrà, però, preventivamente esser dimostrato il titolo di accoglimento, ovvero – materialmente – il defunto, una volta giunto in Italia, dove verrà sepolto?

      E’materia molto complessa e burocratica, Le conviene rivolgersi ad un’impresa funebre di fiducia, purchè quest’ultima sia davvero qualificata e competente: con il diritto internazionale non si scherza!

      Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o delucidazioni.

  6. Salve,
    Fra qualche settimana verrà esumata mia mamma e vorrei portare in Polonia (in macchina) i resti ossei senza dover fare la cremazione.
    In Comune mi hanno detto che basta fare il passaporto mortuario e poi posso occuparmi io del trasporto. Le risulta?
    Grazie

    1. X Silvia,

      sì, si può fare tranquillamente, la procedura da Lei delineata è corretta; in effetti la Legge Italiana (art. 36 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) prescrive che il trasporto di ossa, purchè debitamente raccolte in cassetta di zinco chiusa, e recante in modo indelebile gli estremi anagrafici del de cuius, non sia soggetto alle normali misure cautele igienico-sanitarie previste, invece, per il trasporto di cadavere, si veda anche il paragrafo 8 della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24, secondo cui, almeno per i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, non si applicano, nel caso di ossa o resti completamente mineralizzati le norme di diritto internazionale dettate dal diritto pattizio sul trasferimento dei feretri. Da ciò consegue che il trasporto anche transfrontaliero delle ossa è libero, cioè può esser effettuato da chiunque, pur rimanendo soggetto alle consuete autorizzazioni amministrative. Pertanto le autorità italiane sulla scorta delle preziose indicazioni fornite dalla Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 formeranno il cosiddetto “TITOLO DI VIAGGIO” (= decreto di trasporto) che accompagnerà la cassetta ossario durante tutto il suo percorso, alla volta della Polonia

    1. X Wanda,

      innanzi tutto bisogna conoscere a quale gruppo di spedizioni internazionali (le Poste venezuelane, un diverso servizio?) Lei si rivolgerà, poiché possono esser previste particolari procedure interne di garanzia per il trasporto di un oggetto così atipico e delicato. Ad esempio questo protocollo potrebbe contemplare la necessità di racchiudere l’urna in un nuovo contenitore rigido di protezione, opportunamente chiuso sigillato, per evitare danni o rotture accidentali durante la movimentazione (in nave? in aereo?).

      Dal punto di vista amministrativo il titolo di viaggio dovrà esser perfezionato e completo in ogni sua parte.

      Sarebbe utile poi disporre nell’autorizzazione al trasporto, ma non è espressamente menzionato dalla normativa funeraria italiana:
      a) il luogo di destinazione delle
      spoglie mortali (cimitero di destinazione,
      con indirizzo)
      o, in caso non sia noto:
      b) la persona che sul suolo italiano si prenderà in carico le spoglie mortali:
      − se è una persona: Nome, cognome,
      indirizzo, copia di documento
      di identità;

      − se è una impresa funebre: dati
      identificativi della ditta ivi compreso
      l’indirizzo, nome del referente
      e numero di telefono.

      Sostanzialmente ogni spoglia mortale per ogni singolo tratto del viaggio deve essere accompagnata da un incaricato del trasporto e presa in carico da questi ad ogni
      cambiamento di vettore. Così avviene sul suolo italiano con l’incaricato del trasporto funebre fino all’aeroporto. Qui la spoglia mortale viene presa in carico dal vettore aereo, che la consegna ad altro incaricato del trasporto sul suolo del Paese di arrivo.

  7. Salve, un mio caro è morto in Africa e sarà cremato in Ghana qual’è la prassi da seguire per portare a casa le ceneri? Siamo residenti in prov di MB. Grazie mille

    1. X Vincenzo,

      Il Ghana NON è Paese firmatario della Convenzione Internazionale di Berlino sui trasporti mortuari transfrontalieri, che, cioè, interessino più Stati.

      Pertanto si applicherà l’art. 28 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      Il trasporto delle sole ceneri non è soggetto alle usuali misure igienico-sanitarie dettate dalla Legge Italiana per il trasferimento di cadavere, pertanto esso, è libero, pur soggiacendo alle normali autorizzazioni amministrative previste.

      Si consiglia di prender contatto con la Rappresentanza Diplomatica Italiana, poiché l’introduzione dell’urna entro i confini della Repubblica Italiana richiede pur sempre un nulla osta.

      Le autorità territoriali del Ghana formeranno, in base al disposto dell’art. 28 D.P.R. n. 285/1990 e sulla scorta della loro legge nazionale direttamente valevole per il caso in esame, il titolo di viaggio che accompagnerà sempre le ceneri, sino al loro arrivo in Italia; fatto salvo, ovviamente, il principio di sovranità tra Stati indipendenti (le procedure potrebbero variare notevolmente, e l’Italia non ha certo titolo per sindacare l’azione degli uffici di polizia mortuaria dell’Ordinamento Ghanese, occorre, quindi, una certa elasticità procedimentale).

      IL decreto di trasporto, redatto anche in una lingua maggiormente in uso nelle relazioni internazionali (Inglese o Francese), dovrà esser esibito alle competenti autorità di controllo.

      Attenzione: la normativa italiana contempla l’obbligo della preventiva verifica sul titolo di accoglimento delle ceneri, si deve, infatti, sapere prima dove l’urna, al suo arrivo in Italia sarà stabilmente collocata (in cimitero? Presso un domicilio privato? Le ceneri saranno forse disperse?)

      1. Salve,il nostro padre ha il desiderio di essere sepolto in Sicilia,quando e sarà cremato in Germania e poi portarlo in Sicilia che cosa bisogna fare?

        Grazie

        1. La Convenzione di Berlino, di cui Italia e Germania sono firmatarie, non si applica al trasporto internazione delle ceneri umane. Esso di conseguenza sarà libero, sottostando solo alle normali autorizzazioni amministrative. In Buona sostanza saranno le autorità locali di polizia mortuaria in Germania a rilasciare il passaporto mortuario, necessario per i trasporti funebri tranfrontalieri, tra, appunto, gli Stati aderenti all’accordo di Berlino del 10 febbraio 1937.

  8. Buongiorno, vorrei sapere cosa si dovrebbe fare e se si possa portare l’urna con le ceneri, dall’Italia al Marocco per la dispersione. Grazie. Cordiali saluti

    1. X Stefania,

      Il Marocco non è Paese sottoscrittore della Convenzione Internazionale di Berlino, sui trasporti mortuari, del 10 febbraio 1937, accordo di cui è, invece, firmataria l’Italia

      Per il trasporto in Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, dall’ Italia verso l’Estero, si applica l’art. 29 D.P.R. n.285/1990, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria, ed i chiarimenti applicativi della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, paragrafo 8. Si noti che in Italia l’Autorità che ora emette l’autorizzazione al trasporto non è più il Prefetto, ma il Sindaco, in forza del DPCM 26 maggio 2000.

      Per quanto concerne questi trasporti, indipendentemente dalle norme del Paese di arrivo, la regolamentazione italiana prevede (art. 29 D.P.R. n.285/1990):
      a) nulla osta, per l’introduzione, dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
      b) certificato dell’Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 30;
      c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
      Le documentazioni di cui alla lettera c) sono (per effetto della circolare Min. Sanità n. 24/1993 citata, paragrafo 8.2):
      − estratto dell’atto di morte in bollo;
      − certificato dell’unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 32 D.P.R. 285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25;
      − autorizzazione alla sepoltura/cremazione rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso.

      Ovviamente per le sole ceneri non valgono le misure igienico-sanitarie contemplate per il trasporto di cadavere, pertanto l’urna debitamente sigillata sarà liberamente trasportabile, una volta perfezionato il relativo titolo di viaggio.

      Ad avviso di questa Redazione, di cui io sono indegno nuncius, l’autorizzazione al trasporto internazionale dovrebbe contenere le informazioni circa itinerario e volo, incluso il nome della compagnia aerea, il numero di volo (o i numeri dei voli), la data del viaggio, ora prevista di partenza e arrivo, e aeroporto di arrivo (ovviamente nel caso di utilizzo di aereo).
      Il nulla osta per l’introduzione nel Paese, non dovrebbe essere generico ma riportare esplicitamente:

      L’Ambasciata/il Consolato, cioè l’Autorità Diplomatica Marocchina, conferma che per l’ingresso delle spoglie mortali provenienti dall’Italia Nulla Osta se le stesse rispondono alle autorizzazioni previste dall’articolo 29 del regolamento di polizia mortuaria approvato dal Governo italiano con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dalle documentazioni di cui al paragrafo 8.2 della circolare Ministero della sanità italiano del 24 giugno 1993, n. 24.

      Attenzione, però, la Legge Italiana, che vale sino al varco dei nostri confini nazionali, e non oltre, non garantisce la preventiva verifica del titolo d’accoglimento, pertanto sarà precipuo dovere delle autorità diplomatiche marocchine chiarire nel nulla osta se le ceneri potranno esser effettivamente disperse su suolo o mare del Marocco.

      Si tratta, infatti, di un Paese di religione e tradizione islamica, ancorchè moderato ed ancora laico, e per la cultura musulmana la cremazione, così come i suoi istituti corollario, quali, appunto la dispersione delle ceneri, non è ammessa, perchè contraria ai precetti del Corano.

      Ad ogni modo, una volta giunti in Marocco – quando e laddove possibile – si procederà alla dispersione delle ceneri in ottemperanza alla Legge di quel Paese Sovrano. Le conviene informarsi bene.

      Sarebbe utile poi disporre nell’autorizzazione al trasporto, ma non è previsto dalla norma scritta:
      a) il luogo di destinazione delle spoglie mortali (cimitero di destinazione, con indirizzo)
      o, in caso non sia noto:
      b) la persona che sul suolo marocchino si prende in carico le spoglie mortali:
      − se è una persona: Nome, cognome, indirizzo, copia di documento di identità;
      − se è una impresa funebre: dati identificativi della ditta ivi compreso l’indirizzo, nome del referente e numero di telefono.
      Sostanzialmente ogni spoglia mortale per ogni tratto del viaggio deve essere accompagnata da un incaricato del trasporto e presa in carico da questi ad ogni cambiamento di vettore.
      Così avviene sul territorio italiano con l’incaricato del trasporto funebre fino all’aeroporto. Qui la spoglia mortale viene presa in carico dal vettore aereo, che la consegna ad altro incaricato del trasporto sul suolo del Paese di arrivo.

  9. Buongiorno.
    Gentilmente, avrei una domanda da fare, riguarda il mio fratello cittadino romeno, morto a Monselice (PD), si trova in ospedale a Monselice e vogliamo cremarlo e portarlo a casa in Romania. Cosa dobbiamo fare?
    Attendo una cortese riposta, grazie di cuore. Lidia

    1. X Lidia,

      tutta la Redazione è vicina a Lei ed alla Sua famiglia in questo doloroso momento, forse è poco, ma è quanto in nostro effettivo potere.

      Per i cittadini stranieri l’accesso alla pratica della cremazione, come tutti gli altri diritti della personalità, ancorchè proiettati nell’angusto post mortem, è regolato dall’art. 24 della Legge n. 218/1995 sul diritto internazionale privato, il quale rinvia salomonicamente all’ordinamento legislativo cui, in vita, era sottoposta la persona scomparsa.
      Occorre, pertanto, produrre agli atti dell’istruttoria amministrativa volta al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, una dichiarazione da parte delle Autorità Diplomatiche della Romania (Ambasciata o Consolato) in cui si attesti che la Legge Romena ammette e legittima la cremazione.

      Se la morte è avvenuto in territorio italiano si seguiranno modalità e procedure dettata dalla Legge Italiana (in buona sostanza Art. 3 Legge 30 marzo 2001 n. 130) direttamente applicabile al caso in esame.

      Autorizza l’ufficiale di stato civile del Comune di decesso dopo aver redatto apposito processo verbale in cui emerga chiaramente la volontà di provvedere alla cremazione, solo quando sia escluso il sospetto di morte sospetta, violenta o peggio ancora dovuta a reato e questa precauzione è ordinariamente assolta tramite presentazione di apposita documentazione sanitaria (è il cosiddetto certificato necroscopico). Se la salma è sotto procura (= oggetto di indagini da parte della Magistratura) sarà necessario un ulteriore e specifico nulla osta, cioè un provvedimento liberatorio, ex art. 116 comma 1 D.Lgs n.271/1989, in cui si faccia esplicita menzione della cremazione del corpo.

      La Romania aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 il cui dettato non si segue nella sola evenienza di trasporto ceneri o di resti ossei, pertanto detto trasporto sarà libero soggetto alle sole, comuni autorizzazioni amministrative (deve esser comunque formato un titolo di viaggio che accompagni le ceneri durante il loro tragitto), non occorre così un nulla osta all’introduzione dell’urna in territorio romeno da parte delle competenti autorità.

      Le consiglio, in tutti questi passaggi, di farsi seguire da un’impresa funebre di Sua fiducia.

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